TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 - APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)


ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

 

TITOLO II- PARAMETRI DI INTERVENTO                  

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI  

ART. 4 - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI  

 

TITOLO III - TIPI DI INTERVENTO                  

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI TIPI             

ART. 6 - APPLICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

TITOLO IV - USI E ZONE DEL TERRITORIO                  

ART. 7 - DESTINAZIONE D’USO                

ART. 8 - USI PUBBLICI         

ART. 9 - USI DI INTERESSE PUBBLICO       

ART. 10 - USI RESIDENZIALI

ART. 11 - USI PRODUTTIVI   

ART. 12 - USI COMMERCIALI

ART. 13 - USI AGRICOLI        

ART. 14 - APPLICAZIONE DEGLI USI         

 

 

TITOLO V - MODALITA’ DI INTERVENTO                  

ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE       

ART. 16 - INTERVENTO DIRETTO          

ART. 17 - STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (S.U.E.)               

ART. 18 - URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO   

 

TITOLO VI - TUTELA DEL TERRITORIO                  

ART. 19 - NATURA ED EFFETTI DELLA TUTELA             

ART. 20 - VINCOLI E RISPETTI          

ART. 21 – PARCO NATURALE      

 

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - INTERVENTI IN CORSO             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 - APPLICAZIONE E VALIDITA’ DEL PIANO REGOLATORE 

   GENERALE   (P.R.G.)

 

1.     Il Piano Regolatore Generale si applica all’intero territorio comunale. Per quanto non disciplinato dal Piano si dovrà fare riferimento a quanto definito dal Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

2.     Il P.R.G., ai sensi dell’art.17 della L.R. 56/77, è sottoposto a revisione generale ogni 10 anni dalla data della sua entrata in vigore ovvero a varianti parziali che, nel frattempo, per motivate ragioni l’Amministrazione Comunale consideri necessarie o, comunque, per l’adeguamento conseguente l’approvazione di disposizioni o Piani sovraordinati.

 

3.     Il P.R.G. mantiene la sua efficacia fino all’approvazione delle successive revisioni e varianti.

 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO

 

 

1.     Il Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti elaborati:

 

 

-1A

                                Relazione illustrativa

-1B

Analisi demografiche e socioeconomiche

-1C 1

Vincoli sovraordinati (relazione)

-1C 2

(1-3) Vincoli sovraordinati (planimetrie)

1:

5.000

 

 

-2A 1

Elaborati geologico-tecnici:

 

· Elab. RGG

Relazione geologica generale

 

· ----------->

Schede C.S.I. – Piemonte.

 

 

 

Allegato 1 alla Relazione

 

 

 

 

geologica generale (Elab. RGG)

 

 

     

· Tav.  01

Carta Geologica Strutturale

1:

10.000

 

· Tav.  02

Carta Geomorfologica

1:

10.000

 

· Tav.  03

Carta dell’Acclività

1:

10.000

 

· Tav.  04

Carta Geoidrologica

1:

10.000

 

· Tav.  04a

Carta dei bacini idrologici

1:

25.000

 

 

Sezione litologica e

 

 

 

 

idrogeologica

1:25.000/1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

del fiume Sesia ed affluenti

 

 

 

principali

 

 

  Tav.  05a

Mappatura delle aree esondabili

 

 

 

Fiume Sesia e rio Plello

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

del fiume Sesia ed affluenti

 

 

 

principali

 

 

  Tav.  05b

Mappatura delle aree esondabili

 

 

 

Fiume Sesia e rio Plello

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05c

Corografia

 

 

 

 

Aste dei corsi d’acqua

 

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona

1:

75.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05d

Planimetria fasce di esondazione

 

 

 

Torrente Sessera

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05e

Sezioni Idrauliche

 

 

 

 

Torrente Sessera

1: 500/ 1:

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05f

Ubicazione opere idrauliche

 

 

 

Torrente Sessera

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05g

Planimetria fasce di esondazione

 

 

 

Torrente Strona

 

 

 

 

Situazione attuale.

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05i

Sezioni Idrauliche

 

 

 

 

Torrente Strona

1: 500/ 1:

1.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

 

 

Analisi integrative sulla

 

 

 

 

dinamica torrentizia.

 

 

 

  Tav.  05l

Ubicazione opere idrauliche

 

 

 

Torrente Strona

1:

5.000

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

del fiume Sesia ed affluenti

 

 

 

principali

 

 

  Elab. 05m1

Relazione idraulica e

 

 

 

Allegati A e B

 

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico

 

 

 

del fiume Sesia ed affluenti

 

 

 

principali

 

 

  Elab. 05m1

Allegato C alla relazione idraulica

 

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico.

 

 

 

Analisi integrative della dinamica

 

 

 

torrentizia.

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

  Elab. 05m2

Relazione idraulica

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· ----------->

Studio idrologico ed idraulico.

 

 

 

Analisi integrative della dinamica

 

 

 

torrentizia.

 

 

 

Torrenti Sessera e Strona.

 

 

  Elab. 05n

Relazione idraulica

 

 

 

Torrente Sessera e Strona

 

 

 

 

Difese spondali.

 

 

 

· Tav.  06

Carta Litotecnica

1:

25.000

 

· Tav.  07

Carta delle opere di difesa

 

 

 

 

Idraulica

1:

10.000

 

· Tav.  08

Carta del reticolo idrografico

 

 

 

 

- rete idrografica principale,

 

 

 

 

  secondaria, minore ed

 

 

 

 

  artificiale.

1:

10.000

 

· Tav.  09

Carta di Sintesi della pericolosità

 

 

 

 geomorfologica e dell’idoneità

 

 

 

all’utilizzazione urbanistica.

 

 

 

 

Base C.T.R.

1:

10.000

 

· Tav.  09a

Carta di Sintesi della pericolosità

 

 

 

 geomorfologica e dell’idoneità

 

 

 

all’utilizzazione urbanistica.

 

 

 

 

Base Catastale

1:

10.000

 

· Elab. RGT

Relazione geologico-tecnica

 

 

· Elab. NTAG

Norme di attuazione geologico

 

 

 

tecniche

 

-2A2

(1-2) Uso del territorio e caratteri paesaggistico

 

 

        ambientali

1:

10.000

-2A3

(1-6) Uso urbano del suolo

1:

5.000

-2A4

(1-13) Uso e condizione degli edifici

1:

2.000

-2A5

(1-6) Altezze degli edifici

1:

5.000

-2A6

(1-2) Densità edilizie

1:

10.000

-2A7

(1-6) Proprietà e servizi pubblici

1:

5.000

-2A8

(1-6) Stato di attuazione del P.R.G. vigente

1:

5.000

-2A9

(1-2)  Distribuzione della popolazione al 1991

1:

10.000

-3A

        Inquadramento territoriale

1:

25.000

-3B

(1-3) Progetto del territorio extraurbano

1:

10.000

-3C

(1-13)Progetto del territorio urbano

1:

2.000

-3D

(1-7) Beni storico-ambientali:

 

 

 

        Tipi di intervento

1:

1.000

-3E

        Addensamenti e localizzazioni

 

 

 

        commerciali (L.R. 28/99)

1:

5.000

-4

       Norme di attuazione

 

 

 

         

 

 

 

2.     Gli elaborati di Piano hanno funzione descrittiva e normativa e costituiscono riferimento per l’attuazione e la gestione programmata degli interventi sul territorio comunale.

 

3.     Gli elaborati di cui alle sigle 3B, 3C, 3D ed alle sigle 4, hanno valore giuridico fondamentale e costituiscono unico riferimento probante in caso di controversia. Essi definiscono e normano i parametri, i tipi, gli usi e le modalità di intervento in ogni area del territorio comunale.

 

4      Gli interventi previsti dal P.R.G. nel territorio comunale sono attuati nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite dagli “Elaborati geologico-tecnici” che sono allegati al P.R.G. e del quale fanno parte integrante.

 

 

5.     In caso di contrasto tra elaborati a scala diversa, prevale l’elaborato a scala maggiore; in caso di contrasto tra previsioni cartografiche e prescrizioni normative, prevalgono queste ultime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II- PARAMETRI DI INTERVENTO

 

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED             

              URBANISTICI

 

1.     Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale è regolata dai seguenti parametri:

 

1.1      Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

Vale quanto definito dall’art. 13 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

       

1.2 Altezza della costruzione (H)

Vale quanto definito dall’art. 14 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

Ove prescritta l’altezza massima ammessa della costruzione è espressa dalle tavole di Piano per ogni area d’intervento.

Per gli usi residenziali l’altezza massima ammessa della costruzione è espressa sottoforma di numero dei piani abitabili e corrisponde al valore metrico risultante dal seguente calcolo:

H = (n° piani x mt. 3.50).

Per i “bassi fabbricati” l’altezza massima ammessa è la seguente:

a)        mt. 2.70 all’estradosso per coperture piane;

b)        mt. 3.50 all’estradosso del colmo per coperture inclinate.

        Ove l’altezza della costruzione preesistente abbia valori superiori a quelli espressi dalle tavole di Piano, essa potrà essere mantenuta in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

 

1.3 Numero dei piani della costruzione (Np)

Vale quanto definito dall’art. 15 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

Ove prescritti il numero dei piani della costruzione sono espressi dalle tavole di Piano per ogni area d’intervento.

        Ove il numero dei piani della costruzione preesistente abbia valori superiori a quelli espressi dalle tavole di Piano, essi potranno essere mantenuti in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

1.4 Distanza tra le costruzioni (D)

        Vale quanto definito dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

        La minima distanza tra le costruzioni è pari alla semisomma delle altezze ammesse dal P.R.G. per i due edifici, con un minimo di mt. 10.00.

        Il distacco non si applica verso i “bassi fabbricati” esistenti e per interventi che rientrino nei seguenti casi:

a) se preesistano pareti cieche a confine: in tal caso lo sviluppo della nuova costruzione in aderenza deve essere contenuto entro la sagoma della parete dell’edificio preesistente;

b) se si tratta di fabbricati totalmente interrati (verso il fronte strada dovranno comunque essere rispettati i distacchi previsti per le recinzioni e/o siepi);

c) se l’intervento viene proposto mediante la presentazione di progetto edilizio unitario esteso a due o più lotti contigui, a condizione che siano coordinate le altezze dei fronti delle costruzioni (Hf) e le finiture esterne dell’edificio.

        Nel caso di “bassi fabbricati” di nuova edificazione, il distacco dall’edificio esistente dovrà essere di almeno  mt. 5.00 oppure nullo.

 

Qualora sui lotti confinanti esistano edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del presente P.R.G., il distacco tra gli edifici non potrà essere inferiore all’altezza (H) del costruendo edificio , con un minimo di mt. 10.00.

        Distacchi inferiori – rispettando comunque i limiti di legge – possono essere ammessi tra edifici ricadenti all’interno della perimetrazione di aree oggetto di interventi attuati mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi.

        E’ fatto salvo il mantenimento del preesistente (D) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero che non preveda la complessiva ricostruzione.

            Nelle zone “A” si applicano i distacchi previsti dal codice civile.

 

1.5 Distanza della costruzione dal confine (Dc)

        Vale quanto definito dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

La distanza fuori terra che deve essere mantenuta dal confine di proprietà non può essere inferiore alla metà dell’altezza della costruzione (H), con un minimo di mt. 5.00.

        La distanza minima dai confini di proprietà può essere ridotta a mt. 0.00:

a) se preesistano pareti cieche a confine: in tal caso lo sviluppo della nuova costruzione in aderenza deve essere contenuto entro la sagoma della parete dell’edificio preesistente;

b) se si tratta di fabbricati totalmente interrati (verso il fronte strada dovranno comunque essere rispettati i distacchi previsti per le recinzioni e/o siepi);

c) se tra i proprietari confinanti è intercorso un accordo  disciplinato da atto notarile registrato e trascritto, fermo restando il rispetto del distacco tra i fabbricati;

d) se l’intervento viene proposto mediante la presentazione di progetto edilizio unitario esteso a due o più lotti contigui, a condizione che siano coordinate le altezze dei fronti delle costruzioni (Hf) e le finiture esterne dell’edificio.

 

 

 

Le linee di perimetrazione di aree per servizi pubblici individuate dal P.R.G., esclusa la viabilità stradale, sono equiparate a linee di confine.

        Nel  caso  di  costruzione  di “bassi fabbricati” il distacco dai confini dovrà essere di almeno mt. 5.00 oppure nullo; in caso di distacco nullo, fatto salvo quanto ammesso al precedente capoverso lettera a), l’altezza massima sul confine non potrà superare mt. 2.70 all’estradosso della copertura piana; nel caso di falda inclinata verso il confine questa dovrà risultare totalmente spiovente e - al bordo superiore della linea di gronda - non superare l’altezza di mt. 2.70.

        Distanze minori – rispettando comunque i limiti di legge – posso essere ammesse verso confini di lotti ricadenti all’interno della perimetrazione di aree oggetto di interventi attuati mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi.

        E’ fatto salvo il mantenimento della preesistente (Dc) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero.

Nelle zone “A” si applicano le distanze previste dal Codice Civile.

 

1.6 Distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

Vale quanto definito dall’art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

a1) All’interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. per gli interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione, completamento e nuova edificazione - fatti salvi specifici allineamenti riportati sulle tavole di Piano - si dovrà rispettare una distanza dal ciglio stradale esistente e/o previsto dalle tavole di P.R.G. - misurata in proiezione orizzontale - non inferiore alla metà dell’altezza della nuova costruzione (H) con un minimo di mt. 6.00.

 

 

 

        Distanze inferiori possono essere ammesse, sentita la Commissione Edilizia per particolari situazioni di impedimento derivanti dalla pendenza o dalle preesistenze, in caso di “ampliamento” di edifici esistenti ricadenti in tutto o in parte nelle aree di rispetto stradale, sempre che comunque venga fatto salvo il distacco dal ciglio stradale già preesistente.

        Nelle zone “C” sono salvi in ogni caso i disposti di cui all’art.9 del D.M. 2.4.1968, n.1444 qualora la larghezza stradale comporti obbligo di maggior distanza.

        E’ fatto salvo il mantenimento della preesistente (Ds) in caso di intervento attuato mediante Piano di Recupero che non preveda la complessiva ricostruzione.

        Distanze diverse possono essere consentite o prescritte, sempre in caso di Piano di Recupero, per il rispetto di allineamenti prevalenti preesistenti o per una migliore organizzazione della viabilità e degli spazi pubblici.

 

a2) All’esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. per gli interventi edificatori andranno osservati - fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13, punto 9 - gli allineamenti riportati sulle tavole di piano e/o comunque le distanze fissate dal Codice della Strada .

 

b1) All’interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. le recinzioni, paletti, vasi, pietre, delimitazioni di aiuole e/o il filo esterno delle siepi dovranno rispettare gli allineamenti stradali riportati sulle tavole di Piano e, comunque, una distanza minima dalla mezzeria stradale, esistente e/o prevista dalle tavole di P.R.G., non inferiore a mt. 5.00.

        La visibilità della circolazione deve essere comunque garantita.

Nel solo caso di recinzioni e/o siepi lungo percorsi pedonali, mulattiere e piste ciclabili, dovrà essere rispettato un distacco minimo dalla mezzeria di mt. 1.50, garantendo comunque, in caso di preesistenze antistanti, una larghezza minima di mt. 3.00.

        Distanze inferiori potranno essere autorizzate, su parere della Commissione Edilizia, per particolari situazioni di accessibilità, storico-ambientali e geomorfologiche.

 

 

 

 

b2) All’esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. le recinzioni, paletti, vasi, pietre, delimitazioni di aiuole e/o il filo esterno delle siepi dovranno rispettare una distanza minima dal ciglio stradale, esistente e/o previsto dal P.R.G., di mt. 3.00.

La visibilità della circolazione deve essere comunque garantita.

        Nel solo caso di recinzioni e/o siepi lungo percorsi pedonali, mulattiere e piste ciclabili, dovrà essere rispettato un distacco minimo dalla mezzeria di mt. 2.00, garantendo comunque, in caso di preesistenze antistanti, una larghezza minima di mt. 4.00.

 

b3)   Tutte le recinzioni e le relative siepi non rispondenti alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere: b1) - b2), non potranno più essere riattate, dopo l’adozione delle presenti norme, e dovranno essere progressivamente  trasformate in coerenza ad esse.

 

b4)   Per i cancelli dei passi carrabili lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali – sentita la Commissione Edilizia – potranno essere prescritti arretramenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale in considerazione del traffico e/o l’uso degli edifici di pertinenza.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Superficie coperta della costruzione (Sc)

Vale quanto definito dall’art. 17 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

1.8 Superficie utile lorda (Sul)

Vale quanto definito dall’art. 18 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

1.9 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

Vale quanto definito dall’art. 19 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

1.10 Volume della costruzione (V)

Vale quanto definito dall’art. 20 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Superficie fondiaria (Sf)

Vale quanto definito dall’art. 21 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

        Sono in ogni caso escluse le aree, riportate dalle tavole di Piano, destinate a orti urbani ed a parchi privati.

 

1.12 Superficie territoriale (St)

Vale quanto definito dall’art. 22 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

        Sono in ogni caso escluse le aree, riportate dalle tavole di Piano, destinate a orti urbani ed a parchi privati.

 

1.13 Rapporto di copertura (Rc)

Vale quanto definito dall’art. 23 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

        Ove già preesista con valore superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

        Vale quanto definito dall’art. 24 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

        Ove già preesista con valore superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

1.15   Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Vale quanto definito dall’art. 25 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

Ove già preesista con valore superiore a quello ammesso dalle tavole di Piano, esso potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

1.16   Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Vale quanto definito dall’art. 26 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

Ove non espresso dalle tavole di Piano e ove già preesista con valori superiori a quelli espressi, esso potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

 

 

 

 

1.17   Indice di densità edilizia territoriale (It)

Vale quanto definito dall’art. 27 del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgosesia con deliberazione n. 47 del 28.12.2001 in conformità allo schema del “Regolamento Edilizio Tipo” della Regione Piemonte. Eventuali successive modifiche ed integrazioni disposte dalla legislazione nazionale e/o  regionale si intendono recepite automaticamente.

 

Ove non espresso dalle tavole di Piano e ove già preesista con valori superiori a quelli espressi, esso potrà essere mantenuto anche in sede di attuazione degli interventi consentiti dal Piano stesso.

 

 


 

ART. 4 - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED

              URBANISTICI

 

 

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali relative ai vari parametri ed indici edilizi ed urbanistici, le tavole di P.R.G. definiscono e descrivono determinati valori specifici per le singole aree di intervento, riferiti alle diverse destinazioni d’uso, alle diverse modalità di intervento ed alle apposite delimitazioni di ambito di applicazione.

 

 

 

2.     I parametri sono operanti dalla data di adozione delle presenti norme. Le modifiche di proprietà od altre variazioni patrimoniali intervenute successivamente a tale data non influiscono sui parametri stessi, che pertanto sono definiti tenendo conto a tutti gli effetti delle situazioni esistenti alla data di adozione delle presenti norme.


 

TITOLO III - TIPI DI INTERVENTO

 

ART. 5 - DEFINIZIONE DEI TIPI

 

1.     Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale si attuano attraverso i seguenti tipi di intervento:

 

        - Manutenzione Ordinaria (MO);

 

        - Manutenzione Straordinaria (MS);

 

        - Restauro (RC1) e Risanamento Conservativo (RC2);

 

        - Ristrutturazione Edilizia (RE);

 

        - Recupero Sottotetti (RS);

 

        - Mutamento della Destinazione d’Uso (MDU);

 

        - Demolizione (D);

 

        - Completamento (C);

 

        - Ristrutturazione Urbanistica (RU);

 

        - Nuovo Impianto (NI);

 

 

2.     Per quanto riguarda gli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (RC1) e Risanamento Conservativo (RC2) vale quanto contenuto nella circolare n. 5/SG/URB del 27 Aprile 1984 della Regione Piemonte e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori disposizioni che seguono.

 

2.1    Negli interventi di Restauro (RC1) e di Risanamento Conservativo (RC2) sono ammesse aggregazioni e suddivisioni di unità immobiliari purchè non alterino:

        -  gli ambienti e gli elementi architettonici di pregio;

-    l’impianto distributivo dell’edificio con particolare

riguardo per le parti comuni.

 

2.2      Negli interventi di Risanamento Conservativo (RC2) sono ammesse:

 

-    addizioni esterne di nuovi elementi distributivi (scale, ascensori);

-    integrazioni edilizie, ricadenti entro la sagoma dell’edificio per la realizzazione di impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici, di parti strettamente necessarie al miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità e, nel caso di edifici industriali, di igiene del lavoro. Dette integrazioni sono da ricavarsi utilizzando porticati e logge aperte ed i sottotetti, qualora abitabili, senza modifiche alla quota di gronda e di colmo delle coperture.

 

Tali interventi non devono deturpare l’assetto formale e tipologico dell’edificio, ma valorizzare ogni elemento architettonico e stilistico e confermare la lettura complessiva dei caratteri originari.

L’intervento, in questi casi, è di carattere oneroso.

 

2.3 Quando gli interventi di Restauro (RC1) e di Risanamento Conservativo (RC2) comportano anche il mutamento della destinazione d’uso, la domanda deve indicare sia la destinazione in atto che quella prevista. Verranno applicati i disposti di cui al successivo comma 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) sono articolati in:

 

3.1 Ristrutturazione Edilizia parziale (RE1), che prevede le trasformazioni interne ed esterne necessarie a soddisfare ogni esigenza igienica e funzionale ed il recupero degli elementi esterni dell’edificio attraverso la valorizzazione dei loro caratteri architettonici e stilistici o la loro ricostituzione in riferimento a quelli del tessuto storico urbano o agricolo in cui sono inseriti.

        Prevede altresì per il miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità e - per la sola destinazione residenziale - l’ampliamento “una tantum”, riferito all’intero edificio, che potrà essere ottenuto:

a) mediante la chiusura di porticati e/o logge aperte;

b) mediante l’utilizzo di eventuali ex-rustici (stalle, fienili, legnaie, ecc.) aderenti all’edificio principale oggetto di ristrutturazione;

c) mediante il recupero del sottotetto degli edifici  anche con modifica alle quote di gronda e/o di colmo, contenute nella misura di mt. 1.00 e in una altezza massima degli edifici di mt. 10.00 in gronda;

d) mediante addizioni orizzontali esterne alla sagoma degli edifici che dovranno essere contenute nel limite di mq. 70 di (Sul) e comunque di mc. 210 di volume (V).

     Tali addizioni potranno essere consentite soltanto qualora gli eventuali interventi di cui alle precedenti lettere:  a),b),c), non risultino sufficienti a garantire una adeguata funzionalità e fruibilità del fabbricato principale.

In ogni caso, per quanto concerne la distanza tra le costruzioni (D), la distanza della costruzione dal confine (Dc) e la distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds), dovranno essere rispettati i parametri di cui all’art .3, commi 1.4 - 1.5 - 1.6.

Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d’uso, modificazioni dell’assetto distributivo, eventuali riallineamenti dei solai, nonchè l’aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari .

Gli interventi che comportano aumento di unità immobiliari sono soggetti a permesso oneroso.

La ristrutturazione edilizia dovrà essere motivata dal punto di vista tecnico e correttamente inserita nel contesto ambientale e, nell’ambito delle zone “A”, dovrà avvenire nel rispetto del Codice Civile .

Le opere di trasformazione potranno essere realizzate soltanto qualora garantiscano la conservazione e la valorizzazione di ogni carattere architettonico e stilistico dell’edificio e ne evidenzino la riconoscibilità storica e tipologica.

 

3.2      Ristrutturazione edilizia totale (RE2), che prevede la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Nelle zone “A” l’intervento di ristrutturazione edilizia totale (RE2) è consentito ove prescritto dal Piano e unicamente in sede di Piano di Recupero di cui all’art. 41 bis della L.R. 56/77, che potrà prevedere il mantenimento del volume (V), dell’altezza (H) e della distanza dai confini (Dc) preesistenti.

        Nelle altre zone, qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia totale (RE2) preveda la complessiva ricostruzione, il nuovo edificio potrà essere realizzato nel rispetto dei parametri fissati dal Piano per la specifica zona di intervento; è fatto comunque salvo il mantenimento del volume (V), dell’altezza (H) e della distanza dai confini (Dc) preesistenti.

 

3.3 Ristrutturazione Edilizia di fabbricati accessori (RE3), che riguarda piccoli edifici incoerenti con il tessuto storico in cui sono stati realizzati.

        Il progetto degli interventi di cui ai precedenti commi: 3.1 - 3.2, relativo agli immobili di cui tali edifici costituiscono pertinenza, dovrà proporne la ristrutturazione, anche attraverso ricostruzione parziale o totale qualora ne dimostri la coerenza con l’intervento complessivo dal punto di vista architettonico e della organizzazione del tessuto storico.

        Sono ammessi interventi di cui ai punti (MO),(MS), (RC1),(RC2),(RE),(D), che si rivolgono esclusivamente ai bassi fabbricati esistenti, anche con trasferimento planimetrico, qualora sia dimostrata la valorizzazione del carattere architettonico e stilistico del contesto e ne venga mantenuta la destinazione accessoria.

 

4.     Il Recupero Sottotetti (RS) è finalizzato al recupero - al solo fine abitativo - del manufatto “sottotetto” esistente e legittimamente realizzato alla data del 12 Agosto 1998. Esso sarà realizzato secondo i parametri fissati dalla L.R. 6.8.1998 n° 21 s.m.i., nonchè quelli disposti  dall’art.5 comma 3.1 delle presenti norme.

 

 

5.     Il Mutamento della Destinazione d’Uso (MDU) riguarda il passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti categorie:

 

        a)  destinazioni residenziali ;

        b)  destinazioni produttive, industriali o artigianali;

        c)  destinazioni commerciali;

        d)  destinazioni turistico-ricettive;

        e)  destinazioni direzionali;

        f)  destinazione agricole.

 

        L’onerosità dell’intervento – in caso di saldo positivo – è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto .

        Si applicano inoltre ed in ogni caso le disposizioni di cui al successivo art. 18, commi: 3 - 4 - 5.

        La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla Licenza Edilizia o  Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia o Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

 

 

 

6.     La Demolizione (D) senza ricostruzione, che riguarda piccoli fabbricati di natura superfetativa, o comunque incompatibili con il tessuto storico circostante, la cui demolizione concorre alla ricostituzione e valorizzazione del sito.

        Nelle tavole di Piano sono individuati alcuni fabbricati che per particolari situazioni di accessibilità e/o ambientali potranno essere oggetto unicamente di questo tipo di intervento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Gli interventi di Completamento (C)  sono articolati in:

 

7.1 Ampliamento di edifici esistenti, che prevede la realizzazione di addizioni esterne orizzontali e/o verticali dell’edificio che saranno realizzate nel rispetto dei parametri generali di cui all’art. 3 e prescritti per la specifica area di intervento.

 

7.2 Completamento, che prevede la realizzazione di nuovi edifici in aree parzialmente edificate o in singoli lotti liberi, secondo i parametri generali e specifici prescritti dal Piano.

 

7.3      Costruzione di “bassi fabbricati” ad uso autorimesse al servizio di ciascuna unità immobiliare abitativa esistente alla data di adozione del presente Strumento Urbanistico con un limite massimo di superficie coperta della costruzione (Sc) di mq. 35.

 

7.4 Costruzione di “bassi fabbricati” ad uso ripostigli e tettoie destinati a ricovero attrezzi agricoli.

Essi non potranno avere un rapporto di copertura eccedente il 5% dell’area del lotto su cui insistono, con un limite massimo di superficie coperta della costruzione (Sc) di mq. 15.

 

 

 

8. Interventi di Ristrutturazione Urbanistica (RU), quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

 

 

 

9. Interventi di Nuovo Impianto (NI), quelli rivolti alla utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

 


 

ART. 6 - APPLICAZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO E PRESCRIZIONI

   PARTICOLARI

 

1. Fermo restando i rispetti del D.L.vo 29 Ottobre 1999 n.490, gli interventi di Manutenzione Ordinaria (MO) e Straordinaria (MS) sono comunque consentiti, fatta esclusione nei casi di cui all’art. 5, comma 6, secondo capoverso.

 

 

2.     Le tavole di progetto di P.R.G. precisano i tipi di intervento prescritti per gli edifici esistenti e/o previsti nelle varie aree del territorio. Ove non esplicitamente prescritto, sono ammessi tutti i tipi di intervento.

 

 

3.     Sugli edifici  per i quali le tavole di Piano prescrivono il  Restauro (RC1) e Risanamento Conservativo (RC2), tali interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

 

I) Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, i progetti relativi agli interventi di Restauro (RC1) dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

 

a) rilievo dei fronti esterni ed interni esteso alle adiacenze;

b) sezioni stradali ed altimetria-volumetria dell’immediato intorno (scala 1:100 o 1:200);

c) rilievo degli spazi liberi e dei percorsi al piano terra  con indicazione di ogni elemento qualificante da recuperare (muri, recinzioni, dislivelli, pavimentazioni, selciati, ecc.);

d) rilievo a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:50, di ogni particolare interno ed esterno di interesse architettonico e/o stilistico, onde evidenziare gli eventuali processi di trasformazione che l’edificio ha subito nel tempo.

   Tale rilievo deve identificare i tipi di pavimentazioni, rivestimenti, infissi, ringhiere, ecc.;

e) documentazione storica e storiografica: planimetrie, piante, rilievi artistici, stampe, documenti letterari, fotografie d’epoca, ecc., (ovunque e per quanto reperibili);

 

f) documentazione fotografica (non sono ammesse fotografie tipo “Polaroid”) degli esterni estesi alle adiacenze, degli interni, dell’insieme e dei singoli elementi interessati dall’intervento.

 

II)I progetti relativi ad interventi di Risanamento Conservativo(RC2) dovranno essere corredati dalla documentazione di cui alle lettere:  a), c), d), f) del precedente punto I).

 

   III)Il rilievo ed il progetto di intervento evidenzieranno, oltrechè i criteri di recupero e valorizzazione degli elementi di interesse indicati dalle tavole di Piano (prospetti, muretti e recinzioni, scalinate e percorsi devozionali e tradizionali), ogni ulteriore elemento emerso in sede di rilievo la cui conservazione concorre alla valorizzazione complessiva.

        In particolare dovranno essere messi in evidenza i processi di trasformazione dell’immobile in modo da poter valutare la compatibilità o la incompatibilità architettonica e funzionale degli eventuali corpi aggiunti all’organismo originario e, in generale, la coerenza degli interventi proposti.

 

   IV)Gli interventi sugli edifici di cui al presente comma sono soggetti al preventivo parere della Commissione Regionale Beni Culturali Ambientali.

 

4. All’interno delle zone “A” tutti gli interventi consentiti dovranno rispettare configurazioni planovolumetriche coerenti con la trama insediativa storica e con il contesto architettonico ed ambientale in cui si inseriscono.

 

 

5. All’interno delle zone “A”, gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Totale (RE2), previsti dalle tavole di Piano, potranno essere realizzati come interventi di Ristrutturazione Edilizia Parziale (RE1), così come definita al precedente art.5.

        Nel caso in cui sia prevista la ricostruzione dell’edificio preesistente l’intervento dovrà essere attuato mediante Piano di Recupero.

 

 

6.     I prospetti degli edifici e gli elementi di interesse individuati nelle tavole di Piano sono soggetti ad intervento di Restauro (RC1) e Risanamento Conservativo (RC2) .

        I progetti relativi agli interventi sui prospetti e sugli elementi di cui al presente comma saranno corredati dalla documentazione elencata alle lettere: a),b),f), di cui al punto I) del precedente comma 3 e le relative soluzioni progettuali dovranno tenere conto in modo esplicito del contesto architettonico e stilistico circostante.

       


TITOLO IV - USI E ZONE DEL TERRITORIO

 

ART. 7 - DESTINAZIONE D’USO

 

1.     Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia si attuano nel rispetto delle seguenti destinazioni d’uso, così come previste dal Piano, per le diverse zone del territorio comunale:

a) Viabilità

b) Servizi ed attrezzature sociali di interesse comunale

c) Servizi ed attrezzature sociali di interesse territoriale

d) Impianti ed attrezzature tecniche e generali

e1) Abitazioni in genere (destinazioni residenziali)

e2) Abitazioni al servizio delle attività agricole (dest. agricole)

f1) Attività commerciali al minuto in genere (dest. commerciali)

f2) Attività commerciali all’ingrosso (dest. commerciali)

g) Uffici,studi professionali,palestre (dest. direzionali)

h) Attività di credito e assicurazione (dest. direzionali)

i) Esposizioni, mostre e fiere (dest. commerciali)

l) Pubblici esercizi (dest. commerciali)

m) Attività alberghiere in genere (dest. turistico-ricettive)

n) Artigianato di servizio e produttivo di cui all’elenco dell’allegato B) alle presenti norme (dest. produttive)

o) Industria, Artigianato produttivo (dest. produttive)

p) Distribuzione di carburanti (dest. commerciali)

q) Attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, esercizio di macchine agricole ed altre attività analoghe di servizio all’attività agricola anche non connesse ad aziende agricole, depositi all’aperto e/o costruzioni per il ricovero di legname proveniente dall’utilizzo dei boschi (dest. produttive)

r) Allevamenti in genere, esclusi quelli suinicoli (dest. produttive)

s) Attività estrattive (dest. produttive)

t1) Servizi ed impianti di azienda agricola, quali rustici, fienili, depositi, serre, silos, ecc. (dest. agricole)

t2)    Stalle ed edifici in genere per allevamenti integrativi della attività agricola dell’azienda (dest. agricole).

 

 

 

 

 

2.     Bassi fabbricati

 

        Per “bassi fabbricati” si intendono:

a) le autorimesse;

b) i ripostigli e le tettoie destinate a ricovero attrezzi agricoli.

 

 

        All’interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G.  sono ammessi “bassi fabbricati” destinati esclusivamente ad uso autorimesse.

 

        All’esterno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti di P.R.G. e limitatamente alle zone “E1” - “E2”  sono ammessi – nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 13, comma 9 – “bassi fabbricati” destinati ad uso:

c) autorimesse;

d) ripostigli e tettoie destinate a ricovero attrezzi agricoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.     Le destinazioni d’uso di cui ai precedenti commi sono consentite, secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli ed in base alle classificazioni di Piano, nelle seguenti zone:

 

-    Zone “A”, che comprendono le zone dei centri e nuclei storici .

 

-    Zone “B”, totalmente o parzialmente insediate, che comprendono:

    “B1” - residenziali

  “B2” - commerciali

  “B3” - alberghiere

    “B4” - produttive

 

-    Zone “C”, che comprendono le zone residenziali da insediare.

 

-    Zone “D”, che comprendono le zone produttive da insediare.

 

-    Zone “E”, che comprendono:

    “E1” - agricole edificabili

    “E2” - agricole inedificabili

    “E3” - agricole per attività estrattiva.

 

-    Zone “F”, che comprendono le zone per servizi sociali ed attrezzature di interesse territoriale.

 

-    Zone “G” che comprendono le zone per servizi ed attrezzature di interesse comunale.

 

4.     Le destinazioni d’uso di cui ai precedenti commi sono consentite nelle diverse zone classificate dalle tavole 3B e 3C del Piano, nei limiti stabiliti per ogni specifica zona dagli articoli 8-9-10-11-12-13 e dalle schede S1-S2-S3-S4-S5 delle presenti norme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 - USI PUBBLICI

 

1. Costituiscono uso pubblico le aree, le attrezzature e gli impianti di cui alle lettere: a), b), c), d) del precedente art .7, con le specificazioni e disposizioni di cui ai commi seguenti.

 

 

2.     Le strutture per la viabilità comprendono sedi ferroviarie e stradali, parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali ad uso pubblico.

        Sulle aree ad esse destinate è stabilito il vincolo di inedificabilità assoluta e non è consentito, a nessun titolo, la realizzazione di recinzioni, siepi e/o delimitazioni in genere.

        La loro indicazione grafica di P.R.G. ha valore di massima fino alla redazione dei progetti esecutivi che dovranno comunque prevedere la realizzazione dei viali alberati previsti dal P.R.G..

 

 

3.     La sezione minima delle strade di nuova realizzazione è stabilita in mt. 10.00 complessivi, fatte salve diverse specifiche previsioni degli elaborati di Piano.

        La sezione minima è riconducibile a mt. 7.00 nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/23 e può essere ulteriormente ridotta dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, in relazione a particolari condizioni della morfologia e delle preesistenze.

        In ogni caso dovrà essere garantita una sezione minima della carreggiata veicolare non inferiore a mt. 5.00 per i due sensi di marcia e di mt. 3.50 in caso di senso unico.

        Dovrà inoltre essere garantita una sezione complessiva non inferiore a mt. 3.00 per i percorsi pedonali, ciclabili e per le mulattiere.

 

       

4.     Le distanze tra gli accessi di strade di diversa importanza, ove non previste dalle tavole di Piano, sono definite dal vigente Codice Stradale.

 

 

5.     Le aree di rispetto stradale sono destinate al potenziamento ed alla protezione della rete stradale e delle relative attrezzature, compresi i parcheggi.

 

6.     Nelle aree di rispetto stradale sono consentiti gli interventi di cui al successivo art. 13, comma 9, e la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti che si rilocalizzino dal centro abitato o dal capoluogo, purché i loro accessi di collegamento si trovino alla distanza prescritta per i vari tipi di strade .

 

 

7.     Le aree di rispetto fanno parte della superficie fondiaria e territoriale, ai fini del calcolo degli indici (Uf), (Ut), (If), (It) e del Rapporto di copertura (Rc) in base alle specifiche classificazioni del Piano.

 

 

8.     Gli edifici esistenti compresi in tutto o in parte nelle aree di rispetto  stradale individuate nelle tavole di Piano o comunque stabilite dal vigente Codice Stradale, possono essere ampliati - fatta comunque salva la possibilità di cui al precedente art. 3 , comma 1.6 lettera a1), 3° capoverso - nella parte opposta a quella della viabilità esistente o prevista, sempreché ciò sia coerente con le altre prescrizioni di Piano.

 

 

9.     Nelle aree di rispetto ferroviario, qualora venga consentita deroga da parte dell’Autorità competente, potrà essere ammessa la edificazione a distanza inferiore a quella prescritta.

 

 

10.    I servizi e le attrezzature di interesse comunale comprendono:

 

a)      servizi ed attrezzature per l’istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo);

b)      servizi ed attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

c)      verde pubblico, attrezzature per il gioco, lo sport, il tempo libero, ecc.;

d)      parcheggi pubblici.

 

 

 

 

 

11.    I parcheggi pubblici previsti dal P.R.G. potranno essere realizzati anche attraverso interventi che prevedano la costruzione di autorimesse private interrate, ferma restando la dimensione dell’area a parcheggio pubblico individuata dal Piano che dovrà essere, in tal caso, realizzata e assoggettata a servitù di uso pubblico.

 

 

12.    I servizi ed attrezzature di interesse territoriale comprendono:

 

a)      attrezzature per l’istruzione superiore;

b)      attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

c)      parchi pubblici urbani e territoriali.

 

 

13.    Gli impianti ed attrezzature tecniche e generali comprendono:

 

a)      attrezzature ed impianti per l’approvvigionamento idrico, elettrico, per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti, per il trasporto pubblico e, in genere, ogni impianto tecnico di servizio urbano;

b)      attrezzature amministrative sovraccomunali;

c)      i cimiteri;

d)      impianti di teleradiocomunicazione.

 

 

14.    Si considerano usi compatibili con quelli di cui al presente articolo, dal comma 10 al comma 13 - fatta eccezione per i parcheggi, i cimiteri e gli impianti di teleradiocomunicazione  - le abitazioni per direzione, esercizio e custodia, purchè con superficie utile lorda (Sul) non maggiore di mq. 150 ed in ragione di una unità per ogni servizio o attrezzatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 - USI DI INTERESSE PUBBLICO

 

1.        I servizi, le attrezzature ed impianti di cui al precedente art. 8, di proprietà e/o gestione privata ma finalizzati e gestiti per uso collettivo, sono considerati “di interesse pubblico” e la loro realizzazione dovrà rispettare, oltrechè ogni disposizione generale e specifica di Piano, i seguenti parametri e prescrizioni:

a – nelle aree specificatamente destinate dal Piano a        

     servizi di interesse pubblico gli interventi si attuano  

     nel rispetto dell’indice di utilizzazione territoriale

     (Ut) = 0,6 mq/mq;

b – nelle aree di cui agli artt.10-11-12-13 gli interventi       

     si attuano nel rispetto degli specifici parametri   

     stabiliti dal Piano per le diverse zone;

c – la realizzazione di nuovi servizi, attrezzature ed       

     impianti di interesse pubblico è ammessa attraverso   

     Permesso di Costruire convenzionato che stabilisce

     i modi, i tempi e le garanzie per l’uso di interesse 

     pubblico assentito.

 

 

2.        I servizi e le attrezzature di interesse pubblico di cui alla lettera c) dei commi 10 e 12 dell’art. 8 rispetteranno un indice di utilizzazione (Ut) pari a 0,01 mq/mq, con un minimo comunque consentito di 150 mq. di Superficie utile lorda (Sul) ed una altezza massima (H) di mt. 4.50.

 

3.     La installazione degli impianti di teleradiocomunicazione

       di cui all’art.8, comma 13, lettera d), dovranno rispettare

       le norme di legge in materia.

       L’intervento dovrà garantire una compiuta mitigazione

       dell’impatto ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 - USI RESIDENZIALI

 

1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso residenziale i “bassi fabbricati” ad uso autorimessa e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), e1), f1), f2), g), h), i), l), m), n), dell’art.7 delle presenti norme.

 

 

2.     Gli  usi  di  cui  al  precedente  comma  sono  consentiti  nelle  zone “A”,“B1”,”B3”,“C” dell’art.7 delle presenti norme.

        Per il riconoscimento della destinazione d’uso dell’immobile e delle singole unità immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente art.5, comma 5.

 

 

3.     Nelle zone “A” e “B” di cui all’art. 7 delle presenti norme, per gli edifici esistenti destinati all’uso agricolo – qualora risultino o vengano dismessi da tale uso – sono ammessi gli interventi di (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1), (RE2), come definiti dall’art. 5 delle presenti norme o prescritti dalle tavole di Piano, per consentire il loro successivo utilizzo per gli usi ammessi e/o compatibili nelle zone medesime.

 

 

4. Qualora non sussistano adeguate condizioni di accessibilità veicolare, di sosta e di salvaguardia da inquinamento acustico, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può limitare o negare le destinazioni di cui alle lettere: f1) , f2) , g) , h) , i) , l) , m) , n) , all’interno delle zone “A”-“B”-“C” del citato art. 7.

 

 

5.     Gli usi di cui alla lettera l) sono consentiti, sentita la Commissione Edilizia, soltanto qualora non ostino problemi di accessibilità e sosta, di sicurezza stradale e di inquinamento acustico.

 

 

 

 

6.     Gli insediamenti produttivi esistenti all’interno delle zone residenziali, non riportati nelle tavole di Piano, potranno essere riconvertiti - esclusivamente mediante Strumento Urbanistico Esecutivo - alle destinazioni d’uso di cui al comma 1. E’ fatta comunque salva l’applicazione di quanto previsto al precedente comma 4.

        In caso di mantenimento delle attività esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di Manutenzione Ordinaria (MO), Manutenzione Straordinaria (MS), Restauro (RC1), Risanamento Conservativo (RC2) e di Ristrutturazione Edilizia (RE).

        Eventuali ampliamenti della Superficie coperta delle costruzioni (Sc), fino ad un massimo del 10% di quella esistente e comunque nel limite di un Rapporto di copertura (Rc) massimo complessivo del 60%, sono ammessi eventualmente per la realizzazione di volumi tecnici necessari per adempimento a disposizioni normative sovra ordinate.

 

7.     Gli edifici esistenti classificati ad uso alberghiero, nelle

       tavole di Piano, potranno essere riconvertiti alle

       destinazioni d’uso di cui al comma 1. E’ fatta comunque

       salva l’applicazione di quanto previsto al precedente

       comma 4 nonché all’art. 5, comma 5.

 

8.     Gli usi di cui alla lettera f1) sono consentiti nelle zone  “A”, “B1”,”B3”,“C” in conformità a quanto stabilito nella Deliberazione  C.C. n° 22 del 16.05.00 e s.m.i. avente per oggetto: Adeguamento del P.R.G. secondo le norme dell’art.6 del D.L. n° 114/98 e D.C.R. del 29.10.99 n° 563-13414.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11 - USI PRODUTTIVI

 

1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso produttivo i “bassi fabbricati” ad uso autorimessa e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), f2), g), h), i), l), n), o), p), q) dell’art.7 delle presenti norme.

 

 

2.     Gli usi di cui al precedente comma sono consentiti nelle zone “B4” e “D” dell’art.7 delle presenti norme.

        Per il riconoscimento della destinazione d’uso dell’immobile o delle singole unità immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente art.5, comma 5.

 

 

3.     Si considerano usi compatibili con quelli di cui al presente articolo le abitazioni per la custodia e l’esercizio degli immobili, con superficie utile lorda (Sul) non superiore a complessivi mq. 250.

 

 

4.     Gli edifici ad uso abitativo, non connessi ad altra destinazione di cui al precedente comma 1, esistenti alla data di adozione delle presenti norme in zone classificate ad uso produttivo, potranno essere mantenuti ed oggetto di interventi (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1), (D) .

 

 

5.     Sono compatibili con l’uso produttivo gli “spacci aziendali”, purché relativi alla produzione dell’attività  insediata.

        La superficie utile lorda (Sul) a tale uso destinabile (locali di vendita e relativi magazzini) non potrà superare mq. 250.

        Sono considerati “spacci aziendali” anche quelle strutture ove imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di aziende site nel territorio del Comune di Borgosesia e con una superficie minima di mq. 10.000, vendono al pubblico i prodotti ottenuti dalla coltivazione dei propri fondi.

        Sono altresì compatibili con l’uso produttivo le superfici di vendita di stretta pertinenza di attività di artigianato di servizio.

        La superficie utile lorda (Sul) destinabile a locali di vendita non potrà superare il 30% della (Sul) complessiva dell’attività di artigianato di servizio e comunque il limite massimo di mq.70.

        In tutti i suddetti casi sono da rispettarsi i disposti dell’art.5 comma 5 delle presenti norme.

 

 

6.     Gli edifici ospitanti attività commerciale al minuto in genere - destinazione f1) dell’art.7, comma 1, delle presenti norme - esistenti in zone ad uso produttivo, NON potranno aumentare la loro superficie utile lorda (Sul) commerciale.

        Potranno comunque essere riconvertiti alle destinazioni compatibili con l’uso produttivo .

 

 

7.     Per gli usi di cui alla lettera l) si applica quanto al comma 5 dell’art. 10.

 

 

8.     Nuovi insediamenti di attività rientranti nell’elenco delle “Industrie insalubri di Prima Classe” di cui al D.M. 5/9/1994 e s.m.i. sono consentiti unicamente nelle aree “produttive da insediare” a condizione che venga dimostrata la non pericolosità per la salute pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12 - USI COMMERCIALI

 

1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso commerciale i “bassi fabbricati” ad uso autorimessa e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), f1), f2), g), h), i), l), m), n) dell’art.7 delle presenti norme.

 

 

2.     Nelle zone “B2” del precedente art.7 sono consentiti gli usi di cui al precedente comma nella loro totalità.

        Per il riconoscimento della destinazione d’uso dell’immobile o delle singole unità immobiliari esistenti si fa riferimento a quanto specificato dal precedente art.5, comma 5 .

 

 

3.        Gli usi di cui alla lettera f1) sono consentiti nelle zone B2 in conformità a quanto stabilito nella Deliberazione C.C. n° 22 del 16.05.00 e s.m.i. avente per oggetto: Adeguamento del P.R.G. secondo le norme dell’art. 6 del D.L n° 114/98 e D.C.R. del 29.10.99 n° 563-13414.

 

 

4.     Si considerano usi compatibili con quelli di cui al presente articolo le abitazioni per la custodia e l’esercizio degli immobili, nella misura di un alloggio per ogni attività e con superficie utile lorda (Sul) non superiore a mq. 150.

 

 

5.     Per gli usi di cui alla lettera l) si applica quanto al comma 5 dell’art. 10.

 

 

6.     Fatto salvo il rispetto di destinazione d’uso di cui al precedente comma 1,  gli interventi su edifici esistenti ad uso commerciale, che comportino formazione di nuove unità immobiliari indipendenti o modifiche della destinazione d’uso, potranno essere consentiti esclusivamente mediante Strumento Urbanistico Esecutivo.

 

 

 

 

 

 

ART. 13 - USI AGRICOLI

 

1. Costituiscono e sono compatibili con l’uso agricolo i “bassi fabbricati” e le destinazioni di cui alle lettere: a), b), c), d), e2), p), q), r), s), t1), t2) dell’art.7 delle presenti norme.

 

 

2.      Nelle zone “E1” (agricole edificabili) sono consentite le destinazioni di cui al precedente comma 1, con esclusione di quelle di cui alle lettera s).

        Le nuove costruzioni con destinazione di cui alle lettere: r),t2), dovranno osservare una distanza minima di rispetto dalla perimetrazione delle zone destinate agli usi residenziali di mt.200 e una distanza minima di rispetto dagli edifici residenziali isolati – di proprietà di terzi –di mt.50.

 

 

3.     Nelle zone “E2” (agricole inedificabili) sono consentite le destinazioni di cui al precedente comma 1 - con esclusione di quelle di cui alla lettera p) -  solamente nel caso di recupero di edifici esistenti e, comunque, con i tipi di intervento precisati al successivo comma 7.

        Sono tuttavia consentiti interventi relativi alla viabilità ed attrezzature per l’approvvigionamento idrico, elettrico e di teleradiocomunicazione.

 

 

4.     Nelle zone “E3” (agricole per attività estrattive) sono consentite esclusivamente le destinazioni di cui alla lettera s), il cui esercizio è consentito nel rispetto della L.R. 69/78 e  s.m.i. .

 

 

5.     Le destinazioni di cui alla lettera: p) sono consentite, come previsto al comma 6 dell’art. 8, nelle aree di rispetto stradale comprese nelle zone “E1”.

        Tali destinazioni potranno altresì occupare la zona “E1” retrostante per una profondità non superiore a mt. 20.00.

        La edificazione nelle aree così destinate potrà prevedere, oltre agli impianti di erogazione ed alle relative pensiline, un edificio per i locali di servizio per una Superficie utile lorda (Sul) non superiore a mq. 100. Questo ultimo dovrà essere realizzato nella zona E1 retrostante il rispetto stradale.

 

 

6.     Per gli edifici esistenti nelle zone “E1”, “E2”, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, o che vengano dismessi dall’uso agricolo, è consentita la destinazione agli usi di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere: e1), g), l), m).

 

 

7.      I tipi di intervento ammessi, in entrambi i casi di cui al comma 6, sono quelli di (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1), (RE2), come definiti dall’art. 5 delle presenti norme o prescritti dalle tavole di Piano.

 

 

8.     Il rilascio del permesso di costruire per nuovi interventi edificatori nelle zone “E1” è disciplinato dalle tavole di Piano e dall’art. 25 della L.R. 56/77 ed è subordinato all’impegno al mantenimento della destinazione d’uso agricola concessa per l’immobile per un periodo non inferiore ad anni 20. L’impegno è trascritto a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del titolare del permesso di costruire sui Registri Immobiliari.

 

 

9.     Nelle zone “E1”-“E2”, immediatamente circostanti le frazioni e i nuclei frazionali nonché su aree di pertinenza di edifici esistenti, è consentita la costruzione di “bassi fabbricati”.

Fatte salve maggior prescrizioni di Piano, la   distanza   dalle strade  statali,  provinciali,  e  comunali  di collegamento tra le medesime, esistenti e/o previste sulle tavole di Piano, dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada.

Lungo le rimanenti strade, esistenti e/o previste sulle tavole di Piano, è ammissibile una distanza ridotta fino a mt. 6.00.

Distanze ulteriormente ridotte potranno essere eccezionalmente ammesse - per autorimesse interrate - nel caso di motivate condizioni morfologiche del terreno.

La costruzione di “bassi fabbricati” sui pendii dei versanti posti a valle della sede stradale, dovrà comunque rispettare una distanza non inferiore a mt. 20.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Gli insediamenti produttivi esistenti nelle zone “E1” potranno essere oggetto di un ampliamento una tantum nei limiti del 30% della Superficie utile lorda (Sul) esistente alla data di adozione delle presenti norme e, comunque, nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabiliti per gli usi produttivi.

 

 

11.      Nelle zone “E1” ed “E2” è ammessa - purchè disciplinata da apposito Strumento Urbanistico Esecutivo - la costruzione di attrezzature sportive private per l’attività all’aperto quali: campi per sports in genere, campi da golf, piscine scoperte, impianti di pesca sportiva, impianti per attività di aereo modellismo, ecc., semprechè siano compatibili con il sistema insediativo esistente e previsto e con i caratteri paesaggistico-ambientali .

 

 

12.    Fatto salvo quanto ai precedenti commi 5, 6, 9, 10, 11, le nuove costruzioni abitative nelle zone E1 sono ammesse esclusivamente per la conduzione delle aziende agricole.


 

ART. 14 - APPLICAZIONE DEGLI USI

 

1.     Gli elaborati di Piano definiscono per ogni zona del territorio comunale le destinazioni d’uso secondo le classificazioni di cui al presente Titolo IV.

 

 

2. Eventuali destinazioni d’uso esistenti diverse da quelle consentite, salvo parere negativo dell’Autorità sanitaria competente, potranno essere mantenute attraverso interventi di tipo (MO), (MS), (RC1), (RC2), (RE1) .

        Il mutamento delle destinazioni d’uso esistenti è ammesso soltanto in adeguamento a quelle consentite dal Piano.

 

 


 

TITOLO V - MODALITA’ DI INTERVENTO

 

ART. 15 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

 

1.     Gli elaborati del Piano Regolatore Generale ne prevedono l’attuazione mediante Intervento Diretto o attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.).

 

 

2.     Ove non definite dal Piano, le porzioni di territorio da assoggettare a S.U.E. sono delimitate con specifiche deliberazioni consiliari, ai sensi dell’art.17, comma 8°, della L.R.56/77 e con le procedure ivi definite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 16 - INTERVENTO DIRETTO

 

1.     Ove gli elaborati di Piano o le specifiche deliberazioni consiliari di cui al precedente articolo non prevedano l’obbligo di formazione di S.U.E., gli interventi si attuano mediante Permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività, con le procedure previste dalla legislazione vigente, in conformità al Regolamento Edilizio Comunale ed al presente Piano.

        Per tali interventi dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) e l’Indice di densità edilizia fondiaria (If).

 

2.     Ove gli elaborati di Piano prevedano l’Intervento Edilizio Unitario (I.E.U.) - che potrà avvenire anche per stralci - il Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione di progetto edilizio esteso all’intera area delimitata nelle tavole di Piano da apposita simbologia.

        Per tale intervento dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione territoriale (Ut) e l’Indice di densità edilizia territoriale (It).

        Tale progetto dovrà essere corredato da impegno unilaterale d’obbligo che preveda:

 

a) la progettazione - da approvarsi in modo specifico da parte del Comune di Borgosesia - e la realizzazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico e delle altre opere di urbanizzazione primaria previste dal P.R.G. e dal progetto edilizio unitario contemporaneamente alle opere edilizie permesse cui si riferiscono e comunque entro cinque anni dalla data del rilascio del primo Permesso di Costruire.

        La ultimazione di tali opere, il loro positivo collaudo da parte degli organi tecnici comunali, nonchè la loro cessione al Comune od il loro assoggettamento ad uso pubblico, è presupposto alla  agibilità degli immobili realizzati.

b) il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del successivo art. 17.

 

 

 

 

 

ART. 17 - STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (S.U.E.)

 

1.     Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi sono predisposti ed attuati ai sensi e con le procedure di cui al Titolo V della L.R. 56/77.

 

 

2.     Ove la formazione di S.U.E. con intervento pubblico non risulti prevista esplicitamente dal P.R.G. o da apposita deliberazione consiliare, si procederà alla formazione di S.U.E. di iniziativa privata.

 

 

3.     Le aree di uso pubblico individuate nelle tavole di Piano all’interno di aree soggette a S.U.E. hanno valore prescrittivo per quanto riguarda la dimensione, anche se superiore agli standards di cui al successivo art.18.

        Tali standards devono comunque essere garantiti e qualora siano previsti nelle tavole di Piano in misura inferiore a quella di norma, si procederà alla monetizzazione dell’area carente, ad esclusione di quella relativa al parcheggio pubblico che dovrà sempre essere realizzata e messa in disponibilità nella misura prevista per legge.

        La ubicazione prevista nelle tavole di Piano potrà subire modesti spostamenti ed adeguamenti in sede progettuale, tenendo conto del sistema generale del piano dei servizi, attivandone i collegamenti funzionali e definendone le destinazioni specifiche in base alle esigenze del contesto urbanistico circostante ed alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione Comunale .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

4.     Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi possono proporre, all’interno dell’area di intervento, parziali modifiche dei parametri relativi alle distanze che, fermi restando i limiti di legge, possono essere assentiti, sentita la Commissione Edilizia, tenuto conto della organizzazione funzionale e formale risultante dal progetto urbanistico.

        Restano comunque fermi l’altezza massima nonché i volumi e le superfici utili relativi ad ogni destinazione d’uso risultanti dall’applicazione degli indici prescritti per le varie aree delle tavole di Piano o precisati nelle schede di cui al successivo comma 5.

        Per tali interventi dovranno essere utilizzati l’Indice di utilizzazione territoriale (Ut) e l’Indice di densità edilizia territoriale (It).

 

5.     Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi individuati nelle tavole di Piano con la siglatura S1, S2, S3, S4, S5, fermo restando quanto precisato al comma 3 del presente articolo, sono attuati nel rispetto delle specifiche prescrizioni e nei limiti delle quantità definite per le varie destinazioni d’uso dalle relative schede allegate (allegato A) alle presenti norme, le cui prescrizioni prevalgono, qualora in contrasto, su ogni altra disposizione.

       

 

6. Qualora lo Strumento Urbanistico Esecutivo sia costituito da Piano di Recupero di immobili esistenti e l’intervento NON preveda la complessiva ricostruzione, è consentito il mantenimento dei preesistenti parametri: (Sc),(V),(Rc),(Ut),(It),(D),(Dc),(Ds) e dell’altezza (H) anche se non conformi a quelli fissati dal Piano per la specifica area di intervento.

        Qualora lo Strumento Urbanistico Esecutivo sia costituito da Piano di Recupero di immobili esistenti e l’intervento preveda la complessiva ricostruzione, è consentito il mantenimento dei preesistenti parametri: (V),(Rc),(Ut),(It),(Dc) e dell’altezza (H) anche se non conformi a quelli fissati dal Piano per la specifica area di intervento.

        Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui al successivo art. 18.

 

 

 

 

ART. 18 - URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 

1.     Le destinazioni del P.R.G. che prevedono la edificabilità dei suoli conferiscono la potestà edificatoria solo in quanto esistano o vengano realizzate le opere di urbanizzazione primaria e, come previsto ai successivi commi, siano rese disponibili le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria.

 

 

2.     In ogni caso di intervento di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e per ogni tipo di destinazione d’uso, è sempre dovuta la cessione gratuita o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree destinate alla viabilità, così come individuate dal P.R.G, per le parti che competono i fronti dell’area di intervento.

 

 

3.     In ogni caso di intervento di cui ai precedenti articoli 16 e 17, qualora vengano previste nuove superfici utili derivanti da interventi edilizi, o superfici con nuove destinazioni d’uso, è sempre dovuta la cessione gratuita o l’assoggettamento ad uso pubblico delle aree da destinarsi a standards, così come stabilita all’art.21 della L.R. 56/77, per le diverse destinazioni d’uso.

 

 

4.     Per il calcolo degli standards, nel caso di destinazioni d’uso abitative, si utilizzerà l’indice volumetrico abitativo medio pari a 90 mc/abitante.

 

 

5.     Solo qualora le aree, calcolate come ai precedenti commi, risultino superiori a quelle previste dal P.R.G. e/o proposte dal progetto edilizio all’interno dell’area di intervento, l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione della parte eccedente secondo criteri e parametri stabiliti da apposita deliberazione consiliare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Nei casi di Intervento Edilizio Unitario e di Strumento Urbanistico Esecutivo non è consentita la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio pubblico che dovrà comunque essere realizzato e ceduto gratuitamente al Comune o assoggettato ad uso pubblico.

        Nel caso di Strumento Urbanistico Esecutivo costituito da Piano di Recupero di immobili esistenti e l’intervento  NON preveda la complessiva ricostruzione, aumenti della superficie coperta (Sc) e del volume (V) esistenti né modifiche delle destinazioni d’uso esistenti, l’Amministrazione potrà consentire la monetizzazione delle aree da destinarsi a standards.

 

 

7.     Nelle aree destinate agli usi produttivi da insediare, ove non diversamente previsto dalle tavole di Piano, gli standards di legge saranno interamente destinati a parcheggio pubblico.

 

 

8.     Nei casi di Completamento (C), Ristrutturazione Urbanistica (RU), Nuovo Impianto (NI) e di Strumenti Urbanistici Esecutivi di cui all’art. 32, comma 3, della L.R. 56/77 e con destinazione d’uso di cui ai precedenti Artt. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13, deve essere destinata a parcheggio privato un’area pari ad 1 mq./10 mc. di costruzione, ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/42.

 

 


 

TITOLO VI - TUTELA DEL TERRITORIO

 

ART. 19 - NATURA ED EFFETTI DELLA TUTELA

 

 

1.     Il P.R.G. individua le aree boschive, a vocazione boschiva, di tutela dei corsi d’acqua, di particolare valore paesaggistico ambientale, di elevata propensione al dissesto, e le classifica come zone agricole di tipo “E2”.

 

 

2.     Nelle zone di cui al precedente comma 1 non sono ammessi nuovi interventi edilizi oltre a quelli previsti ai commi 3, 6, 9 e 11 dell’art.13. Sono ammesse opere per la sistemazione idrogeologica, per la regimazione delle acque e la difesa spondale, per la accessibilità e la infrastrutturazione tecnologica del territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 20 - VINCOLI E RISPETTI

 

 

  1. Gli interventi previsti dal P.R.G.  sono attuati nel rispetto della classificazione del territorio comunale ai sensi della C.P.G.R. n.7/LAP e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabilite dagli “Elaborati geologico-tecnici”.

 

        CLASSE I 

Interventi ammissibili

 

        Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988.

 

 

        CLASSE IIa

Interventi ammissibili

 

        Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988.

 

 

        CLASSE IIb

Interventi ammissibili

 

        Tutti quelli ammessi dalle norme di piano regolatore nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988, con esclusione di:

 

        a) Piani interrati abitabili il cui piano di calpestio  risulta 

            posto a livello inferiore rispetto al piano di campagna naturale qualora ricadano in aree interessate da fenomeni idraulici di laminazione.

        b) Locali interrati adibiti a centrali termiche o centrali elettriche,

           il cui piano di calpestio risulta posto a livello inferiore rispetto al piano di campagna naturale qualora ricadano in aree interessate da fenomeni idraulici di laminazione.

           In merito al punto (b) per aree poste in classe IIb “interessate da fenomeni idraulici di laminazione” di cui alle Carte di Sintesi (Tav. 09-09a) si intendono quelle incluse nella classe Em di cui alle carte 05a/b/d/g.

 

        CLASSE IIIa

Interventi ammissibili

 

a)  Interventi di superficie.

b)   Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio presente.

c)  Interventi per la modifica dei suoli, che non comportino un aumento del rischio presente e una riduzione della capacità di invaso nei settori di fondovalle.

d)  Interventi inerenti ad opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (art.31 L.R. 56/77).

e)  La realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988. Gli stessi non potranno comunque essere realizzati all’interno delle aree Ee,Eb,Fa,Fq.

        

        Per gli edifici sparsi esistenti sono ammissibili:

 

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988

b) interventi di cambio di destinazione d’uso che non

    implichino un incremento del rischio esistente, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal

    D.M.11.03.1988.

       

       

        Per gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Ee di cui alle Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo

b) cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento del carico insediativo

 

 

 

 

 

Per gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Eb di cui alle

Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i

seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo

b) ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume

c) ampliamento per adeguamento igienico — funzionale

b) cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumento del carico insediativo

 

Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fa di cui alle

Tav. 02 e 09, sono possibili esclusivamente i seguenti

Interventi:

a)  manutenzione ordinaria

b)  interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la

    tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo.

 

Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fq di cui alle

Tav. 02 e 09, sono possibili esclusivamente i seguenti

interventi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo

b) ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume

c)  ampliamento per adeguamento igienico — funzionale

d)  cambiamenti di destinazione d’uso che non comportino aumenti del carico insediativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CLASSE IIIb

 

Sottoclasse IIIb2

 

Situazione attuale

 

a) In condizioni attuali, ovverossia in assenza degli interventi di mitigazione del rischio, valgono le norme di cui alla classe IIIa.

 

 

Aree poste in classe IIIb per motivi esclusivamente di

carattere idraulico. (Aree comprese nelle fasce di

esondazione dei corsi d’acqua principali e secondari di

cui alle Tav. 05a/b/d/g - mappatura delle aree esondabili

e/o soggette a fenomeni di possibile interazione con la

rete idrografica minore).

 

 

In aggiunta alle norme di classe IIIa sono ammissibili

gli interventi di cui al successivo punto 1.

 

1. Sono consentite modificazioni ed ampliamenti, anche con aumenti di volume, purchè realizzati a quote superiori rispetto alle altezze idriche delle acque di possibile laminazione (quote a partire dal piano primo) e con la contemporanea dismissione di eguale volume abitabile ai piani inferiori. E’ fatta salva l’applicabilità della L.R. 6 Agosto 1998 n. 21.

 

 

Situazione futura

 

b) A seguito della realizzazione e del collaudo e/o verifica di funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza, non vi saranno limitazioni alle possibilità edificatorie, nel rispetto delle norme urbanistiche di P.R.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoclasse IIIb3

 

Situazione attuale

 

a) In condizioni attuali, ovverossia in assenza degli interventi di mitigazione del rischio, valgono le norme di cui alla classe IIIa.

 

 

Aree poste in classe IIIb per motivi esclusivamente di

carattere idraulico. (Aree comprese nelle fasce di

esondazione dei corsi d’acqua principali e secondari di

cui alle Tav. 05a/b/d/g - mappatura delle aree esondabili

e/o soggette a fenomeni di possibile interazione con la

rete idrografica minore).

 

 

In aggiunta alle norme di classe IIIa sono ammissibili

gli interventi di cui al successivo punto 1.

 

1. Sono consentite modificazioni ed ampliamenti, anche con aumenti di volume, purchè realizzati a quote superiori rispetto alle altezze idriche della acque di possibile laminazione (quote a partire dal piano primo) e con la contemporanea dismissione di eguale volume abitabile ai piani inferiori. E’ fatta salva l’applicabilità della L.R. 6 Agosto 1998 n. 21.

 

Situazione futura

 

b) A seguito della realizzazione e del collaudo e/o verifica di funzionalità degli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza saranno possibili interventi che comportino solo un modesto aumento del carico antropico. Saranno pertanto da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

 

 

Sottoclasse IIIb4

 

Sia in condizioni attuali che a seguito della realizzazione

e collaudo degli interventi di messa in sicurezza,

valgono le norme di cui alla classe IIIa.

 

 

Norme geologico tecniche complementari

 

 

Nota 1: Distanze di rispetto da Fiumi, torrenti, e rii:

 

a) Fiume Sesia, Torrenti Sessera e Strona.

    Valgono le distanze imposte come fasce di rispetto nella “Carta di Sintesi” - Tav. 09 inserite in classe III, riprese dalle fasce fluviali di cui alle Tav.05a/b/d/g,relativamente al limite tra le aree Eb ed Em. Inoltre è sempre in vigore una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di m. 15 dal limite superiore di sponda.

 

b) Rio Plello - Rio Rozzo - Rio Vanzone - Rio Pra Buseglio - Rio Besasca - Rio Dorava – Rio Bornino –             Rio S. Quirico - Rio Crabbia(Maddalena)- Rio Venenza

 

    Per i sopracitati corsi d’acqua, inseriti nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 523/1923, è prescritta una distanza di rispetto di m. 10 di inedificabilità assoluta ai sensi del R.D.523/1904.

 

(c) Rete idrografica minore ed artificiale

 

    Per tutti i corsi d’acqua minori non citati in precedenza, è prescritta la seguente differenziazione:

 

-    corsi d’acqua demaniali (doppia riga continua su cartografia catastale) è prescritta una distanza di rispetto di m. 10 di inedificabilità assoluta

-    corsi d’acqua privati (riga tratteggiata su cartografia catastale) è prescritta una distanza di rispetto di m.5 di inedificabilità assoluta.

 

 

Nota 1 Bis

 

1.  Le fasce di rispetto descritte si applicano anche ai tratti intubati.

2.  Sono vietate tutte le intubazioni (creazioni di sezioni chiuse) sulla rete idrografica ad accezione dei tratti necessari per gli accessi.

3.  Tutte le fasce di rispetto citate sono da ritenersi ascritte alla classe III, anche qualora non evidenziate in cartografia.

 

Nota 2: Distanze di rispetto da pozzi idropotabili e

             sorgenti

 

E’ prevista una fascia di rispetto di raggio pari a 200 m.

dal punto di presa. Tale fascia è indicata nella Tav. 09

“Carta di Sintesi” per quanto concerne i pozzi idropotabili.

Per quanto inerente le sorgenti il riferimento per

ubicazione è indicato nella Tav. 04 - “Carta geoidrologica”.

 

 

Nota 3- Aree R.M.E.

 

Norme transitorie sino ad approvazione per le aree a

rischio molto elevato valevoli sino alla realizzazione

degli interventi di messa in sicurezza e di mitigazione

del rischio idraulico

 

a) Parte dell’area Loc. “Isola” (rif. Tav. 09)

    Zona I - Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Allegato 4.1 interne all’area di centro edificato così come definite daIl’art. 18 della L. 22.10.1971 n. 865

    Aree in cui si applicano le norme del presente P.R.G. adottato in ottemperanza al comma 5 dell’art 51 - Titolo IV - P.A.I.

b) Aree Loc. Isola, Guardella e Torame (rif. Tav. 09)

    Zona I in cui si applicano le norme di attuazione del P.A.I. Titolo IV - art. 51 - comma 3°

 

Per la delimitazione di queste aree, in caso di differenze

cartografiche, vale sempre il limite ufficiale presente nel

citato atlante dei rischi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indagini preventive all’utilizzazione urbanistica

 

 

CLASSE I

Relazione geologico-tecnica, comprendente l’indicazione

della profondità della falda superficiale e le caratteristiche

delle fondazioni sulla base di pozzetti esplorativi, con

eventuali approfondimenti specifici a giudizio del tecnico

incaricato dell’indagine.

 

CLASSE IIa

Relazione geologico - tecnica ed idrogeologica relativa

al singolo lotto o alla singola area omogenea, con eventuali verifiche di stabilità in condizioni attuali e di progetto, se su versante. In caso di ubicazione su fondovalle o in prossimità di corsi d’acqua secondari, valutazione della compatibilità con il regime idraulico del corso d’acqua.

Pozzetti esplorativi spinti a quota tale da permettere il riconoscimento della tipologia del substrato per adeguata profondità al di sotto del piano di fondazione e delle

caratteristiche della circolazione in falda. Prelievo di campioni rimaneggiati e/o indisturbati, a giudizio del tecnico incaricato dell’indagine, con prove di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici di base. Dimensionamento e calcolo delle pendenze di canalette e dreni per lo smaltimento delle acque di ruscellamento per precipitazioni con “tempo di ritorno” di almeno 50 anni.

 

CLASSE IIb

Relazione geologico - tecnica ed idrogeologica relativa al singolo lotto o alla singola area omogenea estesa ad un intorno significativo, con verifiche di stabilità in condizioni attuali e di progetto, se su versante. In caso di ubicazione su fondovalle o in prossimità di corsi d’acqua secondari, relazione anche idrologica ed idraulica. Pozzetti esplorativi e/o prove penetrometriche e/o perforazioni di sondaggio, spinti a quota tale da permettere il riconoscimento della tipologia del substrato per adeguata profondità al di sotto del piano di fondazione e delle caratteristiche della circolazione in falda. Prelievo di campioni rimaneggiati e/o indisturbati, a giudizio del tecnico incaricato dell’indagine,con prove di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici di base.

Dimensionamento e calcolo delle pendenze di canalette e dreni per lo smaltimento delle acque di ruscellamento per precipitazioni con “tempo di ritorno” di almeno 100 anni.

 

CLASSE IIIa

Aree attualmente inidonee a nuovi insediamenti.

Qualsiasi intervento in questa classe, compresi cambiamenti ambientali e di uso del suolo generalizzati e sostanziali, ancorché non edificatori, presuppone studi idrologici, idrogeologici geotecnici ed idraulici di base su larga scala.

 

CLASSE IIIb

Aree in cui sono possibili, allo stato attuale, unicamente interventi di riassetto che non incrementino il carico antropico. Nuove opere o costruzioni saranno ammesse solo a seguito di attuazione di interventi di riassetto di carattere o controllo pubblico, che eliminino o minimizzino il livello di pericolosità esistente (solo per aree nella sottoclasse IIIb2).

 

 

NOTA: nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso  i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Nelle aree comprese nel rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi di cui all’art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto 24 Luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, nonchè le opere per l’accessibilità, la sosta e la sistemazione a parco pubblico attrezzato.

        In tali aree potranno essere realizzate recinzioni con un distacco minimo dal muro perimetrale del cimitero di mt.5.00.

        Sono ammesse, a titolo precario, le edicole per la vendita dei fiori e degli oggetti di onoranza funebre.

       

 

3. Qualora le aree di cui al comma 2 siano individuate nel P.R.G. con profondità inferiore a mt. 150, il minore rispetto così delimitato è efficace in quanto sia approvato ai sensi e con le procedure previste dalla legislazione vigente.

 

 

4.     Le aree individuate dal Piano come orti urbani sono destinate a sistemazioni a giardino e a coltivazioni orticole. Tali aree non sono edificabili e non concorrono al calcolo del rapporto di copertura (Rc), dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf), dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut), dell’indice di densità edilizia fondiaria (If) e dell’indice di densità edilizia territoriale (It).

 

 

5.     Le aree individuate dal Piano come parchi privati sono destinate alla conservazione e valorizzazione dell’impianto vegetale esistente. Modifiche dell’impianto, abbattimenti e sostituzioni delle alberature sono soggette ad autorizzazione comunale. Tali aree non sono edificabili e non concorrono al calcolo del rapporto di copertura (Rc), dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf), dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut), dell’indice di densità edilizia fondiaria (If) e dell’indice di densità edilizia territoriale (It).

        Gli interventi nelle aree e negli edifici ricompresi nei parchi privati sono soggetti al preventivo parere della Commissione Regionale Beni Culturali Ambientali.

 

 

 

 

 

6.         Le aree individuate dal Piano come area cortilizia a verde privato, negli interventi di Completamento (C), Ristrutturazione Urbanistica (RU) e Nuovo Impianto (NI), sono quella parte di superficie fondiaria (Sf) che non deve essere destinata ad alcuna edificazione sia entro che fuori terra e che deve essere sistemata a verde al fine di mantenere la permeabilità del suolo. Essa non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria (Sf) nelle zone destinate agli usi produttivi ed al 30% nelle zone destinate ad altri usi.

        Negli interventi di Risanamento Conservativo (RC2), Ristrutturazione Edilizia (RE), di costruzione di nuove autorimesse e quelli attuati mediante Piano di Recupero  - che comportino aumento della superficie coperta (Sc) esistente - essa non potrà essere inferiore al 10%.

        In ogni caso, qualora prevista dalle tavole di Piano, tale area è vincolante sia come ubicazione che come dimensione, anche qualora sia superiore alla percentuale sopra fissata. Su tale area è comunque consentita la formazione della viabilità di accesso.

 

 

7.     Gli interventi di sistemazione del terreno, che ne modificano le quote, devono essere motivati sia dal punto di vista tecnico che ambientale.

 

 

8.     Sugli elaborati di progetto dovrà essere chiaramente individuato un caposaldo inamovibile che fungerà da quota (0.00) di riferimento.

 

 

9. All’interno della delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi consentiti dal Piano sono subordinati al rilascio della autorizzazione prevista dalla L.R. 45/89 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

10.    Nelle zone di rispetto dei punti di captazione di acque destinate al consumo umano  si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 11.5.1999 n° 152 come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs 18.8.2000    n° 258 e s.m.i.

 

 

 

 

11.    Lungo i tratti stradali individuati nel piano con apposita simbologia dovrà essere osservato il seguente rispetto di visuale panoramica:

 

a) nei tratti con visuale verso valle i nuovi edifici e quelli esistenti interessati da interventi di “RE1” - “RE2” - non potranno prevedere altezze (misurate alla linea di colmo delle coperture) che superino le quote del piano stradale fronteggiante;

b) nei tratti con visuale verso monte gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento dovranno essere realizzati a distanza dalla strada - misurata in proiezione orizzontale - non inferiore a mt. 50 ;

c) le nuove recinzioni od i rifacimenti di quelle esistenti saranno realizzati in modo da garantire la migliore apertura visiva.

 

12.    Le nuove costruzioni con destinazione di cui alle lettere: r),t2), dovranno osservare una distanza minima di rispetto dalla perimetrazione delle zone destinate agli usi residenziali di mt.200 e una distanza minima di rispetto dagli edifici residenziali isolati – di proprietà di terzi –di mt.50.

 

 

13.    Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti dovranno osservare i rispetti dagli elettrodotti stabiliti dalla normativa di settore.

 

 

14.    Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti dovranno osservare una distanza di rispetto di mt. 3.00 dall’asse delle condotte idriche principali e dai collettori fognari principali ove non corrano lungo o entro le sedi viarie esistenti e/o previste dal P.R.G.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 21 - PARCO NATURALE

 

1.     Le tavole di Piano delimitano e classificano come zone a parco naturale la parte ricadente nel territorio comunale del “Parco naturale del Monte Fenera” istituito con Legge Regionale 30 marzo 1987 n° 22.

 

 

2.     In tali zone si applicano le disposizioni stabilite dal “Piano d’Area del Parco naturale del Monte Fenera” e dalle relative Norme di Attuazione, con la precisazione che non saranno in ogni caso consentiti interventi di nuovo impianto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 22 - INTERVENTI IN CORSO

 

1.        Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) in vigore alla data di adozione delle presenti norme mantengono la loro piena efficacia per tutto il periodo di validità, fatta eccezione per le destinazioni d’uso del territorio definite nelle tavole di Piano eventualmente contrastanti con quelle dello Strumento Urbanistico Esecutivo, che dovranno essere adeguate alla nuova normativa.

 

 

2.        Scaduto il periodo di efficacia della convenzione per l’attuazione di tali S.U.E., si applicano le seguenti disposizioni:

 

a)      le prescrizioni e i parametri del S.U.E. possono essere modificati in conformità al P.R.G. o in adeguamento a specifiche successive varianti al P.R.G. stesso, che modifichino usi e/o parametri e/o prescrizioni dell’area interessata dal S.U.E stesso;

b)      qualora non siano stati compiutamente assolti gli impegni assunti da parte della Ditta Lottizzante l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi negli adempimenti, con spese a carico della ditta stessa;

c)      qualora siano stati compiutamente assolti gli impegni assunti, sono ammessi gli interventi di modifica delle destinazioni d’uso compatibili con le classificazioni del P.R.G. vigente, semprechè vengano reperiti gli eventuali standards aggiuntivi richiesti dalle nuove destinazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  A

                                                  

 

 

 

Scheda “S1” - Scheda di prescrizione specifica per l’area della “Porta del Teatro” . (P.zza Moscatelli)

 

 

*****

 

Obiettivi dell’intervento

:

Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da insediamenti impropri e dismessi.

 

 

 

 

:

Realizzazione di spazi pubblici.

 

 

 

Modalità di intervento

:

Strumento Urbanistico Esecutivo.

 

 

 

Tipi di intervento Urbanistico

:

Ristrutturazione Urbanistica.

 

 

 

Tipi di intervento Edilizio

:

Tutti i tipi.

 

 

 

Destinazione d’uso

:

Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere:

 

 

a), b), e1),g),h).

 

 

 

Parametri specifici

:

Volume massimo complessivo ammesso: mc. 15.000, di cui   mc.2.000 massimi destinati alle lettere: g),h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione.

 

 

 

 

 

Numero piani fuori terra:

massimo 4 .

 

 

 

 

 

Non sono ammessi bassi fabbricati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni particolari

:

Le aree complessivamente necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per la destinazione d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono:

1)   essere  realizzate, cedute 

gratuitamente al Comune nella superficie prevista da destinarsi a parcheggio pubblico evidenziata sulle tavole di P.R.G.;

2)     essere monetizzate nella superficie

eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.

 

 

 

 

 

La realizzazione del parcheggio pubblico nell’area evidenziata sulle tavole di P.R.G., il suo positivo collaudo da parte degli organi comunali, nonché la sua cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

 

 

La realizzazione di tale parcheggio non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri accessori

 

 

 

 

 

Al di sopra di tale area a parcheggio, l’Amministrazione Comunale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comune sulla base di progetto specifico predisposto dall’Amministrazione  Comunale stessa.

 

 

 

 

 

Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per la destinazione d’uso di cui alle lettere:

g),h), dell’articolo 7 delle Norme di Attuazione devono essere totalmente reperite ed attrezzate sull’area d’intervento al netto della superficie prevista da destinarsi a parcheggio pubblico evidenziata sulle tavole di P.R.G.

 


ALLEGATO  A

                                                 

 

 

Scheda “S2” - Scheda di prescrizione specifica per il Piano di Recupero dell’area “Il Borghetto” .

 

 

*****

 

Obiettivi dell’intervento

:

Recupero e riqualificazione di una parte del Centro Storico in avanzata fase di obsolescenza fisica e funzionale.

 

 

 

 

:

Realizzazione di spazi pubblici nel Centro Storico.

 

 

 

Modalità di intervento

:

Piano di Recupero di cui all’art.41 bis della L.R. 56/77.

 

 

 

Tipi di intervento

:

Come prescritti dalle tavole di Piano.

 

 

 

Destinazione d’uso e dimensionamento

:

La superficie utile lorda (Sul) esistente può essere aumentata “una tantum” del 20% (ventipercento) per gli usi di cui all’art. 10 delle Norme di Attuazione.

 

 

 

Prescrizioni particolari

:

Gli edifici per i quali il Piano prescrive interventi di recupero dovranno costituire gli elementi di riferimento per la ricostituzione della organizzazione tipologico-urbanistica del tessuto storico.

 

 

 

 

 

Gli standards risultanti dai calcoli di norma non potranno essere monetizzati.

 

In aggiunta ai parcheggi pubblici e privati di norma, dovranno essere realizzati ulteriori parcheggi privati per un numero di posti macchina non inferiore  a 40.

 

ALLEGATO  A

                                                 

 

 

 

Scheda “S3” - Scheda di prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Viale Rimembranze”.

 

 

*****

 

Obiettivi dell’intervento

:

Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da insediamenti impropri.

 

 

 

 

:

Realizzazione di spazi pubblici.

 

 

 

Modalità di intervento

:

Strumento Urbanistico Esecutivo.

 

 

 

Tipi di intervento Urbanistico

:

Ristrutturazione Urbanistica.

 

 

 

Tipi di intervento Edilizio

:

Tutti i tipi.

 

 

 

Destinazione d’uso

:

Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere:

 

 

a), b), e1),g),h).

 

 

 

Parametri specifici

:

Volume massimo complessivo ammesso: mc. 16.000, di cui   mc.4.000 massimi destinati alle lettere: g),h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione.

 

 

 

 

 

Numero piani fuori terra:

massimo 4 .

 

 

 

 

 

Non sono ammessi bassi fabbricati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni particolari         : Le aree complessivamente necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per la destinazione d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono :

1)essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune nella misura delle superfici destinate a parcheggio e verde    pubblico nelle tavole di P.R.G.;

2)essere monetizzate nella superficie eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.

 

La realizzazione del parcheggio pubblico e del verde pubblico nelle aree evidenziate sulle tavole di P.R.G., il loro positivo collaudo da parte degli organi comunali, nonchè la loro cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla sottoscrizione della relativa convenzione .

 

La realizzazione di tale parcheggio e verde pubblico non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri concessori.

 

Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per le destinazioni d’uso di cui alle lettere:

g), h), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono essere totalmente reperite ed attrezzate sull’area d’intervento al netto delle superfici previste da destinarsi a parcheggio e verde pubblico evidenziate sulle tavole di P.R.G.

 

ALLEGATO  A

                                                 

 

 

 

Scheda “S4” - Scheda di prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Via San Bernardo in Verzura”.

 

 

*****

 

 

Obiettivi dell’intervento

:

Riqualificazione di area a vocazione residenziale occupata da insediamenti impropri.

 

 

 

 

:

Realizzazione di spazi pubblici.

 

 

 

Modalità di intervento

:

Strumento Urbanistico Esecutivo.

 

 

 

Tipi di intervento Urbanistico

:

Ristrutturazione Urbanistica.

 

 

 

Tipi di intervento Edilizio

:

Tutti i tipi.

 

 

 

Destinazione d’uso

:

Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere:

 

 

a), b), e1),g),h),m).

 

 

 

Parametri specifici

:

Volume massimo complessivo ammesso: mc. 14.000, di cui   mc.4.000 massimi destinati alle lettere: g),h),m) dell’art. 7 delle Norme di Attuazione.

 

 

 

 

 

Numero piani fuori terra:

massimo 4 .

 

 

 

 

 

Non sono ammessi bassi fabbricati.

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni particolari         : Le aree complessivamente necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per la destinazione d’uso di cui alla lettera e1), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono :

1)essere realizzate, cedute gratuitamente al Comune nella misura delle superfici destinate a parcheggio e verde    pubblico nelle tavole di P.R.G.;

2)essere monetizzate per la superficie eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.

 

La realizzazione del parcheggio pubblico e del verde pubblico nelle aree evidenziate sulle tavole di P.R.G., il loro positivo collaudo da parte degli organi comunali, nonché la loro cessione gratuita al Comune, dovrà avvenire entro 365 giorni dalla sottoscrizione della relativa convenzione .

La realizzazione di tale parcheggio e verde pubblico non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri concessori.

 

Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici per le destinazioni d’uso di cui alle lettere g),h),m), dell’art. 7 delle Norme di Attuazione devono essere totalmente reperite ed attrezzate sull’area d’intervento al netto delle superfici previste da destinarsi a parcheggio e verde pubblico evidenziate sulle tavole di P.R.G.

 

ALLEGATO  A

                                                 

 

 

 

Scheda “S5” - Scheda di prescrizione specifica per l’area di ristrutturazione urbanistica prevista in “Viale Varallo” ad uso alberghiero.

 

 

*****

 

Obiettivi dell’intervento

:

Riqualificazione, sviluppo e diversificazione dell’offerta ricettiva del complesso alberghiero “Capitol”.

 

 

 

Modalità di intervento

:

Strumento Urbanistico Esecutivo.

 

 

 

Tipi di intervento Urbanistico

:

Ristrutturazione Urbanistica.

 

 

 

Tipi di intervento Edilizio

:

Tutti i tipi.

 

 

 

Destinazione d’uso

:

Art. 7 delle Norme di Attuazione lettere:

 

 

e1), l), m).

 

 

 

Parametri specifici

:

(It) Indice di densità edilizia territoriale = 1,75 mc/mq, di cui 0,1 massimi destinati alla lettera e1) dell’art. 7 delle Norme di Attuazione.

 

 

 

 

 

Numero piani fuori terra:

massimo: 3 per i nuovi interventi

            : 6 per l’ampliamento 

                 dell’esistente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni particolari         : Le aree complessivamente necessarie al soddisfacimento degli standards urbanistici  devono :

1)essere realizzate e asservite ad uso pubblico nella misura delle superfici destinate a parcheggio nelle tavole di P.R.G.;

2)essere monetizzate nella superficie eventualmente carente al soddisfacimento totale degli standards urbanistici.

 

La realizzazione di tale parcheggio non costituirà alcun titolo di scomputo dagli oneri concessori.

 

 

Nella parte dell’area ad Est della ferrovia le superfici a parcheggio pubblico e privato, così come quelle cortilizie, devono essere pavimentate con materiali semipermeabili.

 

L’area cortilizia a verde privato, che non potrà essere inferiore al 30% della Superficie fondiaria (Sf), dovrà essere adeguatamente sistemata con alberature di alto fusto e con arbusti autoctoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  B

                                                 

 

 

Elenco delle attività di artigianato di servizio e delle attività artigianali compatibili con l’uso residenziale e commerciale del territorio:

 

- Riparazioni di apparecchi e materiali di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici, di distribuzione di gas e di impianti frigoriferi; riparazione e manutenzione di ascensori e montacarichi.

 

- Riparazione di macchine per ufficio, di sistema per l’elaborazione dei dati, di registratori di cassa e simili.

 

- Riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazione), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti elettrici, radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora.

 

- Riparazioni di strumenti scientifici e di precisione, di strumenti ottici e fotocinematografici.

 

- Produzione di pane, di pasticceria, dolciumi e gelati.

 

- Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del thè.

 

- Produzione di calze per uomo, donna e ragazzo.

 

- Confezione di tessuti a maglia e di altri articoli di maglieria.

 

- Confezione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili, di ricami, di tulli, pizzi e merletti.

 

- Confezione di pelletteria, articoli da viaggio e di articoli tecnici in cuoio.

 

- Produzione a mano e su misura di calzature.

 

- Confezione su misura di vestiario e biancheria, modisterie.

 

 

 

- Confezioni di pellicce.

 

- Laboratori di falegnameria.

 

- Stampa e industrie affini limitatamente a tipografie, legatorie e rilegatorie.

 

- Lavorazione artistica del marmo e delle altre pietre e affini.

 

- Lavorazione di pietre dure e preziose.

 

- Costruzione di strumenti musicali e relativi accessori.

 

-       Studi e laboratori fotografici e cinematografici.

 

- Costruzioni di giochi, giocattoli e articoli sportivi.

 

- Attività di finiture dell’edilizia.

 

- Magazzini per il ricovero di attrezzature di imprese edili.

 

- Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie), di motoveicoli e biciclette.

 

- Riparazioni di calzature e articoli di cuoio.

 

- Riparazione di orologi e gioiellerie.

 

- Servizi di lavanderia, tintoria e affini.

 

- Servizi per l’igiene e l’estetica della persona.

 

-          Altri servizi alla persona.

 

-          Altre attività affini non elencate.