TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)
TITOLO II- PARAMETRI DI INTERVENTO
ART. 3 - DEFINIZIONE DEI
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
ART. 4 - APPLICAZIONE DEI
PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
TITOLO III - TIPI DI INTERVENTO
ART. 6 - APPLICAZIONE DEI TIPI
DI INTERVENTO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
TITOLO IV - USI E ZONE DEL TERRITORIO
ART. 9 - USI DI INTERESSE
PUBBLICO
ART. 14 - APPLICAZIONE DEGLI USI
TITOLO V - MODALITA’ DI INTERVENTO
ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE
ART. 17 - STRUMENTO
URBANISTICO ESECUTIVO (S.U.E.)
ART. 18 - URBANIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
TITOLO VI - TUTELA DEL TERRITORIO
ART. 19 - NATURA ED EFFETTI
DELLA TUTELA
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il
Piano Regolatore Generale si applica all’intero territorio comunale. Per quanto non disciplinato dal Piano si dovrà
fare riferimento a quanto definito dal Regolamento Edilizio approvato dal
Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
2. Il
P.R.G., ai sensi dell’art.17 della L.R. 56/77, è sottoposto a revisione
generale ogni 10 anni dalla data della sua entrata in vigore ovvero a varianti
parziali che, nel frattempo, per motivate ragioni l’Amministrazione Comunale
consideri necessarie o, comunque, per l’adeguamento conseguente l’approvazione
di disposizioni o Piani sovraordinati.
3. Il P.R.G. mantiene la sua efficacia fino all’approvazione delle successive revisioni e varianti.
1. Il
Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti elaborati:
|
-1A |
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-1B |
Analisi demografiche e
socioeconomiche |
||
|
-1C 1 |
Vincoli sovraordinati
(relazione) |
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|
-1C 2 |
(1-3) Vincoli sovraordinati (planimetrie) |
1: |
5.000 |
|
-2A 1 |
Elaborati
geologico-tecnici: |
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· Elab. RGG |
Relazione geologica generale |
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· -----------> |
Schede C.S.I. – Piemonte. |
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Allegato 1 alla Relazione |
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geologica generale (Elab. RGG) |
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· Tav.
01 |
Carta Geologica Strutturale |
10.000 |
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|
· Tav.
02 |
Carta Geomorfologica |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
03 |
Carta dell’Acclività |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
04 |
Carta Geoidrologica |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
04a |
Carta dei bacini idrologici |
1: |
25.000 |
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|
|
Sezione litologica e |
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|
idrogeologica |
1:25.000/1: |
5.000 |
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|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
||||||||
|
|
|
del fiume Sesia ed affluenti |
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|
|
principali |
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|
Tav. 05a |
Mappatura delle aree esondabili |
|
||||||||
|
|
|
Fiume Sesia e rio Plello |
1: |
5.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
||||||||
|
|
|
del fiume Sesia ed affluenti |
|
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|
|
|
principali |
|
||||||||
|
|
Tav. 05b |
Mappatura delle aree esondabili |
|
||||||||
|
|
|
Fiume Sesia e rio Plello |
1: |
5.000 |
|||||||
|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
|
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|
|
|
Analisi integrative sulla |
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|
dinamica torrentizia. |
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Tav. 05c |
Corografia |
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|
|
Aste dei corsi d’acqua |
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|
|
Torrenti Sessera e Strona |
1: |
75.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
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|
|
Analisi integrative sulla |
|
|
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|
|
dinamica torrentizia. |
|
|
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|
Tav. 05d |
Planimetria fasce di esondazione |
|
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|
|
|
Torrente Sessera |
1: |
5.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
|
|||||||
|
|
|
Analisi integrative sulla |
|
|
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|
|
|
dinamica torrentizia. |
|
|
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|
|
Tav. 05e |
Sezioni Idrauliche |
|
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|
|
|
Torrente Sessera |
1: 500/ 1: |
1.000 |
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
|
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|
|
|
Analisi integrative sulla |
|
|
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|
|
|
dinamica torrentizia. |
|
|
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|
Tav. 05f |
Ubicazione opere idrauliche |
|
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|
|
|
Torrente Sessera |
1: |
5.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
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|
|
|
Analisi integrative sulla |
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|
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|
|
dinamica torrentizia. |
|
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|
Tav. 05g |
Planimetria fasce di esondazione |
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|
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|
Torrente Strona |
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|
|
Situazione attuale. |
1: |
5.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
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|
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|
Analisi integrative sulla |
|
|
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|
|
|
dinamica torrentizia. |
|
|
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|
Tav. 05i |
Sezioni Idrauliche |
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|
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|
|
|
Torrente Strona |
1: 500/ 1: |
1.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
|
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|
|
|
Analisi integrative sulla |
|
|
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|
|
|
dinamica torrentizia. |
|
|
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|
Tav. 05l |
Ubicazione opere idrauliche |
|
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|
|
|
Torrente Strona |
1: |
5.000 |
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
|
del fiume Sesia ed affluenti |
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|
|
|
principali |
|
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|
|
Elab. 05m1 |
Relazione idraulica e |
|
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|
Allegati A e B |
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|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico |
|
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|
|
del fiume Sesia ed affluenti |
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|
|
|
principali |
|
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|
|
Elab. 05m1 |
Allegato C alla relazione idraulica |
|
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|
|
· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico. |
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|
|
|
Analisi integrative della dinamica |
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|
|
|
torrentizia. |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
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|
|
Elab. 05m2 |
Relazione idraulica |
|
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|
|
|
Torrenti Sessera e Strona |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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· -----------> |
Studio idrologico ed idraulico. |
|
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|
|
|
Analisi integrative della dinamica |
|
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|
|
|
torrentizia. |
|
||||||||
|
|
|
Torrenti Sessera e Strona. |
|
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|
|
Elab. 05n |
Relazione idraulica |
|
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|
|
|
Torrente Sessera e Strona |
|
|
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|
|
|
Difese spondali. |
|
|
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|
|
· Tav.
06 |
Carta Litotecnica |
1: |
25.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
07 |
Carta delle opere di difesa |
|
|
|||||||
|
|
|
Idraulica |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
08 |
Carta del reticolo idrografico |
|
|
|||||||
|
|
|
- rete idrografica principale, |
|
|
|||||||
|
|
|
secondaria, minore ed |
|
|
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|
|
|
artificiale. |
1: |
10.000 |
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|
· Tav.
09 |
Carta di Sintesi della pericolosità |
|
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|
|
|
geomorfologica e
dell’idoneità |
|
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|
|
|
all’utilizzazione urbanistica. |
|
|
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|
|
|
Base C.T.R. |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Tav.
09a |
Carta di Sintesi della pericolosità |
|
||||||||
|
|
|
geomorfologica e
dell’idoneità |
|
||||||||
|
|
|
all’utilizzazione urbanistica. |
|
|
|||||||
|
|
|
Base Catastale |
1: |
10.000 |
|||||||
|
|
· Elab.
RGT |
Relazione geologico-tecnica |
|
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|
|
· Elab.
NTAG |
Norme di attuazione geologico |
|
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|
|
|
tecniche |
|
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|
-2A2 |
(1-2) Uso del territorio e caratteri paesaggistico |
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|
|
ambientali |
1: |
10.000 |
||||||||
|
-2A3 |
(1-6) Uso urbano del suolo |
1: |
5.000 |
||||||||
|
-2A4 |
(1-13) Uso e condizione degli edifici |
1: |
2.000 |
||||||||
|
-2A5 |
(1-6) Altezze degli edifici |
1: |
5.000 |
||||||||
|
-2A6 |
(1-2) Densità edilizie |
1: |
10.000 |
||||||||
|
-2A7 |
(1-6) Proprietà e servizi pubblici |
1: |
5.000 |
||||||||
|
-2A8 |
(1-6) Stato di attuazione del P.R.G. vigente |
1: |
5.000 |
||||||||
|
-2A9 |
(1-2) Distribuzione della
popolazione al 1991 |
1: |
10.000 |
||||||||
|
-3A |
Inquadramento
territoriale |
1: |
25.000 |
||||||||
|
-3B |
(1-3) Progetto del territorio
extraurbano |
1: |
10.000 |
||||||||
|
-3C |
(1-13)Progetto del territorio urbano |
1: |
2.000 |
||||||||
|
-3D |
(1-7) Beni storico-ambientali: |
|
|
||||||||
|
|
Tipi di intervento |
1: |
1.000 |
||||||||
|
-3E |
Addensamenti e
localizzazioni |
|
|
||||||||
|
|
commerciali (L.R.
28/99) |
1: |
5.000 |
||||||||
|
-4 |
Norme di attuazione |
|
|
||||||||
2. Gli
elaborati di Piano hanno funzione descrittiva e normativa e costituiscono
riferimento per l’attuazione e la gestione programmata degli interventi sul
territorio comunale.
3. Gli
elaborati di cui alle sigle 3B, 3C, 3D ed alle sigle 4, hanno valore giuridico
fondamentale e costituiscono unico riferimento probante in caso di
controversia. Essi definiscono e normano i parametri, i tipi, gli usi e le
modalità di intervento in ogni area del territorio comunale.
4 Gli interventi previsti dal P.R.G. nel territorio
comunale sono attuati nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite
dagli “Elaborati geologico-tecnici” che sono allegati al P.R.G. e del quale
fanno parte integrante.
5. In
caso di contrasto tra elaborati a scala diversa, prevale l’elaborato a scala
maggiore; in caso di contrasto tra previsioni cartografiche e prescrizioni
normative, prevalgono queste ultime.
1. Ogni
trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale è regolata dai
seguenti parametri:
1.1
Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Vale quanto definito dall’art. 13 del Regolamento
Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione
n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo”
della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte
dalla legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
1.2 Altezza della costruzione
(H)
Vale quanto definito dall’art. 14 del Regolamento
Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con
deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento
Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed
integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite
automaticamente.
Ove prescritta l’altezza massima ammessa della
costruzione è espressa dalle tavole di Piano per ogni area d’intervento.
Per gli usi residenziali l’altezza
massima ammessa della costruzione è espressa sottoforma di numero dei piani
abitabili e corrisponde al valore metrico risultante dal seguente calcolo:
H = (n° piani x mt. 3.50).
Per i “bassi fabbricati” l’altezza
massima ammessa è la seguente:
a)
mt. 2.70
all’estradosso per coperture piane;
b)
mt. 3.50
all’estradosso del colmo per coperture inclinate.
Ove l’altezza della costruzione preesistente abbia valori superiori a quelli espressi dalle tavole di Piano, essa potrà essere mantenuta in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.
1.3 Numero dei piani della
costruzione (Np)
Vale quanto definito dall’art. 15 del Regolamento
Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con
deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento
Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed
integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite
automaticamente.
Ove prescritti il numero dei piani
della costruzione sono espressi dalle tavole di Piano per ogni area
d’intervento.
Ove il numero dei piani della costruzione preesistente abbia valori superiori a quelli espressi dalle tavole di Piano, essi potranno essere mantenuti in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.
1.4 Distanza tra le
costruzioni (D)
Vale quanto definito dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
La minima distanza tra le costruzioni è pari alla semisomma delle altezze ammesse dal P.R.G. per i due edifici, con un minimo di mt. 10.00.
Il distacco non si applica verso i “bassi fabbricati” esistenti e per interventi che rientrino nei seguenti casi:
a) se
preesistano pareti cieche a confine: in tal caso lo sviluppo della nuova
costruzione in aderenza deve essere contenuto entro la sagoma della parete
dell’edificio preesistente;
b) se
si tratta di fabbricati totalmente interrati (verso il fronte strada dovranno
comunque essere rispettati i distacchi previsti per le recinzioni e/o siepi);
c) se l’intervento viene proposto mediante la presentazione di progetto edilizio unitario esteso a due o più lotti contigui, a condizione che siano coordinate le altezze dei fronti delle costruzioni (Hf) e le finiture esterne dell’edificio.
Nel caso di “bassi fabbricati” di nuova edificazione, il distacco dall’edificio esistente dovrà essere di almeno mt. 5.00 oppure nullo.
Qualora sui lotti confinanti esistano
edifici costruiti anteriormente alla
data di adozione del presente P.R.G., il distacco tra gli edifici non potrà
essere inferiore all’altezza (H) del costruendo edificio , con un
minimo di mt. 10.00.
Distacchi
inferiori – rispettando comunque i limiti di legge – possono essere ammessi tra
edifici ricadenti all’interno della perimetrazione di aree oggetto di interventi attuati mediante Strumenti Urbanistici
Esecutivi.
E’ fatto salvo il mantenimento del preesistente (D) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero che non preveda la complessiva ricostruzione.
Nelle zone “A” si applicano i distacchi previsti
dal codice civile.
1.5 Distanza della costruzione
dal confine (Dc)
Vale quanto definito dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
La distanza fuori terra che deve
essere mantenuta dal confine di proprietà non può essere inferiore alla metà
dell’altezza della costruzione (H),
con un minimo di mt. 5.00.
La distanza minima dai confini di proprietà può essere ridotta a mt. 0.00:
a) se
preesistano pareti cieche a confine: in tal caso lo sviluppo della nuova
costruzione in aderenza deve essere contenuto entro la sagoma della parete
dell’edificio preesistente;
b) se
si tratta di fabbricati totalmente interrati (verso il fronte strada dovranno
comunque essere rispettati i distacchi previsti per le recinzioni e/o siepi);
c) se tra i proprietari confinanti è intercorso un
accordo disciplinato da atto notarile registrato e trascritto, fermo restando il rispetto del distacco tra i fabbricati;
d) se l’intervento viene proposto mediante la
presentazione di progetto edilizio
unitario esteso a due o più lotti contigui,
a condizione che siano coordinate le altezze dei fronti delle costruzioni (Hf)
e le finiture esterne dell’edificio.
Le linee di perimetrazione di aree per servizi pubblici individuate dal P.R.G., esclusa la viabilità stradale, sono equiparate a linee di confine.
Nel caso di costruzione di “bassi fabbricati” il distacco dai confini dovrà essere di almeno mt. 5.00 oppure nullo; in caso di distacco nullo, fatto salvo quanto ammesso al precedente capoverso lettera a), l’altezza massima sul confine non potrà superare mt. 2.70 all’estradosso della copertura piana; nel caso di falda inclinata verso il confine questa dovrà risultare totalmente spiovente e - al bordo superiore della linea di gronda - non superare l’altezza di mt. 2.70.
Distanze
minori – rispettando comunque i limiti di legge – posso essere ammesse verso
confini di lotti ricadenti all’interno della perimetrazione di aree oggetto di interventi attuati mediante Strumenti Urbanistici
Esecutivi.
E’
fatto salvo il mantenimento della preesistente (Dc) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero.
Nelle zone “A” si applicano le
distanze previste dal Codice Civile.
1.6 Distanza della costruzione dal ciglio o confine
stradale (Ds)
Vale quanto definito
dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del
Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo
schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali
successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale
e/o regionale si intendono recepite
automaticamente.
a1) All’interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti
di P.R.G. per gli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione,
completamento e nuova edificazione - fatti salvi specifici allineamenti
riportati sulle tavole di Piano - si dovrà rispettare una distanza dal ciglio
stradale esistente e/o previsto dalle tavole di P.R.G. - misurata in proiezione
orizzontale - non inferiore alla metà dell’altezza della nuova costruzione (H) con un minimo di mt. 6.00.
Distanze inferiori possono essere ammesse, sentita la Commissione Edilizia per particolari situazioni di impedimento derivanti dalla pendenza o dalle preesistenze, in caso di “ampliamento” di edifici esistenti ricadenti in tutto o in parte nelle aree di rispetto stradale, sempre che comunque venga fatto salvo il distacco dal ciglio stradale già preesistente.
Nelle zone “C” sono salvi in ogni caso i disposti di cui all’art.9 del D.M. 2.4.1968, n.1444 qualora la larghezza stradale comporti obbligo di maggior distanza.
E’
fatto salvo il mantenimento della preesistente (Ds) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero che
non preveda la complessiva ricostruzione.
Distanze
diverse possono essere consentite o prescritte, sempre in caso di Piano di
Recupero, per il rispetto di allineamenti prevalenti preesistenti o per una
migliore organizzazione della viabilità e degli spazi pubblici.
a2) All’esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti
di P.R.G. per gli interventi edificatori andranno osservati - fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 13, punto 9 - gli allineamenti riportati
sulle tavole di piano e/o comunque le distanze fissate dal Codice della Strada
.
b1) All’interno del
perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. le recinzioni,
paletti, vasi, pietre, delimitazioni di aiuole e/o il filo esterno delle siepi
dovranno rispettare gli allineamenti stradali riportati sulle tavole di Piano
e, comunque, una distanza minima dalla mezzeria stradale, esistente e/o
prevista dalle tavole di P.R.G., non inferiore a mt. 5.00.
La
visibilità della circolazione deve essere comunque garantita.
Nel solo caso di recinzioni e/o siepi lungo percorsi pedonali, mulattiere e piste ciclabili, dovrà essere rispettato un distacco minimo dalla mezzeria di mt. 1.50, garantendo comunque, in caso di preesistenze antistanti, una larghezza minima di mt. 3.00.
Distanze
inferiori potranno essere autorizzate, su parere della Commissione Edilizia,
per particolari situazioni di accessibilità, storico-ambientali e
geomorfologiche.
b2) All’esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti
di P.R.G. le recinzioni, paletti, vasi, pietre, delimitazioni di aiuole e/o
il filo esterno delle siepi dovranno rispettare una distanza minima dal ciglio stradale, esistente e/o previsto dal P.R.G.,
di mt. 3.00.
La visibilità della circolazione
deve essere comunque garantita.
Nel solo caso di recinzioni e/o siepi lungo percorsi pedonali, mulattiere e piste ciclabili, dovrà essere rispettato un distacco minimo dalla mezzeria di mt. 2.00, garantendo comunque, in caso di preesistenze antistanti, una larghezza minima di mt. 4.00.
b3) Tutte le recinzioni e le relative siepi non rispondenti alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere: b1) - b2), non potranno più essere riattate, dopo l’adozione delle presenti norme, e dovranno essere progressivamente trasformate in coerenza ad esse.
b4) Per i cancelli dei passi carrabili lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali – sentita la Commissione Edilizia – potranno essere prescritti arretramenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale in considerazione del traffico e/o l’uso degli edifici di pertinenza.
1.7 Superficie coperta della
costruzione (Sc)
Vale quanto definito dall’art. 17 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
1.8 Superficie utile lorda
(Sul)
Vale quanto definito dall’art. 18 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
1.9 Superficie utile netta della
costruzione (Sun)
Vale quanto definito dall’art. 19 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
1.10 Volume della costruzione
(V)
Vale quanto definito dall’art. 20 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o regionale
si intendono recepite automaticamente.
1.11 Superficie fondiaria (Sf)
Vale quanto definito dall’art. 21 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
Sono
in ogni caso escluse le aree, riportate dalle tavole di Piano, destinate a orti
urbani ed a parchi privati.
1.12 Superficie territoriale (St)
Vale quanto definito dall’art. 22 del Regolamento Edilizio approvato
dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del
28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della
Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla
legislazione nazionale e/o
regionale si intendono recepite automaticamente.
Sono
in ogni caso escluse le aree, riportate dalle tavole di Piano, destinate a orti
urbani ed a parchi privati.
1.13 Rapporto di copertura (Rc)
Vale quanto definito dall’art. 23 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
Ove
già preesista con valore superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso
potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti
dal Piano stesso.
1.14 Indice di utilizzazione
fondiaria (Uf)
Vale quanto definito dall’art. 24 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
Ove
già preesista con valore superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso
potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti
dal Piano stesso.
1.15
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Vale quanto definito dall’art. 25 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
Ove già preesista con valore
superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso potrà essere mantenuto
anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.
1.16
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Vale quanto definito dall’art. 26 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
Ove non espresso dalle tavole di Piano e ove già
preesista con valori superiori a quelli espressi, esso potrà essere mantenuto
anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.
1.17 Indice di densità edilizia territoriale
(It)
Vale quanto definito dall’art. 27 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o regionale si intendono recepite automaticamente.
Ove non espresso dalle tavole di Piano e ove già
preesista con valori superiori a quelli espressi, esso potrà essere mantenuto
anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.
1. Fermo
restando il rispetto delle prescrizioni generali relative ai vari parametri ed
indici edilizi ed urbanistici, le tavole di P.R.G. definiscono e descrivono
determinati valori specifici per le singole aree di intervento, riferiti alle
diverse destinazioni d’uso, alle diverse modalità di intervento ed alle apposite
delimitazioni di ambito di applicazione.
2. I
parametri sono operanti dalla data di adozione delle presenti norme. Le
modifiche di proprietà od altre variazioni patrimoniali intervenute
successivamente a tale data non influiscono sui parametri stessi, che pertanto
sono definiti tenendo conto a tutti gli effetti delle situazioni esistenti alla
data di adozione delle presenti norme.
1. Gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale si
attuano attraverso i seguenti tipi di intervento:
-
Manutenzione Ordinaria (MO);
-
Manutenzione Straordinaria (MS);
-
Restauro (RC1) e Risanamento
Conservativo (RC2);
-
Ristrutturazione Edilizia (RE);
-
Recupero Sottotetti (RS);
-
Mutamento della Destinazione d’Uso (MDU);
-
Demolizione (D);
-
Completamento (C);
-
Ristrutturazione Urbanistica (RU);
-
Nuovo Impianto (NI);
2. Per
quanto riguarda gli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (RC1) e
Risanamento Conservativo (RC2) vale
quanto contenuto nella circolare n. 5/SG/URB del 27 Aprile 1984 della Regione
Piemonte e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori
disposizioni che seguono.
2.1 Negli interventi di Restauro (RC1) e di Risanamento Conservativo (RC2) sono ammesse aggregazioni e suddivisioni di unità immobiliari
purchè non alterino:
-
gli ambienti e gli elementi architettonici di pregio;
-
l’impianto
distributivo dell’edificio con particolare
riguardo per le parti comuni.
2.2
Negli interventi di
Risanamento Conservativo (RC2) sono
ammesse:
-
addizioni esterne di
nuovi elementi distributivi (scale, ascensori);
-
integrazioni
edilizie, ricadenti entro la sagoma dell’edificio per la realizzazione di
impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, di parti
strettamente necessarie al miglioramento delle condizioni igieniche e di
abitabilità e, nel caso di edifici industriali, di igiene del lavoro. Dette
integrazioni sono da ricavarsi utilizzando porticati e logge aperte ed i
sottotetti, qualora abitabili, senza modifiche alla quota di gronda e di colmo
delle coperture.
Tali interventi non devono deturpare l’assetto
formale e tipologico dell’edificio, ma valorizzare ogni elemento architettonico
e stilistico e confermare la lettura complessiva dei caratteri originari.
L’intervento, in questi casi, è di carattere
oneroso.
2.3 Quando
gli interventi di Restauro (RC1) e
di Risanamento Conservativo (RC2)
comportano anche il mutamento della destinazione d’uso, la domanda deve indicare
sia la destinazione in atto che quella prevista. Verranno applicati i disposti di cui al successivo comma 5.
3. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) sono articolati in:
3.1 Ristrutturazione Edilizia parziale (RE1), che prevede le trasformazioni interne ed esterne necessarie
a soddisfare ogni esigenza igienica e funzionale ed il recupero degli elementi
esterni dell’edificio attraverso la valorizzazione dei loro caratteri
architettonici e stilistici o la loro ricostituzione in riferimento a quelli
del tessuto storico urbano o agricolo in cui sono inseriti.
Prevede
altresì per il miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità e -
per la sola destinazione residenziale - l’ampliamento “una tantum”, riferito
all’intero edificio, che potrà essere ottenuto:
a) mediante
la chiusura di porticati e/o logge aperte;
b) mediante l’utilizzo di eventuali ex-rustici (stalle, fienili, legnaie, ecc.) aderenti all’edificio principale oggetto di ristrutturazione;
c) mediante
il recupero del sottotetto degli edifici
anche con modifica alle quote di gronda e/o di colmo, contenute nella
misura di mt. 1.00 e in una altezza massima degli edifici di mt. 10.00 in
gronda;
d) mediante
addizioni orizzontali esterne alla sagoma degli edifici che dovranno essere
contenute nel limite di mq. 70 di (Sul) e comunque di mc. 210 di volume (V).
Tali
addizioni potranno essere consentite soltanto qualora gli eventuali interventi
di cui alle precedenti lettere:
a),b),c), non risultino sufficienti a garantire una adeguata
funzionalità e fruibilità del fabbricato principale.
In ogni caso, per quanto concerne
la distanza tra le costruzioni (D),
la distanza della costruzione dal confine (Dc)
e la distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds), dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art .3, commi 1.4 - 1.5 -
1.6.
Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o
d’uso, modificazioni dell’assetto distributivo, eventuali riallineamenti dei
solai, nonchè l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari .
Gli interventi che comportano aumento di unità
immobiliari sono soggetti a permesso oneroso.
La ristrutturazione edilizia dovrà essere motivata dal punto di vista tecnico e correttamente inserita nel contesto ambientale e, nell’ambito delle zone “A”, dovrà avvenire nel rispetto del Codice Civile .
Le opere di trasformazione potranno
essere realizzate soltanto qualora garantiscano la conservazione e la valorizzazione
di ogni carattere architettonico e stilistico dell’edificio e ne evidenzino la
riconoscibilità storica e tipologica.
3.2
Ristrutturazione
edilizia totale (RE2), che prevede
la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.
Nelle zone “A” l’intervento di
ristrutturazione edilizia totale (RE2)
è consentito ove prescritto dal Piano e unicamente in sede di Piano di Recupero
di cui all’art. 41 bis della L.R. 56/77, che potrà prevedere il mantenimento
del volume (V), dell’altezza (H) e della distanza dai confini (Dc) preesistenti.
Nelle
altre zone, qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia totale (RE2) preveda la complessiva
ricostruzione, il nuovo edificio potrà essere realizzato nel rispetto dei
parametri fissati dal Piano per la specifica zona di intervento; è fatto
comunque salvo il mantenimento del volume (V),
dell’altezza (H) e della distanza
dai confini (Dc) preesistenti.
3.3 Ristrutturazione Edilizia di fabbricati accessori (RE3), che
riguarda piccoli edifici incoerenti con il tessuto storico in cui sono stati
realizzati.
Il progetto degli interventi di cui ai precedenti commi: 3.1 - 3.2, relativo agli immobili di cui tali edifici costituiscono pertinenza, dovrà proporne la ristrutturazione, anche attraverso ricostruzione parziale o totale qualora ne dimostri la coerenza con l’intervento complessivo dal punto di vista architettonico e della organizzazione del tessuto storico.
Sono
ammessi interventi di cui ai punti (MO),(MS), (RC1),(RC2),(RE),(D), che si rivolgono esclusivamente ai bassi fabbricati esistenti,
anche con trasferimento planimetrico, qualora sia dimostrata la valorizzazione
del carattere architettonico e stilistico del contesto e ne venga mantenuta la
destinazione accessoria.
4. Il
Recupero Sottotetti (RS) è
finalizzato al recupero - al solo
fine abitativo - del manufatto
“sottotetto” esistente e legittimamente realizzato alla data del 12 Agosto
1998. Esso sarà realizzato secondo i parametri fissati dalla L.R. 6.8.1998 n°
21 s.m.i., nonchè quelli disposti
dall’art.5 comma 3.1 delle presenti norme.
5. Il
Mutamento della Destinazione d’Uso (MDU)
riguarda il passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle
seguenti categorie:
a) destinazioni residenziali ;
b) destinazioni produttive, industriali o
artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazione agricole.
L’onerosità
dell’intervento – in caso di saldo positivo – è commisurata alla differenza tra
gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti
per la destinazione in atto .
Si applicano inoltre ed in ogni caso le disposizioni di cui al successivo art. 18, commi: 3 - 4 - 5.
La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla Licenza Edilizia o Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia o Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
6. La
Demolizione (D) senza ricostruzione,
che riguarda piccoli fabbricati di natura superfetativa, o comunque
incompatibili con il tessuto storico circostante, la cui demolizione concorre
alla ricostituzione e valorizzazione del sito.
Nelle
tavole di Piano sono individuati alcuni fabbricati che per particolari
situazioni di accessibilità e/o ambientali potranno essere oggetto unicamente
di questo tipo di intervento.
7. Gli
interventi di Completamento (C) sono articolati in:
7.1 Ampliamento di edifici esistenti, che prevede la realizzazione di addizioni esterne orizzontali e/o verticali dell’edificio che saranno realizzate nel rispetto dei parametri generali di cui all’art. 3 e prescritti per la specifica area di intervento.
7.2 Completamento, che prevede la realizzazione di nuovi edifici in aree parzialmente edificate o in singoli lotti liberi, secondo i parametri generali e specifici prescritti dal Piano.
7.3
Costruzione di
“bassi fabbricati” ad uso autorimesse al servizio di ciascuna unità immobiliare
abitativa esistente alla data di adozione del presente Strumento Urbanistico
con un limite massimo di superficie coperta della costruzione (Sc) di mq. 35.
7.4 Costruzione di “bassi fabbricati” ad uso ripostigli e tettoie
destinati a ricovero attrezzi agricoli.
Essi non potranno avere un rapporto di copertura
eccedente il 5% dell’area del lotto su cui insistono, con un limite massimo di
superficie coperta della costruzione (Sc)
di mq. 15.
8. Interventi
di Ristrutturazione Urbanistica (RU), quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico –
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
9. Interventi
di Nuovo Impianto (NI), quelli rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da
disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche
tipologiche.
1. Fermo
restando i rispetti del D.L.vo 29 Ottobre 1999 n.490, gli interventi di
Manutenzione Ordinaria (MO) e
Straordinaria (MS) sono comunque
consentiti, fatta esclusione nei casi di cui all’art. 5, comma 6, secondo
capoverso.
2. Le
tavole di progetto di P.R.G. precisano i tipi di intervento prescritti per gli
edifici esistenti e/o previsti nelle varie aree del territorio. Ove non
esplicitamente prescritto, sono ammessi tutti i tipi di intervento.
3. Sugli
edifici per i quali le tavole di
Piano prescrivono il Restauro (RC1) e Risanamento Conservativo (RC2), tali interventi sono soggetti
alle seguenti prescrizioni:
I) Fatto
salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, i progetti relativi agli
interventi di Restauro (RC1) dovranno
essere corredati dalla seguente documentazione:
a) rilievo dei fronti esterni ed interni esteso alle adiacenze;
b) sezioni
stradali ed altimetria-volumetria dell’immediato intorno (scala 1:100 o 1:200);
c) rilievo
degli spazi liberi e dei percorsi al piano terra con indicazione di ogni elemento qualificante da recuperare
(muri, recinzioni, dislivelli, pavimentazioni, selciati, ecc.);
d) rilievo
a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:50, di ogni particolare interno
ed esterno di interesse architettonico e/o stilistico, onde evidenziare gli
eventuali processi di trasformazione che l’edificio ha subito nel tempo.
Tale
rilievo deve identificare i tipi di pavimentazioni, rivestimenti, infissi,
ringhiere, ecc.;
e) documentazione
storica e storiografica: planimetrie, piante, rilievi artistici, stampe, documenti
letterari, fotografie d’epoca, ecc., (ovunque e per quanto reperibili);
f) documentazione
fotografica (non sono ammesse fotografie tipo “Polaroid”) degli esterni estesi
alle adiacenze, degli interni, dell’insieme e dei singoli elementi interessati
dall’intervento.
II)I progetti relativi ad
interventi di Risanamento Conservativo(RC2)
dovranno essere corredati dalla documentazione di cui alle lettere: a), c), d), f) del precedente punto I).
III)Il rilievo ed il progetto di intervento evidenzieranno, oltrechè i criteri di recupero e valorizzazione degli elementi di interesse indicati dalle tavole di Piano (prospetti, muretti e recinzioni, scalinate e percorsi devozionali e tradizionali), ogni ulteriore elemento emerso in sede di rilievo la cui conservazione concorre alla valorizzazione complessiva.
In particolare dovranno essere messi in evidenza i processi di trasformazione dell’immobile in modo da poter valutare la compatibilità o la incompatibilità architettonica e funzionale degli eventuali corpi aggiunti all’organismo originario e, in generale, la coerenza degli interventi proposti.
IV)Gli interventi sugli edifici di cui al presente
comma sono soggetti al preventivo parere della Commissione Regionale Beni
Culturali Ambientali.
4. All’interno delle zone “A” tutti gli interventi consentiti dovranno rispettare configurazioni planovolumetriche coerenti con la trama insediativa storica e con il contesto architettonico ed ambientale in cui si inseriscono.
5. All’interno delle zone “A”, gli interventi di Ristrutturazione
Edilizia Totale (RE2), previsti
dalle tavole di Piano, potranno essere realizzati come interventi di Ristrutturazione
Edilizia Parziale (RE1), così come
definita al precedente art.5.
Nel
caso in cui sia prevista la ricostruzione dell’edificio preesistente
l’intervento dovrà essere attuato mediante Piano di Recupero.
6. I prospetti degli edifici e gli elementi di
interesse individuati nelle tavole di Piano sono soggetti ad intervento di
Restauro (RC1) e Risanamento
Conservativo (RC2) .
I
progetti relativi agli interventi sui prospetti e sugli elementi di cui al
presente comma saranno corredati dalla documentazione elencata alle lettere:
a),b),f), di cui al punto I) del precedente comma 3 e le relative soluzioni
progettuali dovranno tenere conto in modo esplicito del contesto architettonico
e stilistico circostante.
1. Gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia si attuano nel rispetto
delle seguenti destinazioni d’uso, così come previste dal Piano, per le diverse
zone del territorio comunale:
a) Viabilità
b) Servizi
ed attrezzature sociali di interesse comunale
c) Servizi
ed attrezzature sociali di interesse territoriale
d) Impianti
ed attrezzature tecniche e generali
e1) Abitazioni in genere (destinazioni residenziali)
e2) Abitazioni al servizio delle attività agricole (dest. agricole)
f1) Attività commerciali al minuto in genere (dest. commerciali)
f2) Attività commerciali all’ingrosso (dest. commerciali)
g) Uffici,studi
professionali,palestre (dest. direzionali)
h) Attività
di credito e assicurazione (dest. direzionali)
i) Esposizioni,
mostre e fiere (dest. commerciali)
l) Pubblici
esercizi (dest. commerciali)
m) Attività
alberghiere in genere (dest. turistico-ricettive)
n) Artigianato
di servizio e produttivo di cui all’elenco dell’allegato B) alle presenti norme
(dest. produttive)
o) Industria,
Artigianato produttivo (dest. produttive)
p) Distribuzione
di carburanti (dest. commerciali)
q) Attività
di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli,
esercizio di macchine agricole ed altre attività analoghe di servizio
all’attività agricola anche non connesse ad aziende agricole, depositi
all’aperto e/o costruzioni per il ricovero di legname proveniente dall’utilizzo
dei boschi (dest. produttive)
r) Allevamenti
in genere, esclusi quelli suinicoli (dest. produttive)
s) Attività
estrattive (dest. produttive)
t1) Servizi ed impianti di azienda agricola, quali rustici, fienili, depositi,
serre, silos, ecc. (dest. agricole)
t2) Stalle ed edifici in genere per allevamenti
integrativi della attività agricola dell’azienda (dest. agricole).
2. Bassi
fabbricati
Per “bassi fabbricati” si intendono:
a) le autorimesse;
b) i ripostigli e le tettoie destinate a ricovero
attrezzi agricoli.
All’interno
del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. sono ammessi “bassi fabbricati” destinati
esclusivamente ad uso autorimesse.
All’esterno
del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. e
limitatamente alle zone “E1” - “E2”
sono ammessi – nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 13,
comma 9 – “bassi fabbricati” destinati ad uso:
c) autorimesse;
d) ripostigli e tettoie destinate a ricovero attrezzi
agricoli.
3. Le
destinazioni d’uso di cui ai precedenti commi sono consentite, secondo le
prescrizioni di cui ai successivi articoli ed in base alle classificazioni di
Piano, nelle seguenti zone:
-
Zone “A”, che
comprendono le zone dei centri e nuclei storici .
-
Zone “B”, totalmente
o parzialmente insediate, che comprendono:
“B1” - residenziali
“B2” - commerciali
“B3” - alberghiere
“B4” - produttive
-
Zone “C”, che
comprendono le zone residenziali da insediare.
-
Zone “D”, che
comprendono le zone produttive da insediare.
-
Zone “E”, che
comprendono:
“E1” - agricole edificabili
“E2” - agricole inedificabili
“E3” - agricole per attività
estrattiva.
-
Zone “F”, che
comprendono le zone per servizi sociali ed attrezzature di interesse
territoriale.
-
Zone “G” che
comprendono le zone per servizi ed attrezzature di interesse comunale.
4. Le
destinazioni d’uso di cui ai precedenti commi sono consentite nelle diverse
zone classificate dalle tavole 3B e 3C del Piano, nei limiti stabiliti per ogni
specifica zona dagli articoli 8-9-10-11-12-13 e dalle schede S1-S2-S3-S4-S5
delle presenti norme.
1. Costituiscono uso pubblico le aree, le attrezzature e gli impianti di cui alle lettere: a), b), c), d) del precedente art .7, con le specificazioni e disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Le
strutture per la viabilità comprendono sedi ferroviarie e stradali,
parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali ad uso pubblico.
Sulle aree ad esse destinate è stabilito il vincolo di inedificabilità assoluta e non è consentito, a nessun titolo, la realizzazione di recinzioni, siepi e/o delimitazioni in genere.
La
loro indicazione grafica di P.R.G. ha valore di massima fino alla redazione dei
progetti esecutivi che dovranno comunque prevedere la realizzazione dei viali alberati
previsti dal P.R.G..
3. La
sezione minima delle strade di nuova realizzazione è stabilita in mt. 10.00
complessivi, fatte salve diverse specifiche previsioni degli elaborati di Piano.
La
sezione minima è riconducibile a mt. 7.00 nelle zone soggette a vincolo
idrogeologico ai sensi della L.3267/23 e può essere ulteriormente ridotta dal
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, in relazione a particolari condizioni
della morfologia e delle preesistenze.
In
ogni caso dovrà essere garantita una sezione minima della carreggiata veicolare
non inferiore a mt. 5.00 per i due sensi di marcia e di mt. 3.50 in caso di
senso unico.
Dovrà
inoltre essere garantita una sezione complessiva non inferiore a mt. 3.00 per i
percorsi pedonali, ciclabili e per le mulattiere.
4. Le
distanze tra gli accessi di strade di diversa importanza, ove non previste
dalle tavole di Piano, sono definite dal vigente Codice Stradale.
5. Le
aree di rispetto stradale sono destinate al potenziamento ed alla protezione
della rete stradale e delle relative attrezzature, compresi i parcheggi.
6. Nelle
aree di rispetto stradale sono consentiti gli interventi di cui al successivo
art. 13, comma 9, e la costruzione di impianti per la distribuzione dei
carburanti che si rilocalizzino dal centro abitato o dal capoluogo, purché i
loro accessi di collegamento si trovino alla distanza prescritta per i vari
tipi di strade .
7. Le
aree di rispetto fanno parte della superficie fondiaria e territoriale, ai fini
del calcolo degli indici (Uf), (Ut), (If), (It) e del Rapporto
di copertura (Rc) in base alle
specifiche classificazioni del Piano.
8. Gli edifici esistenti compresi in tutto o in parte nelle aree di rispetto stradale individuate nelle tavole di Piano o comunque stabilite dal vigente Codice Stradale, possono essere ampliati - fatta comunque salva la possibilità di cui al precedente art. 3 , comma 1.6 lettera a1), 3° capoverso - nella parte opposta a quella della viabilità esistente o prevista, sempreché ciò sia coerente con le altre prescrizioni di Piano.
9. Nelle aree di rispetto ferroviario, qualora venga consentita deroga da parte dell’Autorità competente, potrà essere ammessa la edificazione a distanza inferiore a quella prescritta.
10. I
servizi e le attrezzature di interesse comunale comprendono:
a)
servizi ed
attrezzature per l’istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari,
scuole medie dell’obbligo);
b)
servizi ed
attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative);
c)
verde pubblico,
attrezzature per il gioco, lo sport, il tempo libero, ecc.;
d)
parcheggi pubblici.
11. I parcheggi pubblici previsti dal P.R.G. potranno
essere realizzati anche attraverso interventi che prevedano la costruzione di
autorimesse private interrate, ferma restando la dimensione dell’area a
parcheggio pubblico individuata dal Piano che dovrà essere, in tal caso, realizzata
e assoggettata a servitù di uso pubblico.
12. I
servizi ed attrezzature di interesse territoriale comprendono:
a)
attrezzature per
l’istruzione superiore;
b)
attrezzature
sanitarie ed ospedaliere;
c)
parchi pubblici
urbani e territoriali.
13. Gli
impianti ed attrezzature tecniche e generali comprendono:
a)
attrezzature ed
impianti per l’approvvigionamento idrico, elettrico, per lo smaltimento e la
depurazione dei rifiuti, per il trasporto pubblico e, in genere, ogni impianto
tecnico di servizio urbano;
b)
attrezzature
amministrative sovraccomunali;
c)
i cimiteri;
d)
impianti di
teleradiocomunicazione.
14. Si considerano usi compatibili con quelli di cui
al presente articolo, dal comma 10 al comma 13 - fatta eccezione per i
parcheggi, i cimiteri e gli impianti di teleradiocomunicazione - le abitazioni per direzione, esercizio
e custodia, purchè con superficie utile lorda (Sul) non maggiore di mq. 150 ed in ragione di una unità per ogni
servizio o attrezzatura.
1.
I servizi, le
attrezzature ed impianti di cui al precedente art. 8, di proprietà e/o gestione
privata ma finalizzati e gestiti per uso collettivo, sono considerati “di
interesse pubblico” e la loro realizzazione dovrà rispettare, oltrechè ogni
disposizione generale e specifica di Piano, i seguenti parametri e
prescrizioni:
a – nelle aree specificatamente destinate dal
Piano a
servizi di interesse pubblico gli
interventi si attuano
nel rispetto dell’indice di utilizzazione
territoriale
(Ut) = 0,6 mq/mq;
b – nelle
aree di cui agli artt.10-11-12-13 gli interventi
si attuano nel rispetto degli specifici
parametri
stabiliti dal Piano per le diverse zone;
c – la
realizzazione di nuovi servizi, attrezzature ed
impianti di interesse pubblico è ammessa
attraverso
Permesso di Costruire convenzionato che
stabilisce
i modi, i tempi e le garanzie per l’uso di
interesse
pubblico assentito.
2.
I servizi e le
attrezzature di interesse pubblico di cui alla lettera c) dei commi 10 e 12
dell’art. 8 rispetteranno un indice di utilizzazione (Ut) pari a 0,01 mq/mq, con un minimo comunque consentito di 150 mq.
di Superficie utile lorda (Sul) ed
una altezza massima (H) di mt. 4.50.
3. La installazione degli impianti di
teleradiocomunicazione
di cui
all’art.8, comma 13, lettera d), dovranno rispettare
le norme
di legge in materia.
L’intervento dovrà garantire una compiuta mitigazione
dell’impatto ambientale.
1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso residenziale i “bassi
fabbricati” ad uso autorimessa e le destinazioni di cui alle lettere: a), b),
c), d), e1), f1), f2), g), h), i), l), m), n), dell’art.7 delle presenti norme.
2. Gli usi di cui al precedente
comma sono consentiti nelle zone
“A”,“B1”,”B3”,“C” dell’art.7 delle presenti norme.
Per il riconoscimento della destinazione d’uso dell’immobile e delle singole unità immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente art.5, comma 5.
3. Nelle
zone “A” e “B” di cui all’art. 7 delle presenti norme, per gli edifici
esistenti destinati all’uso agricolo – qualora risultino o vengano dismessi da
tale uso – sono ammessi gli interventi di (MO),
(MS), (RC1), (RC2), (RE1), (RE2), come definiti dall’art. 5 delle presenti norme o prescritti
dalle tavole di Piano, per consentire il loro successivo utilizzo per gli usi
ammessi e/o compatibili nelle zone medesime.
4. Qualora non sussistano adeguate condizioni di accessibilità veicolare, di sosta e di salvaguardia da inquinamento acustico, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può limitare o negare le destinazioni di cui alle lettere: f1) , f2) , g) , h) , i) , l) , m) , n) , all’interno delle zone “A”-“B”-“C” del citato art. 7.
5. Gli
usi di cui alla lettera l) sono consentiti, sentita la Commissione Edilizia,
soltanto qualora non ostino problemi di accessibilità e sosta, di sicurezza stradale
e di inquinamento acustico.
6. Gli
insediamenti produttivi esistenti all’interno delle zone residenziali, non
riportati nelle tavole di Piano, potranno essere riconvertiti - esclusivamente mediante Strumento
Urbanistico Esecutivo - alle destinazioni d’uso di cui al comma 1. E’ fatta comunque salva l’applicazione di
quanto previsto al precedente comma 4.
In
caso di mantenimento delle attività esistenti, sono ammessi esclusivamente
interventi di Manutenzione Ordinaria (MO),
Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro
(RC1), Risanamento Conservativo (RC2) e di Ristrutturazione Edilizia (RE).
Eventuali
ampliamenti della Superficie coperta delle costruzioni (Sc), fino ad un massimo del 10% di quella esistente e comunque nel
limite di un Rapporto di copertura (Rc)
massimo complessivo del 60%, sono ammessi eventualmente per la realizzazione di
volumi tecnici necessari per adempimento a disposizioni normative sovra
ordinate.
7. Gli edifici esistenti classificati ad uso
alberghiero, nelle
tavole di Piano, potranno
essere riconvertiti alle
destinazioni d’uso di cui al comma 1. E’ fatta comunque
salva
l’applicazione di quanto previsto al precedente
comma 4
nonché all’art. 5, comma 5.
8. Gli
usi di cui alla lettera f1) sono consentiti nelle zone “A”, “B1”,”B3”,“C” in conformità a
quanto stabilito nella Deliberazione
C.C. n° 22 del 16.05.00 e s.m.i. avente per oggetto: Adeguamento del
P.R.G. secondo le norme dell’art.6 del D.L. n° 114/98 e D.C.R. del 29.10.99 n°
563-13414.
1. Costituiscono
e sono compatibili con l’uso produttivo i “bassi fabbricati” ad uso autorimessa
e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), f2), g), h), i), l), n),
o), p), q) dell’art.7 delle presenti norme.
2. Gli
usi di cui al precedente comma sono consentiti nelle zone “B4” e “D” dell’art.7
delle presenti norme.
Per il riconoscimento della destinazione d’uso
dell’immobile o delle singole unità immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente art.5, comma
5.
3. Si
considerano usi compatibili con quelli di cui al presente articolo le
abitazioni per la custodia e l’esercizio degli immobili, con superficie utile
lorda (Sul) non superiore a
complessivi mq. 250.
4. Gli
edifici ad uso abitativo, non connessi ad altra destinazione di cui al
precedente comma 1, esistenti alla data di adozione delle presenti norme in
zone classificate ad uso produttivo, potranno essere mantenuti ed oggetto di interventi
(MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1), (D) .
5. Sono compatibili con l’uso produttivo gli “spacci aziendali”, purché relativi alla produzione dell’attività insediata.
La
superficie utile lorda (Sul) a tale
uso destinabile (locali di vendita e
relativi magazzini) non potrà superare mq. 250.
Sono considerati “spacci aziendali” anche quelle
strutture ove imprenditori agricoli a
titolo principale, titolari di aziende site nel territorio del Comune di
Borgosesia e con una superficie minima di mq. 10.000, vendono al pubblico i prodotti ottenuti dalla coltivazione dei
propri fondi.
Sono altresì compatibili con l’uso produttivo le
superfici di vendita di stretta pertinenza di attività di artigianato di
servizio.
La
superficie utile lorda (Sul)
destinabile a locali di vendita non
potrà superare il 30% della (Sul)
complessiva dell’attività di
artigianato di servizio e comunque il limite massimo di mq.70.
In
tutti i suddetti casi sono da rispettarsi i disposti dell’art.5 comma 5 delle
presenti norme.
6. Gli edifici ospitanti attività commerciale al
minuto in genere - destinazione f1) dell’art.7, comma 1, delle presenti
norme - esistenti in zone ad uso
produttivo, NON potranno aumentare la
loro superficie utile lorda (Sul)
commerciale.
Potranno comunque essere riconvertiti alle destinazioni compatibili con l’uso produttivo .
7. Per
gli usi di cui alla lettera l) si applica quanto al comma 5 dell’art. 10.
8. Nuovi
insediamenti di attività rientranti nell’elenco delle “Industrie insalubri di Prima Classe” di cui al
D.M. 5/9/1994 e s.m.i. sono
consentiti unicamente nelle aree “produttive da insediare” a condizione che
venga dimostrata la non pericolosità per la salute pubblica.
1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso commerciale i “bassi fabbricati” ad uso autorimessa e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), f1), f2), g), h), i), l), m), n) dell’art.7 delle presenti norme.
2. Nelle
zone “B2” del precedente art.7 sono
consentiti gli usi di cui al precedente comma nella loro totalità.
Per
il riconoscimento della destinazione d’uso dell’immobile o delle singole unità
immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente
art.5, comma 5 .
3.
Gli usi di cui alla
lettera f1) sono consentiti nelle zone B2 in conformità a quanto stabilito
nella Deliberazione C.C. n° 22 del 16.05.00 e s.m.i. avente per oggetto: Adeguamento
del P.R.G. secondo le norme dell’art. 6 del D.L n° 114/98 e D.C.R. del 29.10.99
n° 563-13414.
4. Si
considerano usi compatibili con quelli di cui al presente articolo le
abitazioni per la custodia e l’esercizio degli immobili, nella misura di un
alloggio per ogni attività e con superficie utile lorda (Sul) non superiore a mq. 150.
5. Per gli usi di cui alla lettera l) si applica
quanto al comma 5 dell’art. 10.
6. Fatto
salvo il rispetto di destinazione d’uso di cui al precedente comma 1, gli interventi su edifici esistenti ad
uso commerciale, che comportino formazione di nuove unità immobiliari
indipendenti o modifiche della destinazione d’uso, potranno essere consentiti esclusivamente mediante Strumento Urbanistico Esecutivo.
1. Costituiscono
e sono compatibili con l’uso agricolo i “bassi fabbricati” e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), e2), p), q), r), s), t1), t2) dell’art.7
delle presenti norme.
2. Nelle zone “E1” (agricole edificabili) sono consentite le destinazioni di cui al
precedente comma 1, con esclusione di quelle di cui alle lettera s).
Le
nuove costruzioni con destinazione di cui alle lettere: r),t2), dovranno
osservare una distanza minima di rispetto dalla perimetrazione delle zone
destinate agli usi residenziali di mt.200 e una distanza minima di rispetto
dagli edifici residenziali isolati – di proprietà di terzi –di mt.50.
3. Nelle zone “E2” (agricole inedificabili) sono consentite le destinazioni di cui al precedente comma 1 - con esclusione di quelle di cui alla lettera p) - solamente nel caso di recupero di edifici esistenti e, comunque, con i tipi di intervento precisati al successivo comma 7.
Sono
tuttavia consentiti interventi relativi alla viabilità ed attrezzature per
l’approvvigionamento idrico, elettrico e di teleradiocomunicazione.
4. Nelle zone “E3”
(agricole per attività estrattive) sono consentite esclusivamente le destinazioni di cui alla lettera
s), il cui esercizio è consentito nel
rispetto della L.R. 69/78 e s.m.i.
.
5. Le
destinazioni di cui alla lettera: p) sono consentite, come previsto al comma 6
dell’art. 8, nelle aree di rispetto stradale comprese nelle zone “E1”.
Tali
destinazioni potranno altresì occupare la zona “E1” retrostante per una profondità non superiore a mt. 20.00.
La edificazione nelle aree così destinate potrà prevedere, oltre agli impianti di erogazione ed alle relative pensiline, un edificio per i locali di servizio per una Superficie utile lorda (Sul) non superiore a mq. 100. Questo ultimo dovrà essere realizzato nella zona E1 retrostante il rispetto stradale.
6. Per gli edifici esistenti nelle zone “E1”, “E2”, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, o che vengano dismessi dall’uso agricolo, è consentita la destinazione agli usi di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere: e1), g), l), m).
7. I
tipi di intervento ammessi, in entrambi i casi di cui al comma 6, sono quelli
di (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1), (RE2), come
definiti dall’art. 5 delle presenti norme o prescritti dalle tavole di Piano.
8. Il
rilascio del permesso di costruire per nuovi interventi edificatori nelle zone “E1” è disciplinato dalle tavole
di Piano e dall’art. 25 della L.R. 56/77 ed è subordinato all’impegno al
mantenimento della destinazione d’uso agricola concessa per l’immobile per un
periodo non inferiore ad anni 20. L’impegno è trascritto a cura
dell’Amministrazione Comunale e a spese del titolare del permesso di costruire
sui Registri Immobiliari.
9. Nelle
zone “E1”-“E2”, immediatamente circostanti le frazioni e i nuclei frazionali
nonché su aree di pertinenza di edifici esistenti, è consentita la costruzione
di “bassi fabbricati”.
Fatte salve maggior prescrizioni di Piano, la distanza dalle strade statali, provinciali, e comunali di collegamento tra le medesime, esistenti e/o previste sulle tavole di Piano, dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada.
Lungo le rimanenti strade, esistenti e/o previste sulle tavole di Piano, è ammissibile una distanza ridotta fino a mt. 6.00.
Distanze ulteriormente ridotte potranno essere
eccezionalmente ammesse - per autorimesse interrate - nel caso di motivate
condizioni morfologiche del terreno.
La costruzione di “bassi fabbricati” sui pendii dei versanti posti a valle della sede stradale, dovrà comunque rispettare una distanza non inferiore a mt. 20.
10. Gli insediamenti produttivi esistenti nelle zone “E1” potranno essere oggetto di un ampliamento una tantum nei limiti del 30% della Superficie utile lorda (Sul) esistente alla data di adozione delle presenti norme e, comunque, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabiliti per gli usi produttivi.
11. Nelle zone “E1” ed “E2” è ammessa - purchè disciplinata da apposito Strumento Urbanistico Esecutivo - la costruzione di attrezzature sportive private per l’attività all’aperto quali: campi per sports in genere, campi da golf, piscine scoperte, impianti di pesca sportiva, impianti per attività di aereo modellismo, ecc., semprechè siano compatibili con il sistema insediativo esistente e previsto e con i caratteri paesaggistico-ambientali .
12. Fatto salvo quanto ai precedenti commi 5, 6, 9, 10, 11, le nuove costruzioni abitative nelle zone E1 sono ammesse esclusivamente per la conduzione delle aziende agricole.
1. Gli
elaborati di Piano definiscono per ogni zona del territorio comunale le
destinazioni d’uso secondo le classificazioni di cui al presente Titolo IV.
2. Eventuali
destinazioni d’uso esistenti diverse da quelle consentite, salvo parere
negativo dell’Autorità sanitaria competente, potranno essere mantenute
attraverso interventi di tipo (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1) .
Il
mutamento delle destinazioni d’uso esistenti è ammesso soltanto in adeguamento
a quelle consentite dal Piano.
1. Gli
elaborati del Piano Regolatore Generale ne prevedono l’attuazione mediante
Intervento Diretto o attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.).
2. Ove
non definite dal Piano, le porzioni di territorio da assoggettare a S.U.E. sono delimitate con specifiche deliberazioni
consiliari, ai sensi dell’art.17, comma 8°, della L.R.56/77 e con le procedure
ivi definite.
1. Ove
gli elaborati di Piano o le specifiche deliberazioni consiliari di cui al
precedente articolo non prevedano l’obbligo di formazione di S.U.E., gli interventi si attuano
mediante Permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività, con le
procedure previste dalla legislazione vigente, in conformità al Regolamento
Edilizio Comunale ed al presente Piano.
Per
tali interventi dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e l’Indice di densità edilizia
fondiaria (If).
2. Ove
gli elaborati di Piano prevedano l’Intervento Edilizio Unitario (I.E.U.) - che potrà avvenire anche per
stralci - il Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione di progetto
edilizio esteso all’intera area delimitata nelle tavole di Piano da apposita
simbologia.
Per
tale intervento dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione
territoriale (Ut) e l’Indice di
densità edilizia territoriale (It).
Tale progetto dovrà essere corredato da impegno unilaterale d’obbligo che preveda:
a) la
progettazione - da approvarsi in modo specifico da parte del Comune di
Borgosesia - e la realizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico e
delle altre opere di urbanizzazione primaria previste dal P.R.G. e dal progetto
edilizio unitario contemporaneamente alle opere edilizie permesse cui si
riferiscono e comunque entro cinque anni dalla data del rilascio del primo
Permesso di Costruire.
La
ultimazione di tali opere, il loro positivo collaudo da parte degli organi
tecnici comunali, nonchè la loro cessione al Comune od il loro assoggettamento
ad uso pubblico, è presupposto alla
agibilità degli immobili realizzati.
b) il
rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del successivo art. 17.
1. Gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi sono predisposti ed attuati ai sensi e con le
procedure di cui al Titolo V della L.R. 56/77.
2. Ove
la formazione di S.U.E. con
intervento pubblico non risulti prevista esplicitamente dal P.R.G. o da
apposita deliberazione consiliare, si procederà alla formazione di S.U.E. di iniziativa privata.
3. Le
aree di uso pubblico individuate nelle tavole di Piano all’interno di aree
soggette a S.U.E. hanno valore prescrittivo
per quanto riguarda la dimensione, anche se superiore agli standards di cui al
successivo art.18.
Tali standards devono comunque essere garantiti e qualora siano previsti nelle tavole di Piano in misura inferiore a quella di norma, si procederà alla monetizzazione dell’area carente, ad esclusione di quella relativa al parcheggio pubblico che dovrà sempre essere realizzata e messa in disponibilità nella misura prevista per legge.
La
ubicazione prevista nelle tavole di Piano potrà subire modesti spostamenti ed
adeguamenti in sede progettuale, tenendo conto del sistema generale del piano
dei servizi, attivandone i collegamenti funzionali e definendone le
destinazioni specifiche in base alle esigenze del contesto urbanistico
circostante ed alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione
Comunale .
4. Gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi possono proporre, all’interno dell’area di
intervento, parziali modifiche dei parametri relativi alle distanze che, fermi
restando i limiti di legge, possono essere assentiti, sentita la Commissione
Edilizia, tenuto conto della organizzazione funzionale e formale risultante dal
progetto urbanistico.
Restano comunque fermi l’altezza massima nonché i volumi e le superfici utili relativi ad ogni destinazione d’uso risultanti dall’applicazione degli indici prescritti per le varie aree delle tavole di Piano o precisati nelle schede di cui al successivo comma 5.
Per
tali interventi dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione
territoriale (Ut) e l’Indice di densità
edilizia territoriale (It).
5. Gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi individuati nelle tavole di Piano con la
siglatura S1, S2, S3, S4, S5, fermo restando quanto precisato al comma 3 del
presente articolo, sono attuati nel rispetto delle specifiche prescrizioni e
nei limiti delle quantità definite per le varie destinazioni d’uso dalle
relative schede allegate (allegato A) alle presenti norme, le cui prescrizioni
prevalgono, qualora in contrasto, su ogni altra disposizione.
6. Qualora
lo Strumento Urbanistico Esecutivo sia costituito da Piano di Recupero di
immobili esistenti e l’intervento NON preveda la complessiva ricostruzione, è
consentito il mantenimento dei preesistenti parametri: (Sc),(V),(Rc),(Ut),(It),(D),(Dc),(Ds) e dell’altezza
(H) anche se non conformi a quelli
fissati dal Piano per la specifica area di intervento.
Qualora
lo Strumento Urbanistico Esecutivo sia costituito da Piano di Recupero di
immobili esistenti e l’intervento preveda la complessiva ricostruzione, è consentito
il mantenimento dei preesistenti parametri: (V),(Rc),(Ut),(It),(Dc) e dell’altezza
(H) anche se non conformi a quelli
fissati dal Piano per la specifica area di intervento.
Dovranno
comunque essere rispettate le disposizioni di cui al successivo art. 18.
1. Le
destinazioni del P.R.G. che prevedono la edificabilità dei suoli conferiscono
la potestà edificatoria solo in quanto esistano o vengano realizzate le opere
di urbanizzazione primaria e, come previsto ai successivi commi, siano rese
disponibili le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria.
2. In
ogni caso di intervento di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e per ogni tipo
di destinazione d’uso, è sempre dovuta la cessione gratuita o l’assoggettamento
ad uso pubblico delle aree destinate alla viabilità, così come individuate dal
P.R.G, per le parti che competono i fronti dell’area di intervento.
3. In ogni caso di intervento di cui ai precedenti articoli 16 e 17, qualora vengano previste nuove superfici utili derivanti da interventi edilizi, o superfici con nuove destinazioni d’uso, è sempre dovuta la cessione gratuita o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree da destinarsi a standards, così come stabilita all’art.21 della L.R. 56/77, per le diverse destinazioni d’uso.
4. Per
il calcolo degli standards, nel caso di destinazioni d’uso abitative, si
utilizzerà l’indice volumetrico abitativo medio pari a 90 mc/abitante.
5. Solo
qualora le aree, calcolate come ai precedenti commi, risultino superiori a quelle
previste dal P.R.G. e/o proposte dal progetto edilizio all’interno dell’area di
intervento, l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione della parte
eccedente secondo criteri e parametri stabiliti da apposita deliberazione
consiliare.
6. Nei casi di Intervento Edilizio Unitario e di Strumento Urbanistico Esecutivo non è consentita la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio pubblico che dovrà comunque essere realizzato e ceduto gratuitamente al Comune o assoggettato ad uso pubblico.
Nel caso di Strumento Urbanistico Esecutivo costituito da Piano di Recupero di immobili esistenti e l’intervento NON preveda la complessiva ricostruzione, aumenti della superficie coperta (Sc) e del volume (V) esistenti né modifiche delle destinazioni d’uso esistenti, l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione delle aree da destinarsi a standards.
7. Nelle aree destinate agli usi produttivi da insediare, ove non diversamente previsto dalle tavole di Piano, gli standards di legge saranno interamente destinati a parcheggio pubblico.
8. Nei casi di Completamento (C), Ristrutturazione Urbanistica (RU), Nuovo Impianto (NI)
e di Strumenti Urbanistici Esecutivi di cui all’art. 32, comma 3, della L.R.
56/77 e con destinazione d’uso di cui ai precedenti Artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12
– 13, deve essere destinata a parcheggio
privato un’area pari ad 1 mq./10 mc. di costruzione, ai sensi dell’art. 41
sexies della L. 1150/42.
1. Il P.R.G. individua le aree boschive, a vocazione boschiva, di tutela dei corsi d’acqua, di particolare valore paesaggistico ambientale, di elevata propensione al dissesto, e le classifica come zone agricole di tipo “E2”.
2. Nelle zone di cui al precedente comma 1 non sono ammessi nuovi interventi edilizi oltre a quelli previsti ai commi 3, 6, 9 e 11 dell’art.13. Sono ammesse opere per la sistemazione idrogeologica, per la regimazione delle acque e la difesa spondale, per la accessibilità e la infrastrutturazione tecnologica del territorio.
CLASSE I
Interventi
ammissibili
Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988.
CLASSE IIa
Interventi
ammissibili
Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988.
CLASSE IIb
Interventi
ammissibili
Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988, con esclusione di:
a) Piani interrati abitabili il cui piano di calpestio risulta
posto a livello inferiore rispetto al piano di campagna naturale qualora ricadano in aree interessate da fenomeni idraulici di laminazione.
b) Locali interrati adibiti a centrali termiche o
centrali elettriche,
il cui piano di calpestio risulta posto a livello inferiore rispetto al piano di campagna naturale qualora ricadano in aree interessate da fenomeni idraulici di laminazione.
In merito al punto (b) per aree poste in classe IIb “interessate da fenomeni idraulici di laminazione” di cui alle Carte di Sintesi (Tav. 09-09a) si intendono quelle incluse nella classe Em di cui alle carte 05a/b/d/g.
CLASSE IIIa
Interventi
ammissibili
a) Interventi di superficie.
b)
Interventi
finalizzati alla mitigazione del rischio presente.
c) Interventi per la modifica dei suoli, che non comportino un aumento del rischio presente e una riduzione della capacità di invaso nei settori di fondovalle.
d) Interventi inerenti ad opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (art.31 L.R. 56/77).
e) La realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988. Gli stessi non potranno comunque essere realizzati all’interno delle aree Ee,Eb,Fa,Fq.
Per
gli edifici sparsi esistenti sono ammissibili:
a) interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni generali
previste dal D.M. 11.03.1988
b) interventi di cambio di destinazione d’uso che
non
implichino
un incremento del rischio esistente, nel rispetto delle prescrizioni generali
previste dal
D.M.11.03.1988.
Per
gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Ee
di cui alle Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i seguenti
interventi:
a) manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo
b) cambiamenti di destinazione d’uso che non
comportino aumento del carico
insediativo
Per gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Eb di cui alle
Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i
seguenti interventi:
a) manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo
b) ristrutturazione
edilizia senza aumenti di superficie e volume
c) ampliamento
per adeguamento igienico — funzionale
b) cambiamenti
di destinazione d’uso che non comportino aumento del carico insediativo
Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fa di cui alle
Tav. 02 e 09, sono possibili esclusivamente i
seguenti
Interventi:
a)
manutenzione
ordinaria
b)
interventi volti a
mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d’uso che comportino
aumento del carico insediativo.
Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fq di cui alle
Tav. 02 e 09, sono possibili
esclusivamente i seguenti
interventi:
a) manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo
b) ristrutturazione
edilizia senza aumenti di superficie e volume
c)
ampliamento per
adeguamento igienico — funzionale
d)
cambiamenti di
destinazione d’uso che non comportino
aumenti del carico insediativo
CLASSE IIIb
Sottoclasse IIIb2
a) In
condizioni attuali, ovverossia in assenza degli interventi di mitigazione del
rischio, valgono le norme di cui alla classe IIIa.
|
Aree poste in classe IIIb per motivi esclusivamente di carattere idraulico. (Aree comprese nelle fasce di esondazione dei corsi d’acqua principali e secondari di cui alle Tav. 05a/b/d/g - mappatura delle aree esondabili e/o soggette a fenomeni di possibile interazione con la rete idrografica minore). |
In aggiunta alle norme di classe
IIIa sono ammissibili
gli interventi di cui al
successivo punto 1.
1. Sono
consentite modificazioni ed ampliamenti, anche con aumenti di volume, purchè
realizzati a quote superiori rispetto alle altezze idriche delle acque di
possibile laminazione (quote a partire dal piano primo) e con la contemporanea
dismissione di eguale volume abitabile ai piani inferiori. E’ fatta salva
l’applicabilità della L.R. 6 Agosto 1998 n. 21.
b) A
seguito della realizzazione e del collaudo e/o verifica di funzionalità degli
interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni
alle possibilità edificatorie, nel rispetto delle norme urbanistiche di P.R.G.
Sottoclasse IIIb3
a) In
condizioni attuali, ovverossia in assenza degli interventi di mitigazione del
rischio, valgono le norme di cui alla classe IIIa.
|
Aree poste in classe IIIb per motivi esclusivamente di carattere idraulico. (Aree comprese nelle fasce di esondazione dei corsi d’acqua principali e secondari di cui alle Tav. 05a/b/d/g - mappatura delle aree esondabili e/o soggette a fenomeni di possibile interazione con la rete idrografica minore). |
In aggiunta alle norme di classe
IIIa sono ammissibili
gli interventi di cui al
successivo punto 1.
1. Sono
consentite modificazioni ed ampliamenti, anche con aumenti di volume, purchè
realizzati a quote superiori rispetto alle altezze idriche della acque di
possibile laminazione (quote a partire dal piano primo) e con la contemporanea
dismissione di eguale volume abitabile ai piani inferiori. E’ fatta salva
l’applicabilità della L.R. 6 Agosto 1998 n. 21.
b) A
seguito della realizzazione e del collaudo e/o verifica di funzionalità degli
interventi di sistemazione e di messa in sicurezza saranno possibili interventi
che comportino solo un modesto aumento del carico antropico. Saranno pertanto
da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
Sottoclasse IIIb4
Sia in condizioni attuali che a
seguito della realizzazione
e collaudo degli interventi di
messa in sicurezza,
valgono le norme di cui alla
classe IIIa.
Norme geologico tecniche complementari
Nota 1: Distanze di
rispetto da Fiumi, torrenti, e rii:
a) Fiume
Sesia, Torrenti Sessera e Strona.
Valgono
le distanze imposte come fasce di rispetto nella “Carta di Sintesi” - Tav. 09
inserite in classe III, riprese dalle
fasce fluviali di cui alle Tav.05a/b/d/g,relativamente al limite tra le aree Eb ed Em. Inoltre è sempre
in vigore una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di m. 15 dal
limite superiore di sponda.
b) Rio Plello - Rio Rozzo - Rio Vanzone - Rio Pra
Buseglio - Rio Besasca - Rio Dorava –
Rio Bornino –
Rio S. Quirico - Rio
Crabbia(Maddalena)- Rio Venenza
Per
i sopracitati corsi d’acqua, inseriti nell’elenco delle acque pubbliche di cui
al R.D. 523/1923, è prescritta una distanza di rispetto di m. 10 di
inedificabilità assoluta ai sensi del R.D.523/1904.
(c) Rete idrografica minore ed
artificiale
Per
tutti i corsi d’acqua minori non citati in precedenza, è prescritta la seguente
differenziazione:
-
corsi d’acqua
demaniali (doppia riga continua su cartografia catastale) è prescritta una
distanza di rispetto di m. 10 di inedificabilità assoluta
-
corsi d’acqua
privati (riga tratteggiata su cartografia catastale) è prescritta una distanza
di rispetto di m.5 di inedificabilità assoluta.
Nota 1 Bis
1.
Le fasce di rispetto
descritte si applicano anche ai tratti intubati.
2.
Sono vietate tutte
le intubazioni (creazioni di sezioni chiuse) sulla rete idrografica ad
accezione dei tratti necessari per gli accessi.
3.
Tutte le fasce di
rispetto citate sono da ritenersi ascritte alla classe III, anche qualora non
evidenziate in cartografia.
Nota 2: Distanze di rispetto da pozzi idropotabili
e
sorgenti
E’ prevista una fascia di rispetto
di raggio pari a 200 m.
dal punto di presa. Tale fascia è
indicata nella Tav. 09
“Carta di Sintesi” per quanto
concerne i pozzi idropotabili.
Per quanto inerente le sorgenti il
riferimento per
ubicazione è indicato nella Tav.
04 - “Carta geoidrologica”.
Nota 3- Aree R.M.E.
Norme transitorie sino ad
approvazione per le aree a
rischio molto elevato valevoli
sino alla realizzazione
degli interventi di messa in
sicurezza e di mitigazione
del rischio idraulico
a) Parte dell’area Loc. “Isola”
(rif. Tav. 09)
Zona I - Atlante dei rischi idraulici ed
idrogeologici - Allegato 4.1 interne all’area di centro edificato così come
definite daIl’art. 18 della L. 22.10.1971 n. 865
Aree in cui si applicano le norme del presente
P.R.G. adottato in ottemperanza al comma 5 dell’art 51 - Titolo IV - P.A.I.
b)
Aree Loc. Isola, Guardella e Torame
(rif. Tav. 09)
Zona I in cui si applicano le norme di
attuazione del P.A.I. Titolo IV - art. 51 - comma 3°
Per la delimitazione di queste
aree, in caso di differenze
cartografiche, vale sempre il
limite ufficiale presente nel
citato atlante dei rischi.
Indagini
preventive all’utilizzazione urbanistica
CLASSE I
Relazione geologico-tecnica,
comprendente l’indicazione
della profondità della falda
superficiale e le caratteristiche
delle fondazioni sulla base di
pozzetti esplorativi, con
eventuali approfondimenti
specifici a giudizio del tecnico
incaricato dell’indagine.
CLASSE IIa
Relazione geologico - tecnica ed idrogeologica
relativa
al singolo lotto o alla singola area omogenea,
con eventuali verifiche di stabilità in condizioni attuali e di progetto, se su
versante. In caso di ubicazione su fondovalle o in prossimità di corsi d’acqua
secondari, valutazione della compatibilità con il regime idraulico del corso
d’acqua.
Pozzetti
esplorativi spinti a quota tale da permettere il riconoscimento della tipologia
del substrato per adeguata profondità al di sotto del piano di fondazione e
delle
caratteristiche della circolazione in falda. Prelievo di campioni rimaneggiati e/o indisturbati, a giudizio del tecnico incaricato dell’indagine, con prove di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici di base. Dimensionamento e calcolo delle pendenze di canalette e dreni per lo smaltimento delle acque di ruscellamento per precipitazioni con “tempo di ritorno” di almeno 50 anni.
CLASSE IIb
Relazione geologico - tecnica ed idrogeologica
relativa al singolo lotto o alla singola area omogenea estesa ad un intorno
significativo, con verifiche di stabilità in condizioni attuali e di
progetto, se su versante. In caso di ubicazione su fondovalle o in prossimità
di corsi d’acqua secondari, relazione anche idrologica ed idraulica. Pozzetti
esplorativi e/o prove penetrometriche e/o perforazioni di sondaggio, spinti a
quota tale da permettere il riconoscimento della tipologia del substrato per
adeguata profondità al di sotto del piano di fondazione e delle caratteristiche
della circolazione in falda. Prelievo di campioni rimaneggiati e/o
indisturbati, a giudizio del tecnico incaricato dell’indagine,con prove di laboratorio per la determinazione dei parametri
geotecnici di base.
Dimensionamento e calcolo delle pendenze di
canalette e dreni per lo smaltimento delle acque di ruscellamento per precipitazioni con “tempo di ritorno” di almeno
100 anni.
CLASSE IIIa
Aree attualmente inidonee a nuovi insediamenti.
Qualsiasi intervento in questa classe, compresi
cambiamenti ambientali e di uso del suolo generalizzati e sostanziali, ancorché
non edificatori, presuppone studi idrologici, idrogeologici geotecnici ed
idraulici di base su larga scala.
CLASSE IIIb
Aree in cui sono possibili, allo stato attuale,
unicamente interventi di riassetto che non incrementino il carico antropico.
Nuove opere o costruzioni saranno ammesse solo a seguito di attuazione di
interventi di riassetto di carattere o controllo pubblico, che eliminino o
minimizzino il livello di pericolosità esistente (solo per aree nella
sottoclasse IIIb2).
NOTA: nel caso di costruzioni di modesto
rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che
ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può
essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa
responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la
valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle
soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione.
2. Nelle
aree comprese nel rispetto
cimiteriale sono ammessi gli interventi di cui all’art.338 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto 24 Luglio 1934, n.1265, e
successive modificazioni, nonchè le opere per l’accessibilità, la sosta e la
sistemazione a parco pubblico attrezzato.
In
tali aree potranno essere realizzate recinzioni con un distacco minimo dal muro perimetrale del cimitero
di mt.5.00.
Sono
ammesse, a titolo precario, le edicole per la vendita dei fiori e degli oggetti
di onoranza funebre.
3. Qualora
le aree di cui al comma 2 siano individuate nel P.R.G. con profondità inferiore
a mt. 150, il minore rispetto così delimitato è efficace in quanto sia
approvato ai sensi e con le procedure previste dalla legislazione vigente.
4. Le
aree individuate dal Piano come orti urbani sono destinate a
sistemazioni a giardino e a coltivazioni orticole. Tali aree non sono
edificabili e non concorrono al calcolo del rapporto di copertura (Rc), dell’indice di utilizzazione
fondiaria (Uf), dell’indice di
utilizzazione territoriale (Ut),
dell’indice di densità edilizia fondiaria (If)
e dell’indice di densità edilizia territoriale (It).
5. Le
aree individuate dal Piano come parchi privati sono destinate alla
conservazione e valorizzazione dell’impianto vegetale esistente. Modifiche
dell’impianto, abbattimenti e sostituzioni delle alberature sono soggette ad
autorizzazione comunale. Tali aree non sono edificabili e non concorrono al
calcolo del rapporto di copertura (Rc),
dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf),
dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut),
dell’indice di densità edilizia fondiaria (If)
e dell’indice di densità edilizia territoriale (It).
Gli
interventi nelle aree e negli edifici ricompresi nei parchi privati sono
soggetti al preventivo parere della Commissione Regionale Beni Culturali
Ambientali.
6. Le aree individuate dal Piano come area cortilizia
a verde privato, negli interventi di Completamento (C), Ristrutturazione Urbanistica (RU) e Nuovo Impianto (NI),
sono quella parte di superficie fondiaria (Sf)
che non deve essere destinata ad alcuna edificazione sia entro che fuori terra
e che deve essere sistemata a verde al fine di mantenere la permeabilità del
suolo. Essa non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria (Sf) nelle zone destinate agli usi
produttivi ed al 30% nelle zone destinate ad altri usi.
Negli
interventi di Risanamento Conservativo (RC2),
Ristrutturazione Edilizia (RE), di
costruzione di nuove autorimesse e quelli attuati mediante Piano di
Recupero - che comportino aumento
della superficie coperta (Sc)
esistente - essa non potrà essere inferiore al 10%.
In ogni caso, qualora prevista dalle tavole di Piano, tale area è vincolante sia come ubicazione che come dimensione, anche qualora sia superiore alla percentuale sopra fissata. Su tale area è comunque consentita la formazione della viabilità di accesso.
7. Gli
interventi di sistemazione del terreno, che ne modificano le quote, devono
essere motivati sia dal punto di vista tecnico che ambientale.
8. Sugli
elaborati di progetto dovrà essere chiaramente individuato un caposaldo
inamovibile che fungerà da quota (0.00) di riferimento.
9. All’interno della delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi consentiti dal Piano sono subordinati al rilascio della autorizzazione prevista dalla L.R. 45/89 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Nelle zone di rispetto dei punti di captazione di acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 11.5.1999 n° 152 come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n° 258 e s.m.i.
11. Lungo i tratti stradali individuati nel piano con apposita simbologia dovrà essere osservato il seguente rispetto di visuale panoramica:
a) nei
tratti con visuale verso valle i nuovi edifici e quelli esistenti interessati
da interventi di “RE1” - “RE2” - non potranno prevedere altezze
(misurate alla linea di colmo delle coperture) che superino le quote del piano
stradale fronteggiante;
b) nei
tratti con visuale verso monte gli interventi edilizi di nuova costruzione e di
ampliamento dovranno essere realizzati a distanza dalla strada - misurata in
proiezione orizzontale - non inferiore a mt. 50 ;
c) le
nuove recinzioni od i rifacimenti di quelle esistenti saranno realizzati in
modo da garantire la migliore apertura visiva.
12. Le nuove costruzioni con destinazione di cui alle
lettere: r),t2), dovranno osservare una distanza minima di rispetto dalla
perimetrazione delle zone destinate agli usi residenziali di mt.200 e una
distanza minima di rispetto dagli edifici residenziali isolati – di
proprietà di terzi –di mt.50.
13. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti dovranno osservare i rispetti dagli elettrodotti stabiliti dalla normativa di settore.
14. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle
esistenti dovranno osservare una distanza di rispetto di mt. 3.00 dall’asse
delle condotte idriche principali e dai collettori fognari principali
ove non corrano lungo o entro le sedi viarie esistenti e/o previste dal P.R.G.
1. Le
tavole di Piano delimitano e classificano come zone a parco naturale la parte
ricadente nel territorio comunale del “Parco naturale del Monte Fenera”
istituito con Legge Regionale 30 marzo 1987 n° 22.
2. In
tali zone si applicano le disposizioni stabilite dal “Piano d’Area del Parco
naturale del Monte Fenera” e dalle relative Norme di Attuazione, con la
precisazione che non saranno in ogni caso consentiti interventi di nuovo
impianto.
1.
Gli Strumenti
Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) in
vigore alla data di adozione delle presenti norme mantengono la loro piena
efficacia per tutto il periodo di validità, fatta eccezione per le destinazioni
d’uso del territorio definite nelle tavole di Piano eventualmente contrastanti
con quelle dello Strumento Urbanistico Esecutivo, che dovranno essere adeguate
alla nuova normativa.
2.
Scaduto il periodo
di efficacia della convenzione per l’attuazione di tali S.U.E., si applicano le seguenti disposizioni:
a)
le prescrizioni e i
parametri del S.U.E. possono essere
modificati in conformità al P.R.G. o in adeguamento a specifiche successive
varianti al P.R.G. stesso, che modifichino usi e/o parametri e/o prescrizioni
dell’area interessata dal S.U.E
stesso;
b)
qualora non siano
stati compiutamente assolti gli impegni assunti da parte della Ditta
Lottizzante l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi negli adempimenti, con
spese a carico della ditta stessa;
c)
qualora siano stati
compiutamente assolti gli impegni assunti, sono ammessi gli interventi di
modifica delle destinazioni d’uso compatibili con le classificazioni del P.R.G.
vigente, semprechè vengano reperiti gli eventuali standards aggiuntivi
richiesti dalle nuove destinazioni.
|
ALLEGATO
A |
|
Scheda “S1” - Scheda di
prescrizione specifica per l’area della “Porta
del Teatro” . (P.zza Moscatelli)
*****
|
Obiettivi dell’intervento |
: |
Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da
insediamenti impropri e dismessi. |
|
|
|
|
|
|
: |
Realizzazione di spazi pubblici. |
|
|
|
|
|
Modalità di intervento |
: |
Strumento Urbanistico Esecutivo. |
|
|
|
|
|
: |
Ristrutturazione Urbanistica. |
|
|
|
|
|
|
Tipi di intervento Edilizio |
: |
Tutti i tipi. |
|
|
|
|
|
Destinazione d’uso |
: |
Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere: |
|
|
|
a), b), e1),g),h). |
|
|
|
|
|
Parametri specifici |
: |
Volume massimo complessivo ammesso: mc. 15.000, di cui mc.2.000 massimi destinati alle
lettere: g),h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Numero piani fuori terra: massimo 4 . |
|
|
|
|
|
|
|
Non sono ammessi bassi fabbricati. |
|
Prescrizioni particolari |
: |
Le aree complessivamente necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per la destinazione
d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono: 1)
essere realizzate, cedute gratuitamente al Comune nella superficie prevista da destinarsi a parcheggio pubblico evidenziata sulle tavole di P.R.G.; 2)
essere monetizzate
nella superficie |
|
|
|
|
|
|
|
La realizzazione del parcheggio pubblico nell’area evidenziata sulle
tavole di P.R.G., il suo positivo collaudo da parte degli organi comunali,
nonché la sua cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla sottoscrizione della
relativa convenzione. |
|
|
|
La realizzazione di tale parcheggio non costituirà alcun titolo di
scomputo dagli oneri accessori |
|
|
|
|
|
|
|
Al di sopra di tale area a parcheggio, l’Amministrazione Comunale potrà prevedere la realizzazione di
attrezzature pubbliche di interesse comune sulla base di progetto specifico
predisposto dall’Amministrazione Comunale stessa. |
|
|
|
|
|
|
|
Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per
la destinazione d’uso di cui alle lettere: g),h), dell’articolo 7 delle Norme di Attuazione devono essere
totalmente reperite ed attrezzate sull’area d’intervento al netto della
superficie prevista da destinarsi a parcheggio pubblico evidenziata sulle
tavole di P.R.G. |
ALLEGATO
A |
|
Scheda “S2” - Scheda di
prescrizione specifica per il Piano di Recupero dell’area “Il Borghetto” .
*****
|
Obiettivi dell’intervento |
: |
Recupero e riqualificazione di una parte del Centro Storico in avanzata
fase di obsolescenza fisica e funzionale. |
|
|
|
|
|
|
: |
Realizzazione di spazi pubblici nel Centro Storico. |
|
|
|
|
|
Modalità di intervento |
: |
Piano di Recupero di cui all’art.41 bis della L.R. 56/77. |
|
|
|
|
|
: |
Come prescritti dalle tavole di Piano. |
|
|
|
|
|
|
: |
La superficie utile lorda (Sul)
esistente può essere aumentata “una
tantum” del 20% (ventipercento) per gli usi di cui all’art. 10 delle Norme di
Attuazione. |
|
|
|
|
|
|
: |
Gli edifici per i quali il Piano prescrive interventi di recupero
dovranno costituire gli elementi di
riferimento per la ricostituzione
della organizzazione tipologico-urbanistica del tessuto storico. |
|
|
|
|
|
|
|
Gli standards risultanti dai calcoli di norma non potranno essere
monetizzati. In aggiunta ai parcheggi pubblici e privati di norma, dovranno essere
realizzati ulteriori parcheggi privati per un numero di posti macchina non inferiore a 40. |
|
ALLEGATO
A |
|
Scheda “S3” - Scheda di
prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Viale Rimembranze”.
*****
|
Obiettivi dell’intervento |
: |
Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da
insediamenti impropri. |
|
|
|
|
|
|
: |
Realizzazione di spazi pubblici. |
|
|
|
|
|
Modalità di intervento |
: |
Strumento Urbanistico Esecutivo. |
|
|
|
|
|
: |
Ristrutturazione Urbanistica. |
|
|
|
|
|
|
Tipi di intervento Edilizio |
: |
Tutti i tipi. |
|
|
|
|
|
Destinazione d’uso |
: |
Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere: |
|
|
|
a), b), e1),g),h). |
|
|
|
|
|
Parametri specifici |
: |
Volume massimo complessivo ammesso: mc. 16.000, di cui mc.4.000 massimi destinati alle
lettere: g),h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Numero piani fuori terra: massimo 4 . |
|
|
|
|
|
|
|
Non sono ammessi bassi fabbricati. |
Prescrizioni particolari
: Le aree complessivamente necessarie
al soddisfacimento degli standards urbanistici
per la destinazione d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di
Attuazione devono :
1)essere realizzate e cedute
gratuitamente al Comune nella misura delle superfici destinate a parcheggio e
verde pubblico nelle tavole di P.R.G.;
2)essere monetizzate nella superficie
eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.
La realizzazione del parcheggio pubblico e del
verde pubblico nelle aree evidenziate sulle tavole di P.R.G., il loro positivo collaudo da parte degli organi comunali, nonchè
la loro cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla
sottoscrizione della relativa convenzione .
La realizzazione di tale parcheggio e verde
pubblico non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri concessori.
Le aree necessarie al soddisfacimento degli
standards urbanistici per le destinazioni d’uso di cui alle lettere:
g), h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione
devono essere totalmente reperite ed attrezzate sull’area d’intervento al netto
delle superfici previste da destinarsi a parcheggio e verde pubblico evidenziate
sulle tavole di P.R.G.
|
ALLEGATO
A |
|
Scheda “S4” - Scheda di
prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Via San Bernardo in Verzura”.
*****
|
Obiettivi dell’intervento |
: |
Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da
insediamenti impropri. |
|
|
|
|
|
|
: |
Realizzazione di spazi pubblici. |
|
|
|
|
|
Modalità di intervento |
: |
Strumento Urbanistico Esecutivo. |
|
|
|
|
|
: |
Ristrutturazione Urbanistica. |
|
|
|
|
|
|
Tipi di intervento Edilizio |
: |
Tutti i tipi. |
|
|
|
|
|
Destinazione d’uso |
: |
Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere: |
|
|
|
a), b), e1),g),h),m). |
|
|
|
|
|
Parametri specifici |
: |
Volume massimo complessivo ammesso: mc. 14.000, di cui mc.4.000 massimi destinati alle
lettere: g),h),m) dell’art. 7 delle Norme di Attuazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Numero piani fuori terra: massimo 4 . |
|
|
|
|
|
|
|
Non sono ammessi bassi fabbricati. |
Prescrizioni particolari
: Le aree complessivamente necessarie
al soddisfacimento degli standards urbanistici
per la destinazione d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di
Attuazione devono :
1)essere realizzate, cedute gratuitamente
al Comune nella misura delle superfici destinate a parcheggio e verde pubblico nelle tavole di P.R.G.;
2)essere monetizzate per la superficie
eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.
La realizzazione del parcheggio pubblico e del
verde pubblico nelle aree evidenziate sulle tavole di P.R.G., il loro positivo collaudo da parte degli organi comunali, nonché
la loro cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla
sottoscrizione della relativa convenzione .
La realizzazione di tale parcheggio e verde
pubblico non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri concessori.
Le aree necessarie al soddisfacimento degli
standards urbanistici per le destinazioni d’uso di cui alle lettere g),h),m),
dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono essere totalmente reperite ed attrezzate
sull’area d’intervento al netto delle superfici previste da destinarsi a
parcheggio e verde pubblico evidenziate sulle tavole di P.R.G.
|
ALLEGATO
A |
|
Scheda “S5” - Scheda di
prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Viale Varallo” ad uso alberghiero.
*****
|
Obiettivi dell’intervento |
: |
Riqualificazione, sviluppo e diversificazione dell’offerta ricettiva
del complesso alberghiero “Capitol”. |
|
|
|
|
|
Modalità di intervento |
: |
Strumento Urbanistico Esecutivo. |
|
|
|
|
|
: |
Ristrutturazione Urbanistica. |
|
|
|
|
|
|
Tipi di intervento Edilizio |
: |
Tutti i tipi. |
|
|
|
|
|
Destinazione d’uso |
: |
Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere: |
|
|
|
e1), l), m). |
|
|
|
|
|
Parametri specifici |
: |
(It) Indice di densità edilizia territoriale = 1,75 mc/mq, di cui 0,1
massimi destinati alla lettera e1) dell’art. 7 delle Norme di Attuazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Numero piani fuori terra: massimo: 3 per i nuovi interventi
: 6 per l’ampliamento
dell’esistente |
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|
|
|
Prescrizioni particolari
: Le aree complessivamente necessarie
al soddisfacimento degli standards urbanistici devono :
1)essere realizzate e asservite ad
uso pubblico nella misura delle superfici destinate a parcheggio nelle tavole di P.R.G.;
2)essere monetizzate nella superficie
eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.
La realizzazione di tale parcheggio non costituirà
alcun titolo di scomputo dagli oneri
concessori.
Nella parte dell’area ad Est della ferrovia le
superfici a parcheggio pubblico e privato, così come quelle cortilizie, devono
essere pavimentate con materiali semipermeabili.
L’area cortilizia a verde privato, che non potrà
essere inferiore al 30% della Superficie fondiaria (Sf), dovrà essere adeguatamente sistemata con alberature di alto
fusto e con arbusti autoctoni.
|
ALLEGATO
B |
|
Elenco delle attività di artigianato di servizio e delle attività
artigianali compatibili con l’uso residenziale e commerciale del territorio:
- Riparazioni
di apparecchi e materiali di riscaldamento e condizionamento, di impianti
idraulici, di distribuzione di gas e di impianti frigoriferi; riparazione e
manutenzione di ascensori e montacarichi.
- Riparazione
di macchine per ufficio, di sistema per l’elaborazione dei dati, di
registratori di cassa e simili.
- Riparazione
di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazione), di
apparecchi e componenti elettronici, di impianti elettrici, radiofonici, televisivi,
di diffusione e di amplificazione sonora.
- Riparazioni
di strumenti scientifici e di precisione, di strumenti ottici e
fotocinematografici.
- Produzione
di pane, di pasticceria, dolciumi e gelati.
- Preparazione
del caffè, di succedanei del caffè e del thè.
- Produzione
di calze per uomo, donna e ragazzo.
- Confezione
di tessuti a maglia e di altri articoli di maglieria.
- Confezione
di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili, di ricami,
di tulli, pizzi e merletti.
- Confezione
di pelletteria, articoli da viaggio e di articoli tecnici in cuoio.
- Produzione
a mano e su misura di calzature.
- Confezione
su misura di vestiario e biancheria, modisterie.
- Confezioni
di pellicce.
- Laboratori
di falegnameria.
- Stampa
e industrie affini limitatamente a tipografie, legatorie e rilegatorie.
- Lavorazione
artistica del marmo e delle altre pietre e affini.
- Lavorazione
di pietre dure e preziose.
- Costruzione
di strumenti musicali e relativi accessori.
- Studi
e laboratori fotografici e cinematografici.
- Costruzioni
di giochi, giocattoli e articoli sportivi.
- Attività
di finiture dell’edilizia.
- Magazzini
per il ricovero di attrezzature di imprese edili.
- Riparazioni
di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie), di motoveicoli e
biciclette.
- Riparazioni
di calzature e articoli di cuoio.
- Riparazione
di orologi e gioiellerie.
- Servizi
di lavanderia, tintoria e affini.
- Servizi
per l’igiene e l’estetica della persona.
-
Altri servizi alla
persona.
-
Altre attività
affini non elencate.