COMUNE DI
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BORGOSESIA |
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PROVINCIA DI VERCELLI
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REGOLAMENTO
EDILIZIO
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I
N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Edilizio (R.E.)
Art. 2 Formazione
della Commissione Edilizia
Art. 3 Attribuzioni
della Commissione Edilizia
Art.
4 Funzionamento
della Commissione Edilizia
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art.
5 Certificato
urbanistico (C.U.)
Art.
6 Certificato
di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Art.
7 Domanda
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
Art.
8 Rilascio
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art.
9 Diniego
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art. 10 Comunicazione
dell'inizio dei lavori
Art. 11 Voltura di
concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art. 12 Comunicazione di
ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13 Altezza dei
fronti della costruzione (Hf)
Art. 14 Altezza della
costruzione (H)
Art. 15 Numero dei piani
della costruzione (Np)
Art. 17 Superficie
coperta della costruzione (Sc)
Art. 18 Superficie utile
lorda della costruzione (Sul)
Art. 19 Superficie
utile netta della costruzione (Sun)
Art. 20 Volume della
costruzione (V)
Art. 21 Superficie
fondiaria (Sf)
Art. 22 Superficie
territoriale (St)
Art. 23 Rapporto di
copertura (Rc)
Art. 24 Indice di
utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 25 Indice di
utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 26 Indice di densità
edilizia fondiaria (If)
Art. 27 Indice di densità
edilizia territoriale (It)
Art. 27
bis Disposizione
transitoria
TITOLO IV
- INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28 Salubrità del
terreno e della costruzione
Art. 29 Allineamenti
Art. 30 Salvaguardia e
formazione del verde
Art. 31 Requisiti delle
costruzioni
Art. 32 Inserimento
ambientale delle costruzioni
Art. 33 Decoro e
manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Art. 34 Interventi
urgenti
Art. 35 Decoro degli
spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 36 Altezza interna
dei locali abitativi
Art. 37 Antenne
Art. 38 Chioschi e mezzi
pubblicitari
Art. 39 Coperture, canali
di gronda e pluviali
Art. 40 Cortili e cavedi
Art. 41 Intercapedini e
griglie di aerazione
Art. 42 Misure contro la
penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 43 Muri di sostegno
Art. 44 Numeri civici
Art. 45 Parapetti e ringhiere
Art. 46 Passaggi pedonali
e marciapiedi
Art. 47 Passi carrabili
Art. 48 Piste
ciclabili
Art. 49 Portici e
"pilotis"
Art. 50 Prefabbricati
Art. 51 Rampe
Art. 52 Recinzioni e
cancelli
Art. 53 Serramenti
Art. 54 Servitù pubbliche
Art. 55 Soppalchi
Art. 56 Sporgenze fisse e
mobili
Art. 57 Strade private
Art. 58 Terrazzi
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59 Prescrizioni
generali
Art. 60 Richiesta
e consegna di punti fissi
Art. 61 Disciplina
del cantiere
Art. 62 Occupazione
del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 63 Sicurezza del
cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 64 Scavi e
demolizioni
Art. 65 Rinvenimenti
Art. 66 Ripristino del
suolo e degli impianti pubblici
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67 Vigilanza e
coercizione
Art. 68 Violazione del
regolamento e sanzioni
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69 Ricostruzione di
edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 70 Deroghe
ALLEGATI
Modello
1 Certificato
Urbanistico (C.U.)
Modello
2 Certificato
di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello
3 Relazione
Illustrativa del Progetto Municipale
Modello
4 Concessione
Edilizia
Modello
5 Autorizzazione
Edilizia
Modello
6 Comunicazione
di Inizio dei Lavori
Modello
7 Comunicazione
di Ultimazione dei Lavori
Modello
8 Richiesta
della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello
9 Atto
di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10 Certificato di
abitabilità
APPENDICE
ALL'ART. 31
1. Specificazioni
delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti
le esigenze indicate all'art. 31.
ESTREMI
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 Oggetto
del Regolamento Edilizio (R.E.)
1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con
quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in
materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:
a) la
formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione
Edilizia;
b) gli adempimenti inerenti alle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi ed
urbanistici;
d) l'inserimento ambientale, i requisiti
prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali
per i manufatti;
f) l'esercizio dell'attività
costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento
contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere
redatti gli atti dei
procedimenti.
Art. 2 Formazione
della Commissione Edilizia
1. La
Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore
urbanistico ed
edilizio.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o
dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio
comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra
i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che
abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e
dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura,
all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla
gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in
possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione
contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di
primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della
Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre
Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle
stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo
del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento
del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le
sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve
essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono
rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione
scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio
comunale non li abbia sostituiti.
7. I
componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate
situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute
consecutive.
8. La
decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o
dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di
esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del
ricevimento della lettera di dimissioni.
Art. 3 Attribuzioni
della Commissione Edilizia
1. La Commissione esprime parere preventivo,
obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non
vincolante, per:
a) il rilascio di concessioni o
autorizzazioni edilizie e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali
per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) l'assunzione di provvedimenti di
annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del
provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere
di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed
il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno
facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
a) strumenti urbanistici, generali ed
esecutivi, e loro varianti;
b) convenzioni;
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) modalità di applicazione del contributo
di concessione.
Art. 4 Funzionamento
della Commissione Edilizia
1. La Commissione, su convocazione del Presidente,
si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta
che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono
pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a
svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza
diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame
della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla
trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame,
alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di
tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo
comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il
componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale,
dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione
o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o
comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto
sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio
dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la
realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado
del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata
istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al
Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì
facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i
richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche
insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare
l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della
relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il
verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e
vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10.Il verbale deve indicare il luogo e la
data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento
all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere
espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o
supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri,
eventuali dichiarazioni di voto.
11.Il verbale è firmato dal Segretario
estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è
allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.
TITOLO
II
ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art. 5 Certificato
urbanistico (C.U.)
1. La
richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal
proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di
svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e
riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il
certificato si riferisce.
2. Il
certificato urbanistico è rilasciato dall’ Autorità comunale entro sessanta
giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle
eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
b) l'area urbanistica in cui è compreso
l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
c) i tipi e le modalità d'intervento
consentiti;
d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
da osservare;
e) le eventuali prescrizioni concernenti
obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e
dismissioni;
f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il
C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Art. 6 Certificato
di destinazione urbanistica (C.D.U.)
1. La
richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere
formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve
indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di
ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il
C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta
e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in
particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle
eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
b) l'area urbanistica in cui è compreso
l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
c) le modalità d'intervento consentite;
d) la capacità edificatoria consentita;
e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il
C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva
validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano
modificazioni degli strumenti urbanistici.
Art. 7 Richiesta
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto
municipale
1. Il
proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire
trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il
godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità
comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività
comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli
immobili.
2. La
richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti
atti:
a) domanda indirizzata all’Autorità comunale
contenente:
1) generalità del richiedente;
2) numero del codice fiscale - o della
partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
3) estremi catastali e ubicazione
dell'immobile sul quale si intende intervenire;
b) documento comprovante la proprietà o
l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di
legge;
c) progetto municipale.
3. Qualora
il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di
urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere
integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le
opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato
concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali
competenti.
4. Il
progetto municipale è formato dai seguenti atti:
a) estratto della mappa catastale;
b) estratti degli elaborati del P.R.G. e
degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le
prescrizioni significative per l'area d'intervento;
c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita
da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella
catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento,
toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature
esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante,
prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se
necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con
specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali,
delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori
storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in
scala appropriata e documentazione fotografica;
d) specificazione delle opere di urbanizzazione
primaria esistenti;
e) documentazione fotografica del sito nello
stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
f) simulazione fotografica
dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi
aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche
storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
g) planimetria di progetto, alla stessa
scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti
di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici,
ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni
singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali
(acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
h) piante, sezioni, prospetti (in scala
1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il
manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti
requisiti:
1) le piante sono redatte per ogni piano,
dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le
dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
2) le sezioni, almeno due, indicano le
altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno
naturale e sistemato;
3) i prospetti riportano il disegno di ogni
lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
4) i particolari illustrano gli eventuali
elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
5) nel caso di interventi di ampliamento o
ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni,
campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
i) relazione illustrativa, redatta
secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi
descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la
verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il
calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il
progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed
elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di
specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare
attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
6. Tutti
gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il
tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed
il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La
richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la
stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi
precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole
modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
Art. 8 Rilascio
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
1. Le
concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità
comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
2. Le
concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio
del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge
regionale urbanistica.
3. Le concessioni e le autorizzazioni devono
contenere:
a) il riferimento alla domanda (generalità e
codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e
del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
b) il riferimento agli elaborati tecnici e
descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla
domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità
comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale
costituisce parte integrante;
c) l'indicazione del tipo di intervento e
delle destinazioni d'uso;
d) l'identificazione catastale dell'immobile
oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il
riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
e) il riferimento al titolo in forza del
quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
f) il riferimento agli eventuali
pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio
dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni
imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
g) il riferimento ai pareri obbligatori non
vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi
assunti;
h) negli atti di assenso edilizio onerosi,
gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono
stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
i) negli atti di assenso edilizio
onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e
la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
j) negli atti di assenso edilizio non
onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di
gratuità;
k) il riferimento all'eventuale atto con il
quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse
relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
l) le modalità dell'eventuale cessione
al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la
realizzazione di opere di urbanizzazione;
m ) i
termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
n) le prescrizioni per gli adempimenti
preliminari all'inizio dei lavori;
o) le eventuali prescrizioni particolari da
osservare per la realizzazione delle opere;
p) le condizioni e le modalità esecutive
imposte alla concessione o all'autorizzazione;
q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio
dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero
alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della
stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori
nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
Art. 9 Diniego di concessione edilizia e
di autorizzazione edilizia
1. Il
diniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo
parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il
provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o
di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
3. Il
provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
4. Le
disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il
diniego dell'autorizzazione edilizia.
Art. 10
Comunicazione dell'inizio dei lavori
1. Il
titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con
atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre
l'inizio stesso.
2. La
comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e
deve menzionare:
a) la data ed il protocollo del deposito,
presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento
armato, ove presenti;
b) i nominativi e le qualifiche degli
operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi
variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del
titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni
otto dall'avvenuta variazione.
4. Per
le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può
effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a
verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento
dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora
sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla
regolarizzazione amministrativa.
Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di
autorizzazione edilizia
1. Il
trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare
(voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla
presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza
di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della
qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. La
voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora
sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente
articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla
regolarizzazione amministrativa.
Art. 12 Comunicazione di
ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
1. Entro
il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di
un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare
della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale
con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei
lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente
o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto,
il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle
norme vigenti.
3. La
comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di
abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
TITOLO
III
PARAMETRI
ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13 Altezza
dei fronti della costruzione (Hf)
1. Si
definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della
costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si
assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota,
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo
di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto
più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati
con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza
inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo
solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi
i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere
considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il
filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il
piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della
copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi
curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea
virtuale.
5. La
linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno
naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della
facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e
viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel
caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti
andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale
della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è
convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al
comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio)
per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di
eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla
differenza di quota tra il piano di
calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di
ciascun fronte.
7. Dal
computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione,
ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione,
impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
Art. 14 Altezza
della costruzione (H)
1. L'altezza
della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,
determinate ai sensi del precedente art. 13.
Art. 15 Numero
dei piani della costruzione (Np)
1. Il
numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili -
compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i
requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli
seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra
rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe,
scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal
computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio
risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m,
misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei
punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5),
nonché gli eventuali soppalchi.
Art. 16 Distanza tra le
costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della
costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
1. Le
distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e
riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il
filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro
esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi
decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe
opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i
"bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto,
gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La
distanza tra:
a) filo
di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra
costruzione (D),
b) filo di fabbricazione di una costruzione
e linea di confine della proprietà (Dc),
c) filo di fabbricazione di una costruzione
e confine di una strada o, in
assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),
è rappresentata
dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei
due elementi e tangente all’altro.
Art. 17 Superficie
coperta della costruzione (Sc)
1. La superficie coperta è l'area, misurata
in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero
corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i
"bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe
strutture.
2. Sono
esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i
cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più
di 1,50 m dal filo di fabbricazione.
Art. 18 Superficie
utile lorda della costruzione (Sul)
1. La superficie utile lorda, misurata in
metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti
i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso -
delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel
computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici
relative:
a) ai "bow window" ed
alle verande;
b) ai piani di calpestio dei
soppalchi;
sono
escluse le superfici relative:
c) ai volumi tecnici, anche se emergenti
dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori,
torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli
ascensori;
d) ai porticati, ai "pilotis",
alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
e) agli spazi compresi nel corpo principale
o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei
veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
f) ai locali cantina, alle soffitte ed
ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
g) ai cavedi.
Art. 19 Superficie
utile netta della costruzione (Sun)
1. La
superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma
delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto
abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così
come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le
soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una
profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde;
soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero
come superfici destinate al calpestio.
Art. 20 Volume
della costruzione (V)
1. Il volume della costruzione, misurato in
metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile
lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza
misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per
l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra
è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua
assenza l’estradosso della superficie di copertura.
3. Nel
caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di
estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto
al comma 6 dell'art. 13.
Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
1. E' l'area del
terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili,
misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie,
secondarie e indotte esistenti e/o previste.
Art. 22
Superficie territoriale (St)
1. E' l'area
complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2],
comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
Art. 23 Rapporto
di copertura (Rc)
1. Il
rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la
superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie
fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie
coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Art. 24 Indice
di utilizzazione fondiaria (Uf)
1. L'indice di
utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta
il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile
per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
Art. 25 Indice
di utilizzazione territoriale (Ut)
1. L'indice di utilizzazione territoriale è
dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la
superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati
di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie territoriale [m2]/[m2].
Art. 26 Indice
di densità edilizia fondiaria (If)
1. L'indice di densità
edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile
e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di
volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria [m3]/[m2].
Art. 27 Indice
di densità edilizia territoriale (It)
1. L'indice di densità
edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di
metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie territoriale [m3]/[m2].
Art. 27
bis Disposizione
transitoria
1. Fino
all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio
1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli:
13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 –19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27,
continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore
Generale.
TITOLO
IV
INSERIMENTO
AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28 Salubrità
del terreno e della costruzione
1. E'
vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come
deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se
non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il
giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in
materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei
pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se
il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque
sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e
debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si
trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In
ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la
risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o
seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la
realizzazione di intercapedini.
5. I
pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve
essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato
tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il
pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota
inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono
essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente
articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione
dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi
sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il
solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema
fognario di scarico.
9. E’
vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti
radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono
radiazioni in quantità nocive alla salute.
1. L'allineamento
con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più
arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti
più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più
avanzata.
Art. 30 Salvaguardia
e formazione del verde
1. La
conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere,
sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali
fattori di qualificazione ambientale.
2. L’Autorità
comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso
relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi,
arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata
fronteggianti spazi pubblici.
3. La
vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale
solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al
medesimo.
4. E'
fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla
via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinche non sia intralciata la
viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica,
la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora,
per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie
afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli
eventuali danni arrecati.
6. L’Autorità
comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che
costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti
impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione.
Art. 31 Requisiti
delle costruzioni
1. Chiunque
diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione
di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati
esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei
fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività
produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve
provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a
regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle
leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le
norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e
prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate
esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della salute e
dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e ritenzione
del calore;
g) facilità di accesso, fruibilità e
disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se
per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a
deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro,
presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato
ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità
comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico
competente.
4. Nel
caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista
incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del
documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le
condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere
copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
Art. 32 Inserimento ambientale delle
costruzioni
1. Tutte
le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I
fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero,
devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle
tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con
quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente
simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o
naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L’Autorità
comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio
degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua
motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad
ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione
o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne,
decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche
ambientali.
5. I
lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le
prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere
totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle
aree private
1. Le
costruzioni, le singole parti delle
stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per
quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E'
prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi
caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza
storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche
targhe e simili.
3. Il
proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione
e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura
delle costruzioni deterioratesi.
4. I
prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La
scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico
vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali
competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica
campionatura.
6. Le
aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato
procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo
e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove
le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato
delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla
sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di
ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni
inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità
comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese
devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto,
salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
1. Nei
casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni
o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per
l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il
proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento
urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di
pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione
dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni
medesime.
2. E'
comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei
lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso
di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo
possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di
assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni
abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale
accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico
e loro occupazione
1. Le
strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno
del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo
delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati
nel sottosuolo.
2. E'
vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati
all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di
proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre
l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle
N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio
di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque
intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per
eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la
specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le
opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque
regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve
restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione
può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da
disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito
cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La
concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il
termine finale della medesima.
6. Scaduto
il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il
rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo
occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In
caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese
del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni
dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di
legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in
conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati
nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
TITOLO
V
PRESCRIZIONI
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 36
Altezza interna dei locali abitativi
1. Ai
fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la
distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla
perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza
interna è misurata "sottotrave".
2. Nel
caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia
articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza
interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per
l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un
vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità
massima di 0,50 m.
3. La
misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani
accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse
specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono
quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle
prescritte dalle leggi statali:
a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
1) ricostruzione di edificio di valore
storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le
caratteristiche originarie;
2) inserimento di nuovo edificio a
completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti
contigui e preesistenti;
3) ampliamento di edificio di valore storico
e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli
orizzontamenti preesistenti;
b) per le costruzioni esistenti, nei casi
di:
1) interventi edilizi volti al recupero di
costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
2) interventi edilizi volti al recupero di
costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico
e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle
caratteristiche originarie.
5. In
tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di
abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico
sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative
indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee
dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme
restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione
destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra
pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
1. Nelle
nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui
atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente
Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono
essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di
collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna
centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale
da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne
paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in
cui sono installate.
2. Sono
vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle
costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire
eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L’Autorità
comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza
pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti
centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne
individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione
di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è
soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
1. L'installazione
di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere
provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal
"Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di
attuazione.
2. Le
definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi
pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di
cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici,
impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della
Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di
competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione
di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di
nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la
cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali
adiacenti e prospicienti.
4. Il
rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è
subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici
dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a
1:20.
5. Il
rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a
specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole
dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I
provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere
revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel
caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi
4, 5, 6, 7.
8. L’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei
per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno
del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle
carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali
1. Tutti
gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate,
munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche.
2. Le
coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici,
ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro
realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare
per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali
impiegati.
3. I
canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo
pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono
convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi
liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul
suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o
appositi pozzi perdenti.
4. Nei
canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle
meteoriche.
5. Verso
gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove
costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano
marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali
totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale
inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura
idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui
si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture;
un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve
precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
1. I
cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di
una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m,
devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato,
rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli
effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle
proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra
sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2°
comma.
3. La
realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da
prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per
l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e
ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio,
ripostigli.
4. Nelle
nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono
essere così dimensionati:
- altezza
fino a 10,00 m, lato min.
2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
- altezza
fino a 15,00 m, lato min.
3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
- altezza
oltre 15,00 m,
lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00
m2.
5. Nei
cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I
cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per
agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili
e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque
provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare
ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di
rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla
quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei
cortili e dei cavedi esistenti.
Art. 41 Intercapedini e griglie di
aerazione
1. Ai
fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano
situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una
costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente
realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione
indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati,
nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti
eventualmente in essa contenute.
2. Fuori
dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed
anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari
frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento,
protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili
e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di
quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il
fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello
di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La
costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono
altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo
provvedimento di assenso da parte del Comune.
Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle
costruzioni
1. Nelle
nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono
essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti,
volatili ed animali in genere.
2. Tutte
le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con
intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a
maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono
essere debitamente stuccate.
3. Gli
imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le
canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e
prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile
debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per
impedire la risalita dei ratti.
5. I
cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di
dissuasione.
6. E'
vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale,
sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per
territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate
condizioni nocive per la salute degli utenti.
1. I
muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non
superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle
specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali
terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del
muro che li sovrasta.
2. Quando
i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto
delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per
i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni
delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in
ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere
prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di
quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che
devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I
muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista,
debbono essere realizzati in:
a) elementi
modulari in legno e/o cemento;
b) cemento
a vista;
c) pietra
a vista.
5. Per
i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione
Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura
dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale
prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per
l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del
provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno
all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di
sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di
detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
1. Il
Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono
essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli
accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente
collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il
numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una
altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente
visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le
eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario
dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E'
ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati
in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di
illuminazione notturna.
5. In
caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di
porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri
civici, affinchè siano soppressi.
1. Parapetti
e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da
uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I
manufatti di cui sopra devono:
a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e
non superiore a 1,70 m;
b) presentare notevole resistenza agli urti
ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
non
devono:
c) essere scalabili;
d) presentare aperture o interspazi di
larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per
la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
a) profilati
metallici;
b) pietra
a vista;
c) cemento
a vista;
d) mattoni
a vista;
e) legno;
f)
materiali con finitura ad intonaco;
il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non
frammentazione agli urti, debitamente certificati.
Art. 46
Passaggi pedonali e marciapiedi
1. Nel
centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile,
quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio
pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge
sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione
dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle
unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità,
materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I
marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati
su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I
marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima
di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore
all'8%.
5. Eventuali
dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale
o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di
pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora,
per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i
marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche
idonee allo scopo.
7. E'
consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali
di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice
della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
1. L'accesso
dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite
passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente
proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento
di esecuzione e di attuazione.
2. Ove
la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a
minor traffico.
3. L'accesso
ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando
sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle
nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a
2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve
essere inferiore a 2,50 m e la
distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,00 m.
5. Nelle
nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di
pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle
rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore
a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita
dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente
disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli
accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e
5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di
trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o
delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere
richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne
deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono
fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
1.
Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2.
In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed
in
tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r.
33/1990 sono previsti parcheggi per
le
biciclette.
1. I nuovi portici, destinati a pubblico
passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 4,00 m di larghezza e 4,00 m
di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di
coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se
lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico
veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,00 m.
3. Nel
caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a
servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate,
grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per
le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio,
l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli
atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e
coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le
tinteggiature.
1. Le
costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per
la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche,
risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti
formali sia per i materiali impiegati.
1. Si
definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
superamento di dislivelli.
2. Le
rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli
edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri
casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata
delle rampe è:
a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a
senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a
doppio senso di marcia permanente;
c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a
senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a
doppio senso di marcia permanente.
4. Nel
caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura,
misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o
a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso
di marcia permanente.
5. Le
rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve
essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la
realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata,
sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
6. Tutte
le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle
leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella
situazione di fatto.
1. I
muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti
in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di
decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le
recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza
della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di
assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali
finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le
recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono
essere realizzate:
a) con muro pieno di altezza massima di 2,20
m;
b) con muretto o cordolo di altezza massima
di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima
complessiva di 2,20 m;
c) con siepi mantenute ad una altezza
massima di 2,20 m;
d) con
pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,70
m;
4. Recinzioni
e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire
l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I
materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli
sono:
a) pietra
a vista;
b) cemento
a vista;
c) mattoni
a vista;
d) materiali
con finitura ad intonaco.
6. I
materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono:
a) legno;
b) profilati
metallici;
c) profilati
in materiale plastico.
7. Sopra
i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e
d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri
medesimi.
8. I
cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare
altezza non superiore a 3,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso
l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente
arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle
strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle
larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione
di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali
apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e
motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite
armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento
motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di
segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10.La realizzazione di recinzioni al di
fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano
l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
1. Le
porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso
pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a
scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i
serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza,
in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove
possibile.
2. I
serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono
aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,60 m dal piano del
marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive
di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime
stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In
sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita
la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con
specifici materiali e coloriture.
4. I
serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono
mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione
dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto
l'adeguamento alle norme regolamentari.
1. Il
Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle
costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e
altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) targhe della toponomastica urbana e
numeri civici;
b) piastrine e tabelle per indicazioni
planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
c) apparecchi e tabelle di segnalazione
stradale;
d) cartelli indicatori relativi al transito,
alla viabilità, ai pubblici servizi;
e) sostegni per gli impianti dei pubblici
servizi con targhe ed apparecchi relativi;
f) orologi ed avvisatori stradali di
data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
g) lapidi commemorative;
h) ogni altro apparecchio od impianto che si
renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli
indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati
sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non
esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di
tutela.
3. La
manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata
da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati
installatori.
4. L'installazione
deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà
privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui
è effettuata.
5. I
proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non
rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista,
di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o
danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli
interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al
comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il
mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi
debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato
indispensabile rimuoverli.
1. Ai
fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie
ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno
spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella
sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi
vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli,
non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La
realizzazione del soppalco è:
a) soggetta alle ordinarie procedure
autorizzative;
b) consentita nel rispetto dei requisiti di
illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di
destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano
l'attività esercitata.
3. E'
comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la parte superiore del soppalco deve
essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
b) l'altezza tra il pavimento finito del
soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore
a 2,00 m;
c) l'altezza tra il pavimento del locale e
il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare
non inferiore a 2,20 m.
4. Il
soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15:
come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20,
anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della
superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
1. Dal
filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,
soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline,
balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande
e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di
fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove
non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro
regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/10 della larghezza della sede stradale,
con un massimo di 0,30 m per
balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
b) 1,50 m per tende parasole che non possono
comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo
inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede
medesimo o del suolo.
c) 0,05 m per altri corpi aggettanti
compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del
marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.
3. La
collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata
dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
1. La
costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative
e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli
enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione
Comunale la ritiene necessaria;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) all'apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta;
d) all'efficenza del sedime e del manto
stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle
opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione
nei collettori comunali;
f) all'illuminazione, nei casi di cui
al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze
con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di
curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m.
e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire
l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le
strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono
avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria
della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le
strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla
trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza
minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di
doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della
carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno
spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli
autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel
caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere
richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili
con la reale fattibilità.
7. Le
strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro
abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire
un illuminamento medio di 4 lx
(lux) sul piano stradale.
8. Ove
occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di
pubblica sicurezza.
1. Sono
definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio
pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la
cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di
portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove
siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista
pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non
inferiore a 1,00 m.
3. Nel
caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è
prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in
opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio
solaio con interposta camera d'aria.
4. Le
pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
TITOLO
VI
ESECUZIONE
DELLE OPERE
1. Le
opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali
comunque assentiti.
2. Il
direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti
che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro
personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano
compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei
regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per
l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le
disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di
attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono
integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
1. Prima
di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è
tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e
l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo
del direttore dei lavori.
2. Entro
trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale
dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione
dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario
comunale - provvede:
a) ad assegnare sul terreno i capisaldi
altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da
realizzare;
b) ad indicare i punti di immissione degli
scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di
tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle
operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene
sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del
richiedente.
4. Decorso
il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il
direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al
Comune.
Art. 61 Disciplina del cantiere
1. Nei
cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello
chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con
l'indicazione:
a) del tipo dell'opera in corso di
realizzazione;
b) degli estremi della concessione o
dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del
nome del titolare della stessa;
c) della denominazione dell'impresa
assuntrice dei lavori;
d) dei nominativi del progettista, del
direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
tale
cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere debbono essere tenute a
disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate
degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro
copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I
cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati
di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in
caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi
sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica competente per territorio.
4. Le
costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla
permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle
vigenti norme di legge.
5. E'
fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di
assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di
cantiere).
6. L’Autorità
comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può
ordinare la sospensione dei lavori.
Art. 62
Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1. Ove
i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti
pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le
prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti
predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando
ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove
sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il
titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente
richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35;
all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione
planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il
titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso
ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area
impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici
intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni
impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli
enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In
ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di
ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere
aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale
resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per
tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e
muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al
levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano
sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il
perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da
eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di
50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso
veicolare.
6. Le
porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno
e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione
racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere
consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in
ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione
Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle
recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza
che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per
gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10
giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione
semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In
caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente
articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 63
Sicurezza del
cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
1. Ogni
cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta
la durata dei lavori.
2. Tutte
le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di
resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire
l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi
alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere
provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo
scarico dei materiali.
3. Le
scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere
posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato
dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili
deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è
affidata la vigilanza in materia.
4. In
caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a
garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite;
in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della
concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di
inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel
corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure
idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante
dell'edificio.
6. I
tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia,
informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le
infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove
del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica
incolumità.
1. La
stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto
dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la
spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli
impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli
scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici,
ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione
di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità
comunale.
3. Nei
cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del
presente Regolamento, si deve provvedere affinche i materiali di risulta
vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti
ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si
deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di
evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per
i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a
braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla
bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed
inquinamento acustico.
5. Il
materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente
utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a
norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al
titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa
documentazione.
6. La
rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate
dalla legge che disciplina la materia.
7. Si
applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.
1. I
ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono
essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata
comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale
richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la
parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare
intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le
prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel
caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi
delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne
dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica
Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per
la sepoltura.
3. Si
applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 66 Ripristino del suolo e degli
impianti pubblici
1. Ultimati i lavori, il costruttore e il
titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire
l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed
attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in
contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il
ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con
questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero
della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate
entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
TITOLO
VII
VIGILANZA
E SANZIONI
Art. 67
Vigilanza e coercizione
1. L’Autorità
comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Autorità
comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più
efficienti.
3. Il
rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove
occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite
motivate ordinanze.
4. Ove
il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione
di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse
entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da
eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono
eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L’Autorità
comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute,
ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni
dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la
procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 68 Violazione del regolamento e
sanzioni
1. Fatte
salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento
edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa
eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per
quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o
in parte in seguito ad eventi accidentali
1. E'
facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la
ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di
edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi
naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non
imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La
ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso,
volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai
confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
a) siano applicati particolari accorgimenti,
sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali
allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior
assetto urbanistico;
b) siano applicate limitazioni, rispetto
alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri
edilizi.
3. L'assenso
alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente
motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle
caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in
contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La
disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente
causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso
d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei
lavori.
1. L’Autorità
comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della
Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e
delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente
ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le
disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive
vigenti.
|
ALLEGATI
|
![]()
modello 1
Comune di ................................ (Provincia di
.....)
CERTIFICATO
URBANISTICO (C.U.)
Richiesto da
............................................in qualità di
(1)........................... ...........................................................................
per l'immobile sito in ............................................
..................... n. ......... , descritto al catasto al foglio
............. particelle ...............................
L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
1. Disposizioni
generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)
Disposizioni di legge, statali o regionali, o
regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
.....................................................................
Piani Territoriali
............................................................
Piano Regolatore Generale o Variante
..........................
Strumenti urbanistici esecutivi
......................................
Regolamento Edilizio
....................................................
Altri regolamenti comunali
............................................
Altri piani
......................................................................
Programma Pluriennale di Attuazione (3) .....................
2. Prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.
Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua
destinazione prevalente .......................................................................................
Destinazioni d'uso ammesse
.........................................
Tipi di intervento ammessi
...........................................
Indice di densità edilizia territoriale
(It)........................
Indice di densità edilizia fondiaria
(If).........................
Distanza dai confini
(Dc).............................................
Distanza dalle costruzioni
(D)......................................
Distanza dal ciglio stradale (Ds)..................................
Altezza massima (H)
..................................................
Numero dei piani
(Np)................................................
Rapporto di copertura
(Rc).........................................
Altre prescrizioni .......................................................
Urbanizzazioni esistenti
(4)........................................
Urbanizzazioni da realizzare
......................................
3. Vincoli incidenti
sull'immobile
Espropriativi...............................................................
Comportanti l'inedificabilità
......................................
Comportanti speciali autorizzazioni
..........................
Allegati
- Estratto planimetria P.R.G.
.................................
- Altri eventuali
......................................................
Data L’Autorità
comunale
NOTE
(1) Proprietario
o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività
edilizie.
(2) Indicare
gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo
sinteticamente.
(3) Specificare
se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data
della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per
quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
(4) Fruibili
con semplice allacciamento.
![]()
modello 2
Comune di ................................(Provincia di
......)
CERTIFICATO
DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
Richiesto da (1) .........................................................................................
per l'immobile sito in
.......................................................... n. .................
descritto al catasto al foglio .................particelle
.................
L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
1. Disposizioni
generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)
Disposizioni di legge, statali o regionali, o
regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
....................................................................
Piani Territoriali
...........................................................
Piano Regolatore Generale o Variante
.........................
Strumenti urbanistici esecutivi .....................................
Regolamento Edilizio
...................................................
Programma Pluriennale di Attuazione (3) ...................
2. Prescrizioni
urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia
Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e
destinazioni d'uso ammesse
.......................................................................................
Modalità di intervento consentite
.................................
Volume delle costruzioni consentito
(V).(4).................
Superficie utile lorda delle costruzioni consentita
(Sul).(4).................................
3. Vincoli incidenti
sull'immobile
Espropriativi.............................................................................
Comportanti l'inedificabilità
....................................................
Comportanti speciali autorizzazioni
........................................
Allegati
- Estratto planimetria P.R.G.
................................................
- Altri
eventuali......................................................................
Data L’Autorità
comunale
NOTE
(1) Indicare le generalità
del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario
o altro titolo.
(2) Indicare gli estremi
del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo
sinteticamente.
(3) Specificare se il
Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della
sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali
interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
(4) Il volume o la
superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati
applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari
alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali
insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la
superficie utile lorda già realizzati e quelli ancora realizzabili.
modello 3
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE
Descrizione del sito d'insediamento e sua
individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo
(1) ...............................................................
...........................................................................................................................
Tipo di intervento, destinazione d'uso,
modalità di attuazione (2)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni
(3) .....................................
..............................................................................................................
Caratteri
dell'intervento edilizio:
- collocazione
nel sito naturale o nel contesto edificato
..............................................................................................................
..............................................................................................................
- caratteri
compositivi ed ambientali (4) ...........................................
..............................................................................................................
- organizzazione e funzionalità degli
spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni
soggetti a piano esecutivo) .........................
..............................................................................................................
- caratteri
tecnologici (5)
...................................................................
- opere
di urbanizzazione esistenti e previste (6) ..............................
Calcolo
dei volumi e delle superfici
per
l'area d'intervento
Superficie territoriale (St)
..........................................
Superficie fondiaria (Sf)
............................................
Indice di densità edilizia territoriale (It)
....................
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
......................
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
......................
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................
Rapporto di copertura (Rc)
........................................
|
(*) |
|
ammesso/a |
esistente |
realizzabile |
in
progetto |
|
(V) |
m3 |
|
|
|
|
|
(Sul) |
m2 |
|
|
|
|
|
(Sc) |
m2 |
|
|
|
|
|
(H) |
m |
|
/ |
/ |
|
|
(Np) |
|
|
/ |
/ |
|
|
(Dc) |
m |
|
/ |
/ |
|
|
(D) |
m |
|
/ |
/ |
|
|
(Ds) |
m |
|
/ |
/ |
|
(*) I simboli riportati
nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del
Regolamento Edilizio.
Data
Il Richiedente
Il Progettista
NOTE
(1) Caratteri
ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del
piano urbanistico nella quale è compreso.
(2) Eventuale
articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni
produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed
i prodotti smaltiti.
(3) Dimostrazione
del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni,
servitù e altro.
(4) Descrizione
degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione
con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano
le ragioni.
(5) Descrizione
dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue,
plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature
esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni,
impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione,
ecc.).
(6) Con
riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di
telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..
modello 4
Pratica
n. ................
Concessione
n. .......
Comune di ..........................
Provincia di .....
L’AUTORITÀ COMUNALE
- vista
la domanda presentata da
(1).....................................................................
codice fiscale
................................. partita
I.V.A...............................................
in
data , e registrata al protocollo generale in data con il numero ........ nonché al
registro pubblico delle domande di concessione in data
con il numero ............... intesa ad ottenere la concessione per
............................... (2) in questo comune, ai mappali ............ ,
Via ........................................ (3);
- visti
gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la
documentazione allegata alla domanda predetta;
- visto
il titolo che legittima la richiesta, costituito da .........................................
................................................................................................................................;
- sentito
il parere ................................... (4) espresso dalla Commissione
edilizia;
- sentito
il parere .................................. (4) espresso dal Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica;
- vista
la richiesta di esame progetto presentata al Comando Provinciale dei VV. FF. di
Vercelli;
- visti
il nulla-osta e le autorizzazioni (5) .............................................................;
- visto
il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di
previdenza del tecnico progettista (6);
- dato
atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo
concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. in data ................,
divenuta esecutiva in data ..............., e che l'incidenza e le modalità di
applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di
costruzione sono state a loro volta
fissate con deliberazione del Consiglio
Comunale n. ..............
in. data ...................., divenuta esecutiva in data .....................(7);
- rilevata
la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante
nel comune;
concede
a
...............................................................................
(8)
di eseguire l'intervento illustrato negli atti ed
elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente
provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e
norme:
1) i lavori devono essere iniziati entro 1
(uno) anno dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati
entro 3 (tre) anni dalla data del loro inizio;
2) la concessione decade nel caso in cui i
lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano
terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare
della concessione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9)
.................................................................;
4) il titolare della concessione deve dare
comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed
è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei
lavori;
5) il titolare della concessione deve,
ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilità (10);
6) il titolare dell'assenso oggetto del
presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di
attenersi alle seguenti prescrizioni:
(11)..................................................................................................
........................................................................................................;
7) il
contributo concessorio è determinato come segue:
a) quota commisurata all'incidenza delle
spese di urbanizzazione €. .....................................;
b) quota commisurata all'incidenza del costo
di costruzione €. ................... e dovrà essere versata
............................................................... (12);
8) dato atto che, in data .............., il
concessionario ha prodotto le seguenti garanzie:
.......................................................................................................
..........................................................;
e
che le modalità di corresponsione del contributo predetto sono fissate come
segue: (13)
...............................................................................................
......................................................................................................;
9) la concessione è
rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
10) la concessione è trasferibile
ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali
relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile,
fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa
vigente in materia; sono fatti salvi ed
impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono
competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di
convenzioni particolari;
11) la presente concessione è
rilasciata con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive,
già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14)
.......................................................................................................
......................................................................................................;
12) l'eventuale trasferimento
dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e
delle modalità esecutive anzidette;
13) ................................................................................................
(15).
- Alla
presente concessione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno
dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento,
e
precisamente:..........................................................................................
................................................................................................................
..........................
lì ..........................
...............................
(16)
=========================================
RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno
..................... addì ....................... del mese di
.................................
io sottoscritto ....................................ho
notificato il suesteso atto a
..............................................mediante consegna/spedizione.
IL
NOTIFICATORE
=========================================
Comune di
.....................................................
Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio,
per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà
pubblicato per quindici giorni consecutivi.
.............................. lì
.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOTE
( 1) Riportare tutte le
generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.
( 2) Indicare il tipo di
intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e
di strumento urbanistico.
( 3) Indicare i mappali su cui
insiste la richiesta e l'indirizzo.
( 4) Indicare se i pareri sono
favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro
identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il
rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.
( 5) Indicare eventuali nulla-osta
o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e
normativa connessa, ecc.).
( 6) Indicare se previsto.
( 7) Indicare gli estremi delle
deliberazioni comunali.
( 8) Ripetere il nominativo
dell'intestatario della concessione.
( 9) Devono essere riportati gli
adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare
tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari
sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se
designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per
l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello
recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le
richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di
assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di
allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali
comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di
pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia
richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di
cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n.
10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma
dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla
osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.
(10) La richiesta del certificato di
abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, deve essere presentata
congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
(11) Devono essere riportate le
prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico
tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti previsti
durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo
stato dei lavori; il deposito all'ufficio competente della relazione del
direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la
denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta
installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici, ove dovuta; le
comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori.
(12) Determinare separatamente spese di
urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalità di
pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresì
quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo
articolo.
(13) Precisare, eventualmente, gli oneri
dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di
opere di urbanizzazione realizzate direttamente.
(14) Le condizioni e le modalità
esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via
preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di
massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il
rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di
accettazione delle predette condizioni e modalità; la concessione cita gli
estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalità
esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del
titolare; convenzione; rogito ecc.).
(15) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni
comunali
(16) Firma del funzionario competente al
rilascio.
modello 5
Pratica
n. ...........
Autorizzazione
n. .........
Comune di ..........................
Provincia di .........
L’AUTORITÀ COMUNALE
- vista
la domanda presentata da
(1)......................................................... codice fiscale
....................................., partita I.V.A
................................. in data ......................., e registrata
al protocollo generale in data ................... con il numero
....................... intesa ad ottenere autorizzazione per
........................................... (2) in questo comune, ai mappali
................, Via ........................................................
(3);
- visti
gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la
documentazione allegata alla domanda predetta;
- visto
il titolo che legittima la richiesta, costituito da
..........................................
............................................................................................................................;
- sentito
il parere .................................... (4) espresso dalla Commissione
edilizia;
- sentito
il parere ............................... (4) espresso dal Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica;
- vista
la richiesta di esame progetto presentata al Comando Provinciale dei VV. FF. di
Vercelli;
- visti
il nulla-osta e le autorizzazioni (5)................................................................
..............................................................................................................................;
- visto
il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di
previdenza del tecnico progettista (6);
- rilevata
la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante
nel Comune;
autorizza
..............................................................
(7)
ad eseguire l'intervento illustrato negli atti ed
elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al
presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti
condizioni e norme:
1) i lavori devono essere iniziati entro 1
(uno) anno dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati
entro 3 (tre) anni dalla data del loro inizio;
l'autorizzazione
cessa la sua efficacia nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il
termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per
l'ultimazione;
2) prima dell'inizio dei lavori, il titolare
dell'autorizzazione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (8)
.......................................................
......................................................................................................;
3) il titolare dell'autorizzazione deve dare
comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed
è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei
lavori;
4) ......................................................................................................(9);
5) il titolare dell'autorizzazione ha
l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti
prescrizioni: (10) ................................................................
................................................................................................................;
6) l'autorizzazione è trasferibile ai
successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della
proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di
annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e
ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi,
regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
7) ................................................................................................
(11).
- Alla
presente autorizzazione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di
ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del
provvedimento, e precisamente:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.........................
lì ........................
............................. (12)
=========================================
RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno
...................... addì ................................ del mese di
...........................
io sottoscritto
...................................................................................................
ho notificato il
suesteso atto a
.........................................................................
mediante
consegna/spedizione.
IL
NOTIFICATORE
=========================================
Comune di
.....................................................
Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio,
per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà
pubblicato per quindici giorni consecutivi.
.............................. lì
.............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
=========================================
NOTE
( 1) Riportare tutte le
generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.
( 2) Indicare il tipo di intervento,
nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di
strumento urbanistico.
( 3) Indicare i mappali su cui
insiste la richiesta e l'indirizzo.
( 4) Indicare, quando richiesti,
se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e
protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione
nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.
( 5) Indicare eventuali nulla-osta
o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e
normativa connessa, ecc.).
( 6) Indicare se previsto.
( 7) Ripetere il nominativo
dell'intestatario della concessione.
( 8) Devono essere riportati gli
adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare
tipo di intervento oggetto dell'autorizzazione.
( 9) Se il tipo di intervento lo
richiede, è prescritta, a lavori ultimati, l'acquisizione del certificato di
abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
(10) Devono essere riportate, se necessarie,
prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, tenendo conto dell'entità dei
lavori autorizzati.
(11) Eventuali ulteriori specifiche
statuizioni comunali
(12) Firma del funzionario competente al
rilascio.
modello 6
COMUNICAZIONE
DI INIZIO DEI LAVORI
Comune
di .............................. (Provincia di ...... )
Il sottoscritto ............................... legale
rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della
concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa
all'intervento (2) ................................... sito in
.................................. n. ........, individuato a catasto (3)
................... F. n. .......... particelle n. .............
comunica
ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio
Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data
.....................
A tal fine dichiara:
1) di aver depositato gli atti relativi alle
opere in cemento armato al ...................................(4) in data
.................. protocollo n ...................
2) che i lavori sono affidati all'impresa
.................... (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del cantiere il Sig.
....................................... che il direttore dei lavori è il Sig.
..............................
3) di aver preso atto di tutte le
prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione
edilizia.
4) .....................................................................................................
Allega: (5)
..................................................................................................................
Data
...........................
Il
Titolare
.................................
NOTE
(1) Ragione
sociale, se del caso.
(2) Tipo di
intervento assentito.
(3) Terreni/fabbricati.
(4) Indicare la
denominazione dell'ufficio competente.
(5) Ad esempio:
relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non
presentata in precedenza.
modello 7
COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Comune
di .............................. (Provincia di ...... )
Il sottoscritto
............................... legale rappresentante di (1)
......................... , in qualità di titolare della
concessione/autorizzazione edilizia n. ....... in data ............., relativa
all'intervento (2)
..............................................................................
sito in ........................................... n.
...........individuato a catasto (3) ........... F. n. ...... particelle n.
.......
comunica
ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento
Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in
data .....................
Data .....................
Il
Titolare
........................................
Il Direttore dei Lavori
............................................
NOTE
(1) Ragione
sociale, se del caso.
(2) Tipo di
intervento assentito.
(3) Terreni/fabbricati.
modello 8
RICHIESTA
DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Il sottoscritto
............................................... in qualità di proprietario
dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione
urbanistica/edilizia di cui alla concessione/autorizzazione n. ...... in data
............ relativa all'intervento sito in
................................... n. ......... individuato a catasto (1)
.......... F. n. ........ particelle n. ..........
richiede
ai
sensi dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale:
a) il compimento della verifica finale
sull'opera realizzata;
b) il rilascio del certificato di
abitabilità.
A
tal fine dichiara:
1) di essere in possesso delle
dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi,
di cui allega copia (2);
2)
..........................................................
Data
........................
Il Proprietario
................................
NOTE
(1) Terreni/fabbricati.
(2) Riferimento al D.P.R.
22 aprile 1994, n. 425, art. 4, 1° comma.
modello 9
ATTO
D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI
NELLE
ZONE AGRICOLE
Repubblica Italiana
Comune di ............................ (Provincia
di......... )
L'anno ................, il giorno .......................
del mese di .................... davanti a me (1) .......................... è
personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a
....................... il ..................., residente in
..................................., Via ...............,........ di
professione .................. Codice Fiscale ........................
Detto comparente, (2) ..................................,
con il presente atto si obbliga come segue:
premesso
che
il Sig. ........................................
a) è proprietario del terreno sito in
........................ distinto al catasto terreni al Foglio ...........
mappali .................; fra le coerenze ..............., sul quale intende
realizzare .................................................;
b) ha presentato istanza per il rilascio di
concessione edilizia al Comune di ........................ in data
..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra;
c) ha documentato, ai sensi di legge, le
classi di colture in atto ed in progetto.
dato atto che
il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono,
della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed
integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento
della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo
di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni
assunti.
Tutto ciò premesso
il Sig. ................................ si obbliga, per
sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
1) a mantenere la destinazione degli
immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
2) a vincolare a favore della erigenda
costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice
fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni
vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto,
restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che
ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;
3) a versare al Comune di
......................, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni
assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata
dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente
previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni
caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di
costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.
Il
dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria
dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di
.......................... esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari
da ogni responsabilità a riguardo.
Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a
carico del dichiarante stesso.
Data ..........................
Firma
..............................
NOTE
(1) Notaio.
(2) Consuete clausole sulla
presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.
(3) Identificare
i terreni con gli estremi catastali.
modello 10
Comune di
............................... (Provincia di ......)
L’AUTORITÀ
COMUNALE
Vista la domanda presentata da .......................cod.
fisc. ....................... partita IVA ......................... residente
in ............................., registrata al protocollo generale al numero
........, in data ...................... per conseguire il rilascio
dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1)
...............................................................
Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di
legge: (2)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Vista la concessione/autorizzazione n. ...........,
rilasciata il ..................................
Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori
presentata il ................... e registrata al protocollo generale n.
..........
Vista la dichiarazione di conformità al progetto
approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori (3)
..............................................................................................................
Visto il certificato di collaudo statico delle opere in
cemento armato
..............................................................................................................
Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a
catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione
dell'avvenuta presentazione ..................................
Visto il verbale di verifica degli impianti di cui alla L.
46/90, redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del
D.P.R. 392/94 (4), in data .............. eseguito da
...............................................................
Visto
il verbale di verifica finale in data ........................ eseguito da
..............................................................................................................
Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in
data .......................................
Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del
presente provvedimento,
certifica
l'abitabilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal
..................
Data ..........................
L’AUTORITÀ COMUNALE
.......................................
NOTE
(1) Descrivere l'immobile
in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene
alle destinazioni d'uso.
(2) Esempi
di atti richiesti dalle vigenti norme:
- edilizia antisismica;
- atti relativi agli impianti termici;
- certificazione impianti;
- nulla osta V.V.F.F. per aziende
produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;
- autorizzazione per gli scarichi
soggetti alla L. 319/76 e 650/79;
- ricevute di pagamento di tasse e
diritti;
- certificati ed autorizzazioni di
competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;
- domanda per l'indicazione del
numero civico, ove del caso.
(3) Indicare le generalità.
(4) La verifica è richiesta
solo nei Comuni aventi più di 10.000 abitanti ed in misura non inferiore al 10%
del numero dei certificati di abitabilità rilasciati annualmente.
|
APPENDICE ALL’ART. 31 |
1.
SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
1. Resistenza
meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza
meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza
meccanica alle vibrazioni
b) SICUREZZA IN
CASO DI INCENDIO
1. Resistenza
al fuoco
2. Reazione
al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
3. Limitazione
dei rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione
in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
c) TUTELA
DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
1. Assenza
di emissione di sostanze nocive
2. Qualità
dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di
esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura
di uscita dei fumi
4. Portata
e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
5. Portata
delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle
acque reflue industriali
6. Smaltimento
delle acque meteoriche
7. Tenuta
all'acqua; impermeabilità
8. Illuminazione
naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell'aria
interna
11. Temperatura
superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle
intrusioni
d) SICUREZZA
NELL'IMPIEGO
1. Sicurezza
contro le cadute
2. Sicurezza
di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione
dei rischi di ustione
4. Resistenza
meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza
elettrica
6. Sicurezza
degli impianti
e) PROTEZIONE
DAL RUMORE
1. Controllo
della pressione sonora: benessere uditivo
f) RISPARMIO
ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
1. Contenimento
dei consumi energetici
2. Temperatura
dell'aria interna
3. Temperatura
dell'acqua
g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E
DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
1. Accessibilità,
visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità
di spazi minimi.
2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI
ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento".
- D.M.
11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M.
9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche".
- D.M.
16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M.
16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni
per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".
b) SICUREZZA IN
CASO DI INCENDIO
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91
"Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a
struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:
"Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti
termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli
edifici di civile abitazione".
c) TUTELA
DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Legge 6 dicembre 1971, n.
1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego
del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque
dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia
residenziale".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del
consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di
edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante
disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico
di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
d) SICUREZZA
NELL'IMPIEGO
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli
impianti".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto
1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro".
- Decreto Legislativo 14 agosto
1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili".
e) PROTEZIONE
DAL RUMORE
- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento
acustico".
f) RISPARMIO
ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del
consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del
consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di
edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano
Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per
la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
g) FACILITA' DI
ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30
gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili".
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati".
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie
a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.P.R. 24 luglio 1996, n.
503: "Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici".
3. ADEMPIMENTI
IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI
SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI,
DI PREVENZIONE DEGLI
INCENDI
a)
Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli
impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre
1991, n. 447
Deposito
presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati,
contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3,
lettera b):
sì no
-
Impianti elettrici € €
art.
1, comma 1, lett. a) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c)
del
D.P.R. 447/91
-
Impianti radiotelevisivi ed elettronici € €
- Impianti di protezione da scariche
atmosferiche € €
art.
1, comma 1, lett. b) della L. 46/90
art.
4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91
- Impianti di canne fumarie collettive € €
- Impianti di climatizzazione >
40.000 Frig/h € €
art.
1, comma 1, lett. c) della L. 46/90
art.
4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91
- Impianti di trasporto e utilizzazione
di gas € €
combustibili con P> 34,8 KW.
art.
1, comma 1, lett. e) della L. 46/90
art.
4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91
-
Impianti di protezione antincendio € €
art.
1, comma 1, lett. g) della L. 46/90
art.
4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91
b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10:
"Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia".
Presentazione della
relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della
comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la
relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.
-
Progetto dell'impianto €
Modello A €
per
opere relative ad edifici di nuova costruzione
o
a ristrutturazione di edifici.
Modello B €
per
opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
edifici
esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti
termici.
Modello C €
per opere relative alla
sostituzione di generatori di calore con
P > 35 KW.
c) D.M.
1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".
Denuncia dell'impianto
termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e
dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.
d) D.M. 16 febbraio 1982:
"Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".
sì no
Presentazione del
progetto al Comando Provinciale € €
dei Vigili del Fuoco,
contestualmente alla domanda del provvedimento
autorizzativo edilizio,
per l'insediamento di attività elencate
nell'Allegato B del
decreto stesso.
Specificare attività:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
ESTREMI
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è stato approvato con:
- deliberazione
del C.C. n. ....47.......... in data ...28/12/2001.................
- divenuta
esecutiva in data ...27/01/2002.....................
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. ...10......... in data ...07/03/2002.......................
................................
lì ...........................
Visto: Il Sindaco
Il
Segretario Comunale